Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
Circolari
I
Circ. (ACI) 18 novembre 2014, Prot. n. aooodi2005/000
6833/14. Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione con
modif‌iche del D.L. n. 13212014. Pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.) e ulteriori novità
in materia di accesso alla banca dati PRA.
Facendo seguito alle prime indicazioni fomite con nota del
22 settembre 2014 prot. n. 5504, si informa che con Legge n. 162
del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario
n. 84 del 10 novembre 2014) è stato convertito con modif‌iche il
D.L. n. 13212014.
In sede di conversione del citato Decreto Legge, con l’art. 19
comma 1 lett. d-ter), è stato introdotto il nuovo art. 521-bis del
codice di procedure civile avente ad oggetto il pignoramento e la
custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
In particolare, la nuova disposizione prevede che il pignora-
mento dei veicoli·”si esegue mediante notif‌icazione al debitore
e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esatta-
mente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro
iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione” e si fa l’ingiunzione prevista dall’art.
492 c.p.c .
Con l’atto di pignoramento il debitore è costituito custode dei
beni pignorati e viene intimato a consegnare entro 10 giorni i vei-
coli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà
e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).
AI momento della successiva consegna l’Istituto Vendite
Giudiziarie assume, quindi, la custodia dei veicoli pignorati dan-
done comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC ove
possibile.
In caso di mancata consegna all’lVG entro il termine previsto
di 10 giomi, gli Organi di Polizia che accertano la circolazione dei
veicoli pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione
nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla pro-
prietà e all’uso degli stessi provvedendo altresì alla consegna dei
veicoli pignorati all’IVG.
Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento al PRA
il comma 5 dell’art. 521-bis c.p.c. prevede che “eseguita·l’ultima
notif‌icazione, l’uff‌iciale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l’atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione
nei pubblici registri”.
Come noto, in base all’art. 2693 c.c., dopo la notif‌icazione l’atto
di pignoramento deve essere trascritto per gli effetti previsti dagli
artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c.. Si ricorda, infatti, che con la
trascrizione del pignoramento non hanno effetto, in pregiudizio
del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, le alienazioni
anteriori trascritte successivamente e nella distribuzione della
somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto di eventuali
ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.
Si fa presente, inoltre, che il creditore entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG deve depositare
nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pi-
gnoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli f‌ini dell’art.
521-bis c.p.c.
Il pignoramento perde eff‌icacia qualora la nota di iscrizione
a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo
e del precetto siano depositate oltre il termine di 30 giorni dalla
comunicazione al creditore da parte dell’IVG.
Con l’art, 18 comma 2-bis della citata Legge di conversione è
stato, inoltre, introdotto anche l’art. 164-ter delle Disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, in base al quale “quando
il pignoramento è divenuto ineff‌icace per mancato deposito della
nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro
cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al
debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notif‌icato. In ogni
caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di
iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.”
L’art. 164-ter prevede, inoltre, che “la cancellazione della
trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata
giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara,
nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto
ineff‌icace par mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo
nel termine stabilito”.
Pertanto, per la richiesta di cancellazione del pignoramento
iscritto al PRA deve essere allegato il provvedimento del giudice
o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di ineff‌icacia del
pignoramento, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta
nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.
Le nuove disposizioni di cui all’art. 164 ter si applicano ai pro-
cedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno suc-
cessivo all’entrata in vigore della Legge di conversione (quindi ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014).
Un’ulteriore novità contenuta nella Legge di conversione del
D.L. n. 13212014 riguarda l’introduzione dell’art. 155-sexies delle
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Tale norma estende l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di ricerca con modalità telematica di beni da pignorare,
anche al·sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo
e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedi-
menti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di
patrimoni altrui”.
Pertanto, le istruzioni già impartite con circolare SGP n.
5504 del 22 settembre 2014 in materia di accesso dell’Uff‌iciale
Giudiziario alla banca dati PRA per la ricerca dei beni da pigno-
rare (previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o del
Giudice Delegato e secondo le modalità che saranno stabilite con
Decreto attuativo del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell’Interno e il Ministro delle Finanze) trovano appli-
cazione anche in caso di sequestro conservativo, fallimento (o al-
tre procedure concorsuali), procedimenti in materia di famiglia
(ad es. separazione, divorzio ecc.) e procedimenti relativi alla
gestione di patrimoni altrui (ad es. interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno ecc.).

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