Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 10 luglio 2014, Prot. n. 15513. Art. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992 - Nuove
disposizioni in materia di variazione della denominazione o
delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e
di intestazione temporanea di veicoli.
Premessa
Com’è noto, il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., introdotto dal-
l’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obbli-
ghi di comunicazione, f‌inalizzati all’aggiornamento dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso
di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art.
94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto,
contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti
gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino
la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in
favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione
delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e,
conseguentemente, si è resa necessaria una modif‌ica del D.P.R.
n. 495/1992, adottata con il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il
quale ha introdotto l’art. 247-bis.
Detto decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 no-
vembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012.
È altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrasti-
nare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa
della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili
per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazio-
ne, così come prescritto dall’art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle
predette procedure informatiche è stata condotta a termine,
con l’avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai
veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di auto-
trasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in
uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate
apposite disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno
concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al f‌ine
di consentire, in particolare, alle Forze dell’Ordine e all’utenza
professionale interessata di adottare le necessarie misure orga-
nizzative.
Pertanto, f‌ino alla predetta data, resta ferma l’impossibilità di
concreta applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in
relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richia-
mato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con nota prot. n.
33691 del 6 dicembre 2012.
Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla
carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati
relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti
dell’avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94,
comma 4-bis, c.d.s..
Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente
salva la possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte
di circolazione e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli anche con
riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014,
ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2
novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non
dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le ne-
cessarie direttive per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale
dei Veicoli e per l’emissione dei tagliandi di aggiornamento delle
carte di circolazione nelle ipotesi contemplate dalla nuova di-
sciplina.
Avvertenze generali
Al f‌ine della corretta applicazione delle disposizioni conte-
nute nella presente circolare, si ritiene anzitutto opportuno
evidenziare quanto segue.
1. Essendo possibile in ogni momento verif‌icare nell’Archivio
Nazionale dei Veicoli tutte le informazioni tecniche e giuridico-
amministrative relative ai veicoli circolanti, costituisce un ag-
gravamento del procedimento richiedere, nelle ipotesi previste
dalla presente circolare, la produzione della fotocopia della carta
di circolazione al f‌ine di espletare le operazioni di aggiornamento
della stessa o, a maggior ragione, dei soli dati presenti in Archivio.
Pertanto, la fotocopia della carta di circolazione potrà essere
richiesta esclusivamente nei casi in cui vengano riscontrate di-
screpanze tra i dati presenti in archivio e i dati risultanti dalle
documentazioni prodotte dagli utenti.
2. Nel caso di istanze cumulative (pluralità di operazioni
omogenee riferite ad un medesimo soggetto per x veicoli) è
suff‌iciente produrre, oltre all’elenco dei veicoli, un solo modello
TT2120 al f‌ine di comprovare l’aff‌idamento ad uno Studio di con-
sulenza automobilistica dell’incarico di espletare le operazioni
di aggiornamento.
Allo stesso modo, sempre in caso di istanze cumulative, le
eventuali autocertif‌icazioni richieste vanno presentate in un
unico esemplare.
3. In tema di autocertif‌icazioni, si coglie anche l’occasione
per rammentare che la persona f‌isica munita di poteri di rappre-
sentanza rende le dichiarazioni sostitutive nell’interesse della
persona giuridica rappresentata, ma assumendo direttamente
e personalmente le responsabilità che ne derivano; pertanto, ai
f‌ini dell’accoglimento dell’istanza, il rappresentante è tenuto a
dichiarare, oltre al proprio nome, cognome, data e luogo di na-
scita, anche la propria residenza anagraf‌ica che non può essere
utilmente sostituita con elezione di domicilio presso la sede
della persona giuridica rappresentata.
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12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
A) Ambito oggettivo di applicazione
Tenuto conto delle fattispecie individuate dall’art. 247-bis
del D.P.R. n. 495/1992 e delle avvertenze illustrate in Premessa,
le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusi-
vamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità
non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso
in cui:
- vi sia una variazione della denominazione dell’ente inte-
statario;
- vi sia una variazione delle generalità della persona f‌isica
intestataria;
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un pe-
riodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a
titolo di comodato, in forza di un provvedimento di aff‌idamento
in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza con-
ducente;
- si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti
giuridicamente incapaci.
