Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 16 marzo 2015, Prot. n. 5681R.U. Art.
94, comma 4 bis del Codice della strada. Disposizioni
in materia di disponibilità temporanea, per comodato
o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al tra-
sporto delle merci.
Premessa.
Come è noto l’art. 94, comma 4 bis del Codice della strada
stabilisce, tra l’altro, che gli atti che comportino la disponibi-
lità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in
favore di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di
circolazione, debbano - nei casi previsti dalla medesima di-
sposizione - essere dichiarati agli Uff‌ici della motorizzazione
civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazio-
ne o, se del caso, dell’archivio nazionale dei veicoli.
Con D.P.R. 198/2012 sono stati, inoltre, previsti gli
adempimenti da espletare per l’esecuzione di quanto
sancito dalla norma sopra citata e sono state indicate le
fattispecie oggetto della predetta comunicazione.
In materia sono state adottate per i veicoli non com-
merciali - in sostanza, le autovetture e per i motocicli - le
circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione
n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014,
alle quali può farsi riferimento nei limiti della loro attuale
applicabilità.
Dette circolari escludono espressamente dal proprio
ambito di applicazione i soggetti che effettuano attività
di autotrasporto di merci, professionale o commerciale,
in quanto tale materia è soggetta a normativa speciale,
derivante da disposizioni nazionali e comunitarie e, in
alcuni casi da accordi internazionali, che regolamenta nel
dettaglio le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi,
per l’esercizio dell’attività e pone vincoli - in deroga alla
normativa di carattere generale - in materia di disponibili-
tà dei veicoli utilizzati.
Pertanto, ferme restando le disposizioni di carattere
generale in tema di autotrasporto di cose in conto proprio
e in conto terzi (accesso alla professione, requisito di sta-
bilimento, accesso al mercato e relativi vincoli e limiti),
sembra utile operare un riepilogo delle disposizioni che
regolamentano la materia, individuando in maniera anali-
tica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea
dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o,
nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività
di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività
esercitata a titolo principale.
Quadro normativo di riferimento.
Come si è sopra accennato, l’intera materia dell’auto-
trasporto di merci è già assoggettata ad una speciale disci-
plina di settore, derivante in larga parte da fonti comuni-
tarie e di rango sovranazionale.
Preliminarmente, si ricorda che nell’ambito dell’eser-
cizio dell’attività di autotrasporto per conto di terzi è
consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di proprietà,
usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazio-
ne f‌inanziaria, nonché, nei casi pref‌igurati nella presente
circolare, locazione e comodato, mentre non è consentita
la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomo-
dato. Non sono mai ammesse altre forme di disponibilità
temporanea.
A sgombrare il campo da possibili equivoci si rammen-
ta inoltre che, nell’ambito dell’accesso diretto al mercato
mediante acquisizione di due veicoli (imprese autorizzate
all’esercizio con veicoli di m.c. superiore a 1,5 t. e f‌ino a 3,5
t.) o mediante acquisizione di veicoli per una massa com-
plessiva totale non inferiore a 80 t. (imprese autorizzate
all’esercizio con veicoli di m.c. superiore a 3,5 t.), ai f‌ini
del raggiungimento e nei limiti del mantenimento di tale
massa non è ammessa la disponibilità di veicoli in locazio-
ne senza conducente, né in comodato senza conducente.
A livello nazionale, la locazione è disciplinata dall’ar-
ticolo 84 del codice della strada il quale prescrive che, ad
eccezione dei veicoli ad uso speciale e dei veicoli destinati
al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno ca-
rico non sia superiore a 6 t, la locazione dei veicoli com-
merciali è ammessa solo tra imprese iscritte all’Albo degli
autotrasportatori e titolari di autorizzazione.
Disposizioni di dettaglio circa le prescrizioni e gli obbli-
ghi che devono essere assolti in caso di locazione sono con-
tenute nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005.
Tale ultima disposizione prescrive l’obbligo della presenza
a bordo del contratto di locazione e, conseguentemente,
l’obbligo della redazione scritta del contratto stesso, qua-
lunque sia la sua durata (anche sotto i trenta giorni) so-
stanzialmente soddisfacendo, in tal modo, gli obiettivi di
individuazione certa del soggetto che esercita di fatto il
possesso del veicolo e che è responsabile della circolazio-
ne dello stesso.
Sempre l’articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005
prevede in ogni caso - ed a maggior ragione nel caso di
locazione o comodato dei veicoli - la presenza a bordo di
documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al
quale il conducente presta servizio presso il vettore.

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