Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 18 giugno 2015, n. 14549. Art. 219, comma
3 ter, del codice della strada. Ricorsi avverso diniego riconse-
guimento patente per mancato decorso del triennio.
Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Generale n.
15040 del 7 luglio 2014, concernente l’interpretazione della nor-
ma indicata in oggetto.
Com’è noto, con la legge n.120 del 29 luglio 2010, concernen-
te disposizioni in materia di sicurezza stradale, è stato inserito
all’art. 219 il comma 3-ter che recita: “quando la revoca della
patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuo-
va patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di
accertamento del reato”, quest’ultima intesa, secondo la detta
circolare, con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza
penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo ac-
certatore contesta l’infrazione.
A seguito della emanazione del suddetto indirizzo interpre-
tativo, sono pervenuti vari ricorsi avverso i dinieghi opposti dai
competenti Uff‌ici della Motorizzazione alle richieste di ammis-
sione alla procedura per il conseguimento del nuovo titolo di
guida, in quanto non ancora decorso il triennio sopra indicato.
In particolare, i gravami proposti pretendono di far decorrere il
triennio previsto dalla norma citata dalla data di commissione
del fatto e di conteggiare nel periodo in parola anche il cosid-
detto presofferto a titolo di sospensione cautelare della patente.
Ciò posto, allo scopo di fornire utili ed uniformi elementi di
difesa nei giudizi inerenti la questione in esame, si riportano di
seguito le considerazioni da inserire nelle difese dell’Ammini-
strazione.
a) Questione di giurisdizione
Circa la giurisdizione competente a decidere sui provvedi-
menti di diniego di cui ali ‘oggetto, allo stato attuale non sussiste
univocità di orientamento.
Infatti risultano proposti ricorsi avverso i detti provvedimenti
innanzi sia ai Giudici di Pace sia ai Tar.
Con sentenza n. 3817/2015 il Tar del Lazio ha dichiarato
inammissibile il ricorso dell’interessato ritenendo, nel caso di
specie, venire in rilievo una posizione di diritto soggettivo del
ricorrente, non conf‌igurandosi alcuna spendita di poteri discre-
zionali da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, non trattandosi
nella fattispecie di conseguenza accessoria alla violazione del
codice della strada, ha individuato la giurisdizione in capo al tri-
bunale ordinario e non al Giudice di pace.
Al contrario, in casi analoghi, il Tar Veneto (sent. n. 2881/15)
ed il Tar Liguria (sent. n. 367/15) hanno ritenuto la propria giu-
risdizione, decidendo nel merito della controversia. Nel contem-
po, hanno riconosciuto la propria giurisdizione sia il Giudice di
pace di Domodossola (sent. n. 7/15) che quello di Montepulciano
(sent. n. 798/14).
Altresì il Tribunale di Firenze, adito ex art.700 c.p.c., ha rite-
nuto sussistente la propria giurisdizione (ord. n. 4181/15).
Secondo lo scrivente Uff‌icio dovrebbe sussistere in materia la
giurisdizione del giudice amministrativo.1nfatti il provvedimento
con cui questa Amministrazione nega all’interessato l’accesso alla
procedura per il rilascio di una nuova patente di guida è espres-
sione di un potere autoritativo, volto al miglior perseguimento
dell’interesse pubblico posto a presidio della sicurezza della cir-
colazione stradale: ne consegue una posizione di interesse legitti-
mo vantata dal privato. Anche volendo qualif‌icare tale fattispecie
come vincolata l’attività dell’amministrazione, quando la stessa
sia funzionale alla tutela in via diretta di un interesse pubblico,
la situazione giuridica vantata dal privato assume la consistenza
di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice
amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2007).
Ciò premesso, in caso di presentazione del ricorso innanzi al
Giudice di Pace, si ritiene opportuno eccepire il difetto di giuri-
sdizione sulla base delle considerazioni sopra esposte.
b) art. 219, comma 3 ter, del codice della strada. L’accerta-
mento del reato.
La questione centrale oggetto dei giudizi è costituita dalla
esatta individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il
termine triennale per poter riconseguire la patente di guida.
Assume dunque carattere prioritario la corretta interpreta-
zione dell’espressione “accertamento del reato” considerato dalla
legge il momento di inizio del periodo triennale di interdizione.
I soggetti interessati, destinatari del provvedimento di revoca
in questione, hanno dato e continuano a dare una interpretazione
della locuzione “accertamento del reato” come equivalente al mo-
mento di commissione del fatto allo scopo di far decorrere il prima
possibile il termine triennale per riottenere la patente di guida.
In questa loro interpretazione gli interessati si ritengono so-
stenuti dalla Rel. n. III/08/10 del 3 agosto 2010 dell’Uff‌icio del
Massimario e del Ruolo della Cassazione che commenta le no-
vità legislative in materia di sicurezza stradale di cui alla legge
n.120/2010.
In particolare al punto II-2 pag. 5, a proposito della data di
accertamento del reato contenuta nell’art.219, comma 3 ter, det-
ta relazione precisa ....”e non da quella del passaggio in giudicato
della sentenza o decreto di condanna”.
Questo Ministero, invece, con la circolare n. 15040 del 7 lu-
glio 2014, conformandosi al parere reso sull’argomento dal Mi-
nistero dell’Interno, ha chiarito che “la data di accertamento
del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo
abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudi-
cato della sentenza penale e non già con riferimento al momento
in cui l’organo accertatore contesta l’infrazione. Tale momento,
invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà
determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo
passaggio in giudicato della stessa”.
Quindi, secondo questo Ministero, il termine da cui far de-
correre i tre anni per conseguire una nuova patente ex art. 219
comma 3-ter è quello della data del passaggio in giudicato della
sentenza (o decreto penale).

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