In tema di ambito oggettivo di applicazione della nuova disci-
plina, appare altresì necessaria una precisazione con riguardo ai
rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
Infatti, ancorché detti rimorchi siano stati esonerati dal re-
gime dei beni mobili registrati (v. l’art. 1 del R.D. 29 luglio 1927,
n. 1814, come modif‌icato dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n.
172), la disciplina dei mutamenti dell’intestazione degli stessi
resta comunque radicata nell’art. 94 c.d.s. il quale, pertanto, con-
tinua ad essere applicabile, anche per gli aspetti sanzionatori,
con riferimento ai soli adempimenti di motorizzazione.
È da ritenere, quindi, che il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., e
conseguentemente l’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, si appli-
chino anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
B) Ambito soggettivo di applicazione
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della
nuova disciplina, l’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. fa riferimento al-
l’intestatario della carta di circolazione, per la cui nozione deve
rinviarsi alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 93, comma 2,
c.d.s., tenuto anche conto del regime della responsabilità solida-
le sancito dall’art. 196, comma 1, c.d.s..
Pertanto, alla luce delle citate norme, e salve le precisazioni
illustrate nei paragraf‌i seguenti, per “intestatario della carta di
circolazione” deve intendersi:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee” (v. para-
grafo G), il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il
nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso
di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l’usufruttuario.
C) Variazione della denominazione o della ragione sociale
dell’ente intestatario della carta di circolazione
Il nuovo art. 247-bis, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 prevede
l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, median-
te emissione di apposito tagliando, ogni qualvolta vi sia un muta-
mento della denominazione o della ragione sociale del soggetto
giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a se-
guito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione
che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico
distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel
pubblico registro automobilistico.
Al riguardo, si evidenzia che ogni valutazione di merito circa
la sussistenza delle predette condizioni esula dalle competenze
degli UMC; pertanto le eventuali controversie interpretative do-
vranno essere sottoposte al parere dei competenti Uff‌ici PRA.
La variazione di denominazione può riguardare qualunque
dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B).
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione,
oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta
la seguente dicitura: “Variazione della denominazione/ragione
sociale dell’intestatario effettuata ai sensi dell’art. 94, comma
4-bis, c.d.s.”.
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve
essere allegata, a seconda dei casi:
- la dichiarazione sostitutiva di certif‌icazione (art. 46, D.P.R.
n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazio-
ne o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle
imprese, specif‌icando che la variazione stessa deriva da atti,
anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno
dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto
da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel
pubblico registro automobilistico;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
D.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della deno-
minazione dell’ente, non iscritto nel registro delle imprese, spe-
cif‌icando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno
dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto
da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel
pubblico registro automobilistico;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (im-
posta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001
(diritti di motorizzazione).
Le predette dichiarazioni sostitutive sono rese dalla persona
f‌isica munita del potere di agire in nome e per conto della per-
sona giuridica intestataria della carta di circolazione.
Eccezioni
La nuova procedura non si applica quando si debba procedere
alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente tra-
scritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere
alla ristampa della carta di circolazione (sull’argomento, v. circola-
re prot. n. 27520 dell’11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2).
Avvertenza
Se l’ente interessato è intestatario di una pluralità di veicoli,
l’aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione
di un veicolo non produce automaticamente anche l’aggiorna-
mento, nell’Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione
dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.
Pertanto, nel caso in esame, l’interessato dovrà richiedere
l’aggiornamento delle carte di circolazione di tutti i veicoli dei
quali dispone.
Trattandosi di una pluralità di operazioni omogenee da effet-
tuare in capo ad un medesimo soggetto, sono ammesse istanze
cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con con-
seguente esborso di un’unica imposta di bollo (per l’istanza) e di
n diritti di motorizzazione quante sono le carte di circolazione
da aggiornare.
Decorrenza
Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 no-
vembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere
da tale data.
D) Variazione delle generalità della persona f‌isica intestata-
ria della carta di circolazione
Analoga ipotesi è prevista dal medesimo art. 247-bis, comma
1, del D.P.R. n. 495/1992, nel caso di variazione delle generalità
della persona f‌isica intestataria del veicolo.

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