Circolari

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I.

Circolare (ACI) 1 settembre 2009. DSD/0010649/09: Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo.

Con specifica indicazione a fronte di un quesito formulato da questo Ente, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale ha fornito rilevanti e nuove indicazioni in ordine alla natura del fermo amminisrativo e alle implicazioni da esso scaturenti, precisando, preliminarmente, che lo stesso ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene su cui è apposto.

Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI 6 stato invitato a «... non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo».

Tanto premesso, si comunica che a far data dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di unveicolo dal P.R.A. qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

Al fine di garantire nell’immediato, cautelativamente, la piena applicazione delle nuove disposizioni, in attesa delle già richieste modifiche informatiche che renderanno automatica l’inibizione dell’accettazione della formalità di radiazione da parte del sistema in caso risulti già iscritto un fermo amministrativo, è fondamentale che gli operatori degli Uffici Provinciali, sia in fase di lavorazione delle formalità richieste direttamente agli sportelli, che in fase di convalida delle formalità richieste dagli STA esterni, verifichino preventivamente con carattere di sistematicità se il veicolo, per le suddette formalità, risulti gravato da un fermo amministrativo e procedano, con esito positivo, nei soli casi in cui esso non sussista.

Gli Autodemolitori autorizzati sono, pertanto, tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al P.R.A. posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all’annotazione della radiazione.

Si invitano, altresì, gli Uffici Provinciali a fornire assistenza e supporto operativo agli Autodemolitori autorizzati ed agli STA esterni in ordine alle disposizioni in oggetto, suggerendo a questi ultimi (fermo restando, comunque, l’opportunità di avvalersi degli strumenti di verifica preventiva delle risultanze di Archivio P.R.A.) che, limitatamente alle formalità di radiazione, è preferibile attendere che a sistema venga confermata l’avvenuta convalida della formalità, prima della consegna del Certificato di Radiazione al cliente.

Ci si riserva di fornire eventuali ulteriori disposizioni sulla materia in esame a fronte di chiarimenti richiesti da questa Direzione Centrale alla competente amministrazione finanziaria, con riferimento a talune particolari casistiche di radiazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto al competente Ufficio Normativa e Controllo ai consueti recapiti e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.

II.

Circolare (Min. trasp.) 4 agosto 2009, Prot. n. 77410/08.

03: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: «I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale».

In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1º ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro innovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119, commi 2 o 4 del codice della strada.

III.

Circolare (Min. trasp.) 29 luglio 2009, Prot. n. 75579/23.

18.01: Conversione di patenti di guida. Albania.

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato in data 28 luglio 2009, con nota n. 050/P/0263418, che l’accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati – All. 1) tra la Repubblica Italiana e l’Albania in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 15 agosto 2009.

L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 15 agosto 2014.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

Si precisa, in proposito, che devono essere accettate anche le istanze di conversione di patenti albanesi che scadono di validità in data 15 agosto 2009 e 16 agosto 2009, se presentate il 17 agosto 2009, essendo l’Accordo già in vigore dal 15 agosto.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti albanesi alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile delle patenti albanesi valide ai fini della conversione, uno formato card, di colore prevalentemente rosa, e l’altro su supporto cartaceo (all. 2 e

3), riportati anche nell’elenco modelli allegato all’Accordo.

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Si trasmette inoltre la traduzione di ciascun modello di patente albanese (all. 4 e 5).

In proposito si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 5, par. 3, dell’Accordo, che prevede la possibilità di convertire patenti di guida albanesi redatte su modello cartaceo e rilasciate dal 1º novembre 1999, soltanto per il periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, ossia fino al 15 agosto 2010. Pertanto dopo tale data le patenti albanesi redatte su modelli cartacei non potranno più essere convertite.

Si ricorda che, come disposto dal predetto art. 5, par. 3, per tale tipo di patente deve essere sempre acquisito, unitamente alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità, redatto secondo il modello allegato all’Accordo e rilasciato dalla competente Autorità albanese, indicata alla lettera b) par. 2 dell’art. 6.

In applicazione all’art. 8 dell’Accordo, codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida albanesi presentate per la conversione, salvo nei casi in cui viene chiesto il Certificato di autenticità e validità, come di seguito puntualmente specificato.

La patenti albanesi convertite in Italia dovranno essere restituite, ai sensi dell’art. 7, direttamente all’Autorità centrale albanese, all’indirizzo indicato alla lettera b) par. 2 dell’art. 6, con un elenco delle stesse e con comunicazione in lingua italiana.

L’art. 8 – par. 1 – prevede, in via generale, che l’eventuale scambio d’informazioni in caso di dubbi sull’autenticità o validità di una patente di guida e dei dati in essa riportati avvenga direttamente tra le Autorità competenti delle due Parti contraenti, in lingua italiana, avvalendosi dei modelli di Attestazione allegati all’accordo stesso e quindi senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche.

Pertanto codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti, qualora sorgano dubbi prima di effettuare la conversione, direttamente alla predetta Autorità centrale albanese (indicata alla lettera b) paragrafo 2 dell’art. 6), inoltrando la richiesta avvalendosi del servizio postale ovvero via fax al n. 003554238174 e specificando l’indirizzo o il numero di fax a cui ricevere riscontro.

L’autorità albanese invierà in risposta l’Attestazione redatta sul modello previsto dall’Accordo stesso, direttamente all’Ufficio della Motorizzazione richiedente.

Invece, a solo scopo informativo, si rende noto che le informazioni relative alle patenti italiane, da convertire in Albania, saranno fornite direttamente da questa Direzione, utilizzando il modello della seconda attestazione allegata all’Accordo.

L’art. 8 prevede la possibilità di richiedere al conducente, oltre alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità della patente albanese, previsto invece obbligatoriamente, come già detto, per le patenti redatte su supporto cartaceo. Tale certificazione, che, oltre a contenere i dati relativi alla patente, riporta una traduzione e una...

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