Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circ. (Min. trasp.) 16 aprile 2009, n. 37795-DIV3/T. Modifica della circolare prot. n. 2690/4214A-B173 del 16.12.1993 concernente le verifiche e prove a gruppi di mezzi secondo i paragrafi 29 e 49 dell’allegato 1 appendice 2 dell’Accordo Atp

In relazione ai quesiti pervenuti a questa Direzione Generale concernenti la circolare indicata in oggetto, la stessa è così modificata.

Dopo le parole «... dichiarazione del manutentore» al punto 2 capoverso 1 è aggiunto di seguito: «nonché la residenza degli intestatari delle carte di circolazione dei veicoli devono appartenere alla medesima Regione od a Regioni contigue.»

@II. Circ. (Min. trasp.) 15 aprile 2009, n. 338790/RU. - File avviso n. 20/2009. Ulteriori istruzioni operative per l’utenza di L’Aquila e per gli Uffici della motorizzazione civile

L’Ufficio della motorizzazione civile di L’Aquila, in conseguenza del grave evento sismico, non potrà essere nuovamente operativo in tempi brevi. Si forniscono di seguito ulteriori istruzioni, tese a ridurre i disagi per l’utenza (cittadini e operatori professionali) in questa prima fase di blocco completo nell’erogazione dei servizi di competenza dell’amministrazione; tali disposizioni saranno costantemente adeguate con la graduale ripresa delle attività dell’ufficio, fino al ripristino della sua piena funzionalità.

Per quanto riguarda le pratiche presentate e non espletate presso l’UP di L’Aquila, ma inserite nel sistema informatico, sarà sufficiente che l’utente ripresenti ad un qualunque altro Ufficio la nuova istanza.

In tal caso, l’Ufficio ricevente, provvederà ad acquisire eventuali elementi non presenti nel sistema informatico (quali ad esempio la foto nel caso di domanda per sostenere l’esame di guida con pratica del candidato non più disponibile) ma necessari per l’emissione del documento e procederà al rilascio del documento senza ulteriori oneri per l’utente.

Nel caso invece di pratiche presentate e non espletate presso l’UP di L’Aquila, ma non ancora inserite nel sistema informatico, l’utente dovrà presentare la ricevuta dell’UP di L’Aquila e ogni altro documento necessario per ricostituire la pratica presso un altro Ufficio provinciale (ad esempio per un duplicato di patente deteriorata e scaduta di validità, sarà necessario ripresentare il certificato medico). L’Ufficio, anche in questo caso, procederà al rilascio del documento senza chiedere all’utente, ulteriori emolumenti.

Nel caso di impossibilità per il cittadino o per l’operatore professionale, di reperire la ricevuta della domanda presentata presso l’UP di L’Aquila, l’Ufficio ricevente la nuova istanza, potrà acquisire in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e procedere all’espletamento della pratica come per i suddetti casi, senza ulteriori oneri per l’utenza.

Si precisa che anche nel caso di revisioni di veicoli già prenotate presso l’UP di L’Aquila, l’operazione potrà essere effettuata da altro Ufficio.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della carta di circolazione in seguito alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione (ex art. 75 e 78 del C.d.S.) effettuata da ditte della provincia di L’Aquila, tale aggiornamento potrà essere effettuato anche in Uffici diversi da quello competente per territorio (ex art. 236 del regolamento).

Per le carte di circolazione ritirate per mancata revisione (ex art. 80) e trasmesse all’UP di L’Aquila, il titolare della carta di circolazione potrà rivolgersi ad un altro Ufficio presentando il verbale redatto dalle forze di polizia.

In tal caso l’Ufficio sottoporrà il veicolo a revisione e, in caso di esito positivo della stessa, rilascerà un duplicato d’ufficio della carta di circolazione applicando soltanto la tariffa relativa alla revisione.

