Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine871-873

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@I. Circolare (Min. trasp.) 26 giugno 2009, Prot. n. 65553/DIV2/C. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 21 giugno 2009, dei veicoli non conformi alla direttiva 2006/40/CE (emissioni degli impianti di condizionamento d’aria)

Dal 21 giugno 2009, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo, per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli,di rispondenza alla direttiva medesima.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di «fine serie» adottando uno dei criteri previsti nell’allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 21 giugno 2009, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito.

Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.

(Si omette l’allegato)

@II. Circolare (Min. trasp.) 22 giugno 2009, Prot. n. 63630/TU. Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 che adegua per la nona volta al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Il regolamento in argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 21 del 24 gennaio 2009, ha introdotto alcune specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell’apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), sui veicoli delle categorie M1 e N1.

In particolare, per i suddetti veicoli, immessi in circolazione per la prima volta tra il1º maggio 2006 e il 31 dicembre 2013, si prevede il montaggio di un adattatore, definito come «un elemento dell’apparecchio di controllo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità e/o della distanza da essi percorsa e che ne permette il funzionamento».

Al riguardo, sono giunte a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimenti sulla portata delle prescrizioni del regolamento (CE) 68/2009 al fine di determinare se l’obbligo di installazione dell’adattatore sopra citato riguardi tutti i veicoli delle categorie M1 e N1 o solo alcune tipologie.

Sull’argomento, la Commissione europea ha precisato che al fine di determinare quali siano i veicoli (di categoria M1 ed N1) interessati dall’obbligo di installazione dell’adattatore sia necessario riferirsi al campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 che prevede che ogni veicolo immatricolato dopo il 1º maggio 2006, impiegato nel trasporto di merci, la cui massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, supera le 3,5 tonnellate è soggetto all’obbligo di essere munito di tachigrafo digitale. Il campo di applicazione non è perciò stato variato dal Regolamento in oggetto.

In alcuni dei veicoli sopra citati, soggetti cioè all’obbligo di installazione del tachigrafo digitale, non è possibile installare altri tipi degli attuali sensori che siano in grado di soddisfare le disposizioni dell’allegato I B e delle sue appendici da I a II al Regolamento (CE) 3821/85.

Per garantire il corretto funzionamento dell’apparecchio in questi veicoli è necessaria la presenza di un adattatore di tipo omologato che è stato specificato negli emendamenti ora introdotti dal Regolamento (CE) 68/2009 al Regolamento (CE) 3821/85.

Pertanto, soltanto alcuni dei veicoli di categoria M1 ed N1, soggetti all’installazione del tachigrafo digitale, devono essere muniti dell’adattatore previsto dal Regolamento (CE) 68/2009.

Anche sulla base di conforme parere della competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico si precisa quanto segue:

– le omologazioni dell’adattatore come tale o come componente dell’apparecchio di controllo rientrano tra quelle previste all’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007;

– il montaggio dell’adattatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 del Regolamento (CE) n. 68/2009, può essere effettuato dai centri tecnici...

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