Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 17 giugno 2014, Prot. n. 13388/23.18.3. Con-
seguimento di patente di guida e qualif‌icazione CQC.
L’art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 stabili-
sce, tra l’altro, che: “Il conducente di un veicolo adibito al tra-
sporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C
e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualif‌icazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,
e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida
C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso
di qualif‌icazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida
C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso
di qualif‌icazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame”.
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone
può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chi-
lometri, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso
di qualif‌icazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida
D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazio-
ne del conducente conseguita a seguito della frequenza di un
corso di qualif‌icazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19,
comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D
e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione del
conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualif‌icazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2,
e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida
D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualif‌icazione
del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso
di qualif‌icazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma
2-bis, e del superamento del relativo esame”.
Tanto premesso, il conducente che deve conseguire sia la
categoria di patente necessaria per svolgere la propria attività
professionale che la carta di qualif‌icazione del conducente, potrà
adottare la seguente procedura: preliminarmente si iscriverà ad
un corso di qualif‌icazione iniziale CQC - sia ordinario che acce-
lerato - presso un’autoscuola e frequentare sia le lezioni teoriche
che le lezioni pratiche collettive di detto corso. In questa fase,
potrà sostenere l’esame di teoria afferente alla patente di guida
che intende conseguire. Per accedere all’esame di teoria per il
conseguimento delle categorie C e D i candidati di età inferiore
rispettivamente a 21 e 24 anni dovranno produrre all’Uff‌icio Mo-
torizzazione civile, unitamente alla documentazione di rito, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, redatto sulla base del modello di cui
all’allegato I dal responsabile del corso dell’autoscuola o dal re-
sponsabile del centro di istruzione automobilistica.
In tale dichiarazione deve essere attestato che il candidato è
iscritto al registro di iscrizione del corso di qualif‌icazione iniziale
(indicando altresì il numero di iscrizione). In caso di successivo
superamento dell’esame di teoria, al candidato è rilasciata l’au-
torizzazione ad esercitarsi alla guida che gli consente di svolgere
le lezioni pratiche del corso di qualif‌icazione cqc e quindi termi-
narlo per poter sostenere il relativo esame.
Come già espresso al paragrafo 6.9 della circolare prot. 7787
del 3 aprile 2014, all’esito positivo dell’esame “non può rilasciarsi
né una patente CQC né, qualora il conducente sia titolare di
una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non
sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in
corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla
qualif‌icazione in parola”. In tal caso, dunque, al conducente in
questione verrà rilasciato un certif‌icato di abilitazione profes-
sionale redatto su modello conforme a quello previsto all’allegato
9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
settembre 2013.
Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pra-
tica di guida per il conseguimento della patente, il candidato
deve esibire all’UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente
di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria og-
getto d’esame, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla
indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della
qualif‌icazione.
(Si omette l’Allegato)
II
Circ. (Min. trasp.) 27 giugno 2014, Prot. n. 14258. Circolare
prot. 22185/DIV3/B del 6 agosto 2012, inerente la procedura
di f‌ine serie dei trattori agricoli o forestali. Estensione della
procedura di f‌ine serie allo schema di f‌lessibilità.
In merito all’oggetto, al f‌ine di armonizzare le disposizioni
impartite con la circolare prot. 22185/DIV3/B del 6 agosto 2012
con le procedure comunitarie di f‌ine serie dei trattori agricoli o
forestali attualmente in vigore negli Stati membri, si comunica
che l’ultimo capoverso della stessa è abrogato. Di conseguenza
la procedura di f‌ine serie è pertanto applicabile allo schema di
f‌lessibilità.
Si ricorda che per l’immissione sul mercato dei veicoli con
motori in regime di f‌lessibilità viene apposta una specif‌ica tar-
ghetta sulla macchina e che la dicitura di regime di f‌lessibilità è
anche applicata sul motore.
Si comunica, inf‌ine, che resta invariato quanto riportato con
la circolare n. 13153/DIV3/B del 14.05.2012.

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