Circolari

Pagine883-887
883
I
Circ. (Min. trasp.) 6 maggio 2015, Prot. n. 2071. Quesito in or-
dine all’applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministero
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, 15 ago-
sto 2007, di attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni
urgenti modif‌icative del codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione.
Il D.M. 15 agosto 2007 tratta delle modalità di segnalamento
delle postazioni di rilevamento della velocità sulla rete stradale
ed all’art. 3 chiarisce che tale segnalamento non è previsto nel
caso di rilevamento della velocità in maniera dinamica. Più pun-
tualmente l’art. 3 così recita: “Le disposizioni degli articoli 1 e 2
non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità in-
stallati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera
dinamica, ovvero “ad inseguimento”.
In evasione di richieste analoghe al quesito posto, questo Uf-
f‌icio ha sempre espresso parere che per modalità dinamica non
si deve intendere solo l’inseguimento ma anche le altre modalità
di accertamento eseguite con il veicolo pattuglia in movimento,
cioè veicolo a f‌ianco del bersaglio o nel senso di marcia opposto,
nel rispetto delle norme sulla riservatezza e di quanto espressa-
mente previsto dal paragrafo 6.4, parte I, della circolare del Mini-
stero dell’interno 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/2073,
recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata di preven-
zione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade”.
Pertanto la parola “ovvero” deve essere intesa con valore di-
sgiuntivo, interpretando la volontà del Legislatore che ha voluto
così permettere ai corpi di polizia stradale di poter operare sul
territorio in piena autonomia garantendo una più capillare azio-
ne di controllo f‌inalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza
stradale.
Anche la formula letterale adottata nell’art. 3 dà ragione di
una tale interpretazione. Infatti se si fosse voluto consentire la
sola “maniera dinamica ad inseguimento” non si comprende per-
ché sia stata inserita l’espressione “ovvero”. Appare quindi cor-
retto sostenere che l’espressione “ovvero ad inseguimento” sia da
intendersi come una delle possibili modalità di accertamento in
maniera dinamica.
Nel caso del dispositivo Scout Speed, approvato con D.D. n.
1323 in data 8 marzo 2012 e successivamente esteso con D.D. n.
260 del 20 gennaio 2014, è possibile l’accertamento delle infra-
zioni misurando la velocità dei veicoli che circolano nella dire-
zione opposta a quella della pattuglia in quanto il dispositivo in
argomento è stato approvato perché operando con illuminatore
IR e con un f‌iltro sulla telecamera (che non permette il passag-
gio di frequenze diverse dalla luce infrarossa) oscura di fatto il
parabrezza garantendo la riservatezza degli occupanti il veicolo.
La sperimentazione eseguita durante la procedura di approva-
zione ha fornito conferma di quanto appena espresso. Se nelle
risultanze fotograf‌iche dovesse accadere che saltuariamente
compaiano soggetti non coinvolti nell’accertamento dell’infra-
zione (per esempio pedoni o occupanti di altri veicoli) si dovrà
provvedere, in caso di accesso agli atti, ad oscurare le parti del
fotogramma che riguardano gli stessi, così come previsto dal Ga-
rante per la Protezione dei dati Personali con Deliberazione 8
aprile 2010 (par. 5.3.1 lett. b ed f).
Inf‌ine la questione che tratta il principio di parità di tratta-
mento che, secondo quanto obiettato da alcuni giudici di pace,
non sarebbe rispettato perché lo strumento che opera rilevando
in direzione opposta a quella della pattuglia non effettua accer-
tamenti nei confronti dei motociclisti, non investe la procedura
di approvazione del sistema ma interessa le modalità operative
che ogni singolo corpo di polizia stradale può autonomamente
decidere di adottare, Pertanto, se ritenuto necessario, gli opera-
tori di polizia possono dedicare l’accertamento anche solo ad una
tipologia di veicoli, o controllare un limite di velocità specif‌ico
(mezzi pesanti), oppure alternare le modalità di rilevamento nel
verso concorde al movimento del veicolo di pattuglia o nel senso
opposto, senza violare alcun principio di parità di trattamento.
II
Circ. (Min. trasp.) 1 luglio 2015, Prot. n. 15465/DIV3/C. D.M. 9
ottobre 2012, n. 217. Trasporto e soccorso di animali in stato
di necessità.
Come è noto, a seguito delle modif‌iche introdotte dalla legge
120/2010 all’art. 177, comma 1, del Codice della strada (C.d.s.)
rubricato “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibi-
ti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle
autoambulanze”, l’uso dei dispositivi supplementari acustici e di
segnalazione visiva è stato esteso ai conducenti delle autoam-
bulanze veterinarie, dei mezzi di soccorso anche per il recupero
degli animali o di vigilanza zoof‌ila, nell’espletamento dei servizi
urgenti di istituto.
L’individuazione delle caratteristiche di questi ultimi veicoli,
nonché le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità,
anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che
deve essere esibita in caso di eventuale controllo, sono state de-
mandate ad apposita decretazione da parte del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
A tal f‌ine è stato adottato il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, pubbli-
cato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012 (in seguito denominato
Decreto), con il quale sono state def‌inite, tra l’altro, le caratteri-
stiche tecniche delle autoambulanze e dei veicoli adibiti alle atti-
vità di protezione animale o di vigilanza zoof‌ila, nonché le relative
procedure di immatricolazione, le condizioni di utilizzazione dei
dispositivi supplementari di cui al richiamato art. 177, C.d.s.
Tale Decreto è stato integrato dalle Linee Guida del Mi-
nistero della Salute, previste dall’art. 2, comma 3, dello stesso
Decreto, che def‌iniscono le attrezzature interne delle autoambu-
lanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e
al trasporto degli animali, i dispositivi di protezione individuale
e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre. Le linee
guida sono riportate in allegato 1 alla presente circolare.
Circolari
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2015

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT