Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2014
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 15 settembre 2014, Prot. n. 19881-DIV3/B.
Certif‌icazione di conformità. Documentazione sostitutiva.
In relazione a quanto riportato in oggetto, limitatamente agli
autoveicoli a motore accompagnati da una dichiarazione di con-
formità in luogo della documentazione originale, ad integrazione
di quanto previsto dalla circolare prot. n. 18959 RU del 20 giugno
2011, si consente di introdurre, nel modello “Dichiarazione non va-
lida per l’immatricolazione” già allegato nella suddetta circolare,
dati tecnici quale, ad esempio, la misura del passo del veicolo.
II
Circ. (Min. trasp.) 17 settembre 2014, Prot. n. 20034/23.3.5.
Esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida
della categoria AM.
A far data 1° dicembre 2014 gli esami di teoria per il conse-
guimento delle patenti di guida della categoria AM si svolgeran-
no con i nuovi quiz predisposti dall’Amministrazione sulla base
dei programmi d’esame previsti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012.
L’esame è svolto presso le sedi degli Uff‌ici Motorizzazione
civile, secondo le procedure previste dal citato decreto, esclu-
sivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati
dalle norme vigenti.
I candidati privi del titolo di studio relativo alla licenza media
inferiore e i cittadini stranieri possono fruire della possibilità di
ascoltare in cuff‌ia la lettura dei quiz. I candidati che intendono
fruire della possibilità di utilizzare i f‌iles audio devono produrre
istanza in bollo all’Uff‌icio della Motorizzazione contenente la di-
chiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di
non essere cittadini italiani.
I candidati affetti da sordomutismo, possono richiedere di
sostenere l’esame in forma orale, devono presentare apposita
istanza all’Uff‌icio Motorizzazione civile, nella quale dovranno
altresì specif‌icare se intendono farsi assistere, a loro spese, da
un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali
dell’Ente nazionale sordomuti.
III
Circ. (Min. trasp.) 22 settembre 2014, Prot. n. 20366. Art. 25 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - mutilazioni o minorazio-
ni f‌isiche stabilizzate.
11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito, all’art. 25, secondo comma,
che qualora, all’esito della visita di accertamento dei requisiti
di idoneità psicof‌isica, “la commissione medica locale certif‌ichi
che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minora-
zione f‌isica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di
modif‌ica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno es-
sere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la
durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4”.
Detta disposizione comporta, per la scrivente Amministra-
zione, la necessità di adeguare le proprie procedure informatizza-
te al f‌ine di consentire alle commissioni mediche locali - succes-
sivamente all’accertamento dei requisiti di idoneità psicof‌isica di
un conducente minorato o mutilato - di indicare se il conducente
presenti minorazioni o mutilazioni stabilizzate.
Si forniscono, di seguito i chiarimenti necessari per l’attua-
zione di detta norma, facendo presente che gli adeguamenti alle
applicazioni informatiche per richiesta/rinnovo patenti saranno
“in linea” a far data 25 settembre 2014.
1. Conseguimento della patente di guida
In fase di primo rilascio della patente di guida, le com-
missioni mediche locali, successivamente agli accertamenti
sanitari, rilasceranno all’aspirante conducente il certif‌icato
medico, sul quale dovrà essere indicato che il soggetto è affetto
da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza,
il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicof‌isica per il
rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da
un medico monocratico al termine del periodo di validità della
patente stessa stabiliti dall’articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codi-
ce della strada. L’uff‌icio della Motorizzazione civile, al momento
dell’acquisizione del suddetto certif‌icato (allegato all’istanza
di conseguimento della patente), provvederà a registrare tale
esito nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando
un campo appositamente inserito nell’applicazione “Richiesta
Patenti”, e ciò consentirà il successivo rinnovo della patente di
guida presso un medico monocratico. I dettagli sulla modalità
tecnica di aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, verranno forniti con successivo “f‌ile avviso”.
2. Conferma di validità della patente
In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la
commissione medica locale, nel caso in cui, a seguito dell’accer-
tamento sanitario, verif‌ichi che le condizioni delle minorazioni
o mutilazioni siano stabilizzate, provvede a segnalare tale esito
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un
campo appositamente inserito nell’applicazione “Rinnovo Pa-
tenti”. Ciò permetterà, alla commissione, di rinnovare la patente
confermandone la validità secondo le regole stabiliti dall’articolo
126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada, ed all’interessato, di
effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico.
Successivamente la commissione provvederà a trasmettere tele-
maticamente le informazioni del rinnovo ed a rilasciare all’inte-
ressato la ricevuta, come previsto dalla modalità vigente.
3. Duplicato di patente con contestuale rinnovo
Nel caso in cui una patente speciale debba essere duplicata
presso un uff‌icio della Motorizzazione e, contestualmente, rin-
novata di validità, si procederà come nel caso di cui al punto 1
(conseguimento della patente di guida).

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