Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine179-182

Page 179

@I. Circolare (Min. trasp.) 20 novembre 2008, Prot. n. 93962/8/3. Decreto dirigenziale 11 novembre 2008. Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti

Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dirigenziale 11 novembre 2008, recante «disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti», emanato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.M. 11 gennaio 2008, concernente il recepimento della direttiva 2007/38.

In merito ai contenuti, si anticipa che il decreto indicato in oggetto stabilisce i criteri di adeguamento al citato D.M. 11 gennaio 2008, dei veicoli di categoria N2 ed N3, immatricolati a partire dal 1º gennaio 2008, non conformi alla direttiva 2003/97/CE o all'equivalente regolamento ECE/ ONU 46*02.

In sostanza, i veicoli suindicati, a decorrere dal 1º luglio 2009, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V della direttiva 2003/78/ CE, fermo restando le deroghe di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 11 gennaio 2008.

I dispositivi per la visione indiretta (specchi retrovisori) conformi alla direttiva 2003/97/CE, sono individuati dal marchio di omologazione CE costituito da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera «e» seguita dal numero o dalle lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (es. 3 per l'Italia) e dal numero di omologazione del dispositivo preceduto dal progressivo «03» della direttiva 2003/97/CE. Il marchio di omologazione è completato dal simbolo della categoria del tipo di specchio (es. IV o V). Un esempio di marcatura di uno specchio di IV categoria omologato in Italia con il numero 1234 in conformità alla direttiva 2003/97/CE è il seguente:

IV e3

03*1234

Un esempio, invece, della marcatura di uno specchio di IV categoria, approvato in base al regolamento ECE/ONU

46*02, è il seguente:

IV

E4 022439 (le prime due cifre «02» indicano il numero di emendamento del regolamento base)

Ai fini dell'adeguamento, il decreto in esame attribuisce la competenza ai Centri Prova Autoveicoli (CPA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche adottate dai Costruttori dei veicoli o dai Costruttori degli specchi per tipo di veicolo ovvero per singolo veicolo.

È previsto, inoltre, l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a seguito dell'installazione della particolare soluzione tecnica adottata e approvata.

Nel caso di installazione di una soluzione tecnica di adeguamento approvata per tipo di veicolo, la visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, da effettuarsipresso l'Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'installazione sul veicolo, può anche essere effettuata in occasione della revisione annuale.

Nel caso di veicoli adeguati singolarmente, il CPA emette il certificato di approvazione, in base al quale l'UMC aggiorna, in via amministrativa, la carta di circolazione.

Per le Direzioni Generali Territoriali si anticipa il testo del decreto.

@II. Circolare (Min. trasp.) 11 novembre 2008, Prot. n. 90650. Installazione di silenziatori di scarico supplementari o sostitutivi su autobus

Con le circolari n. 2380/MOT2/B del 12 ottobre 2004, n. 331-MOT2/C del 14 febbraio 2006 e n. 1857 dell'8 gennaio 2007, sono state fornite istruzioni tecnico-amministrative per l'installazione di silenziatori di scarico supplementari o sostitutivi su autobus circolanti di tipo urbano, suburbano ed interurbano, omologati ai sensi della direttiva relativa alle emissioni inquinanti 2001/27/CE riga A (autoveicoli denominati convenzionalmente quelli Euro 3), ovvero alle direttive antecedenti alla stessa.

La finalità delle predette circolari è stata quella di dare corso alla richiesta degli Enti territoriali che hanno manifestato l'esigenza di installare sugli autobus circolanti dispositivi utili allo smorzamento del livello sonoro emesso dal motore di trazione, non disgiunta da una eventuale riduzione della quantità di particolato emessa.

Nelle circolari è stato evidenziato il carattere di temporaneità della procedura, in attesa della norma finalizzata all'approvazione dei sistemi preposti alla riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea.

Con il decreto n. 39 del 25 gennaio 2008 sono state successivamente stabilite le procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione...

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