Circolari
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
Circolari
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Circ. (INPS) 27 novembre 2014, n. 152. Prestazioni assistenzia-
li – azioni di rivalsa ex art. 41 legge 4 novembre 2010, n. 183.
Istruzioni operative e contabili.
1. Premessa
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma
1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni
e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in con-
seguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto,
quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile
civile e della compagnia di assicurazione.
Il successivo comma, ha stabilito che il valore capitale della
prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe, sta-
biliti con D.M. 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 settembre 2013 n. 223.
Si evidenzia che l’azione di recupero delle somme erogate a
titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto
illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all’Istituto, un
diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza
dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che
prevedono la surroga dell’Istituto nei medesimi diritti dell’as-
sicurato verso i terzi responsabili e quindi la successione nel lato
attivo di un rapporto obbligatorio.
Pertanto, il legislatore, in ragione dell’assenza del rapporto
assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del
quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile,
è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di
attribuire all’Istituto la competenza al recupero delle prestazioni
erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità
di quantificazione delle somme da recuperare.
Si richiama l’attenzione sull’esigenza di una puntuale gestio-
ne delle attività di controllo necessarie al fine di evitare danni
patrimoniali all’Istituto.
2. Flusso procedurale
Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per
l’esercizio dell’azione di rivalsa, è stata realizzata l’interconnes-
sione della procedura “Surroghe/Rivalse web 2.0” con quella di
gestione telematica delle domande volte al riconoscimento del-
l’invalidità civile, della cecità e della sordità (INVCIV2010).
In base a tale nuova funzionalità, la segnalazione che la
patologia dipende da fatto causato da terzi, in qualsiasi fase del
processo di lavoro venga acquisita nella procedura INVCIV2010,
viene trasmessa automaticamente alla procedura “Rivalsa/
surroghe web”, per l’acquisizione delle informazioni utili al
conseguente avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo
responsabile.
Si ricorda che, al fine di consentire una più completa emersio-
ne del fenomeno, questo Istituto ha stipulato una Convenzione
con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per la
consultazione della loro Banca dati sinistri, volta a verificare la
presenza di un sinistro stradale in cui è incorso il soggetto ri-
chiedente la prestazione assistenziale, al fine di consentire alle
strutture medico-legali di evidenziare i casi in cui dall’evento
lesivo causato da un terzo responsabile può essere scaturita una
richiesta di prestazione.
2.1. Adempimenti del medico certificatore
Il medico certificatore, attraverso la consueta procedura
di compilazione del certificato medico on-line può indicare
l’eventuale responsabilità di terzi della condizione invalidante
del soggetto richiedente la prestazione. Infatti, con messaggio n.
8363 del 7 aprile 2011, in attesa della definizione dell’intero iter
procedurale, sono state impartite le prime istruzioni operative.
In particolare è stata rilasciata in produzione la nuova versione
del certificato medico on-line, che avvia la richiesta delle predet-
te prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certifica-
tore dell’eventuale responsabilità di terzi nell’evento.
Tale informazione, appena acquisita nel certificato introdut-
tivo, viene resa immediatamente disponibile alla funzione Con-
trollo Prestazioni – procedura Gestione Rivalse web.
2.2 Acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale
Contestualmente alla compilazione della domanda di inva-
lidità, il cittadino/patronato, tramite le consuete procedure di
compilazione INVCIV, può indicare la possibile responsabilità di
terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che
effettua la domanda.
È possibile inserire tale segnalazione a prescindere dalla
presenza o meno di analoga indicazione nel certificato medico
introduttivo.
Qualora il patronato/cittadino indichi nella domanda la pos-
sibile responsabilità di terzi, la procedura richiede la compila-
zione del modello AS1invciv (allegato lettera accompagnamento
all. n. 1 e questionario AS1invciv all. n. 2) composto dal Quadro
A (in caso di incidente stradale), dal Quadro B (in caso di fatto
illecito di terzi) e da una sezione contenente le Notizie generali
sull’incidente. Queste informazioni compilate dal cittadino/pa-
tronato vengono registrate in archivio e rese disponibili per la
successiva consultazione/lavorazione.
2.3 Commissione medica ASL (procedura INVCIV2010)
La commissione medica integrata CMI-ASL, in fase di prima
visita, ha la possibilità di visionare, mediante la procedura IN-
VCIV2010 e all’atto della compilazione del verbale, la segna-
lazione presente sul certificato introduttivo o sulla domanda
inoltrata dal cittadino/patronato; potrà, dunque, confermare la
segnalazione di possibile responsabilità di terzi, ovvero potrà
non-confermarla.
In ogni caso, qualora tale segnalazione non fosse presente
nel certificato introduttivo ovvero nella domanda, la commis-
sione medica CMI-ASL può comunque, in fase di compilazione
del verbale di visita, inserirla, qualora ne ravvisi l’opportuni-
tà.
Tale procedura non si applica per le ASL che hanno stipula-
to la convenzione con l’Istituto per l’accentramento della fase
accertativa. In tal caso, si opera infatti con la procedura CIC e
la valutazione della possibile responsabilità di terzi è a carico
esclusivamente della commissione medica INPS.
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