Si precisa inoltre che i candidati con foglio rosa rilasciato dalla provincia di L’Aquila se allo scadere dei sei mesi non avranno conseguito la patente potranno ottenere un duplicato d’ufficio su tutto il territorio nazionale, valido per ulteriori sei mesi. L’Ufficio ricevente la nuova istanza, senza alcun onere aggiuntivo, rilascerà la nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida inserendo un eventuale esito positivo fittizio di teoria, nel caso in cui il candidato sia già risultato idoneo alla prova di teoria.

Per quanto riguarda inoltre tutti gli altri casi, in cui gli Uffici non possano soddisfare le istanze già avviate presso l’UMC di L’Aquila ricevute, gli Uffici stessi dovranno procedere alla proroga della validità dei permessi di circolazione, eventualmente scaduti.

Si precisa infine che, le officine autorizzate dalla provincia di L’Aquila allo svolgimento delle operazioni di revisione dei veicoli, dovranno trattenere presso le loro sedi, le ricevute di versamento relative alle singole operazioni giornaliere, fino a diverse disposizioni. Si invitano gli Uffici in indirizzo, a segnalare al Direttore del Centro Elaborazione Dati, anche via mail, eventuali ulteriori aspetti critici, non ancora presi in esame.

@III. Circ. (Min. trasp.) 15 aprile 2009, n. 37564-DIV2/C. - Circolare prot. n. 1671-4102 del 22.5.2001 degli impianti per l’alimentazione dei veicoli a gas di petrolio liquefatto (GPL). Aggiornamento delle disposizioni

A seguito di modifiche apportate alle disposizioni della norma internazionale Un Ece n. 67-01, si precisa che alcune disposizioni contenute nel paragrafo C, punto 2 della circolare prot. n. 1671-4102 del 22 maggio 2001 non sono più vigenti poiché in contrasto con l’attuale formulazione del regolamento suddetto e pertanto devono essere disapplicate.

Le prescrizioni in argomento riguardano specificatamente le compatibilità ammesse tra gli accessori al serbatoio edPage 664 il serbatoio medesimo, nell’installazione degli impianti a gas di petrolio liquefatto sui veicoli in circolazione.

È noto infatti, che ai sensi del regolamento Unece n. 67-01 l’accertamento delle compatibilità tra il serbatoio, le valvole di sicurezza ed i relativi accessori, è espressamente previsto soltanto nel corso del procedimento di omologazione del serbatoio. Conseguentemente le predette compatibilità, esplicitate nell’appendice al certificato sono in tale sede verificate, ed ivi fornite le pertinenti informazioni tecniche.

Il sopraccitato punto è così nuovamente formulato:

2 Dichiarazione dell’allestitore

L’allestitore deve presentare una dichiarazione relativa all’esecuzione a perfetta regola d’arte dell’impianto con specifica menzione:

– delle prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi e della camera stagna di ventilazione (ove esiste);

– della resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio al veicolo;

– delle previste caratteristiche di resistenza delle tubazioni;

– delle indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dai costruttori di ogni singolo componente;

– dell’eventuale installazione di componenti non omologati ai sensi del regolamento 67/01, nella parte dell’impianto in cui le pressioni sono inferiori a 20 KPa.

A titolo di esempio nell’allegato II è riportato il “fac simile” del modello relativo alle dichiarazioni in argomento, che contempla anche le caratteristiche di sicurezza dell’impianto di cui all’allegato I della circolare U.d.G. B n. 63 del 11 ottobre 2000.

L’allestitore deve apporre, sul documento di circolazione del veicolo, il timbro di cui all’articolo 4 della legge 21 luglio 1984 n. 362.

.

In analogia con quanto sopra riportato, le disposizioni recate al paragrafo B della circolare U.d.G. n. 63 del 11 ottobre 2000, poste dopo il punto 3 e in contrasto con le presenti disposizioni, si considerano disapplicate.

@IV. Circ. (Min. trasp.) 14 aprile 2009, n. 36855/RU. - File avviso n. 18/2009 - Istruzioni operative per gli STA della provincia di L’Aquila

Si...

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