Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1081-1086

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@I. Circ. (Min. int.) 19 giugno 1997, Prot. n. 300/A/23649/101/21/2. Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale

L'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e delle relative norme regolamentari, modificate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ha dato un nuovo assetto alla disciplina della circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Tuttavia, per effetto dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1997, n. 48, la disciplina delle scorte tecniche entrerà in vigore dall'1 gennaio 1998 e comunque dopo gli adempimenti previsti dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 16 del Regolamento.

In questo contesto la presente circolare intende, da un lato, fornire un quadro unitario di tutta la materia, attraverso l'unificazione e l'integrazione degli indirizzi procedurali e delle disposizioni fino ad oggi impartite, e, dall'altro, dare indicazioni in ordine alla gestione transitoria delle scorte con mezzi propri dell'impresa fino alla completa attuazione delle disposizioni sulle scorte tecniche.

  1. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

    La normativa dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada recepisce e riordina in maniera sistematica nozioni e definizioni già presenti in diverse leggi e provvedimenti secondari quali, oltre all'art. 10 del codice abrogato, anche la legge 10 febbraio 1982, n. 38 ed i decreti del Ministero dei lavori pubblici del 23 gennaio 1984, 14 dicembre 1984 e 27 febbraio 1985.

    Mentre il veicolo eccezionale continua ad essere definito dal superamento, nella propria configurazione di marcia, dei limiti dimensionali e/o ponderali fissati dagli articoli 61 e 62 del c.d.s., la nuova disciplina, in luogo della dizione di «trasporto eccezionale» usata dal vecchio codice, ha introdotto la definizione di «trasporti in condizioni di eccezionalità», allo scopo di comprendere diversi tipi di trasporti relativi a:

    a) oggetti indivisibili che eccedono i limiti di sagoma o di massa fissati rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del c.d.s.;

    b) oggetti indivisibili che, pur non determinando il superamento dei limiti dimensionali o ponderali sopra indicati, presentano un particolare posizionamento (con sporgenze anteriori ovvero posteriori oltre i 3/10 della lunghezza);

    c) oggetti particolari, anche non indivisibili, con veicoli specificamente e permanentemente allestiti che superano i limiti dimensionali e/o ponderali fissati dagli articoli 61 e 62 o dallo stesso articolo 10 c.d.s. e, segnatamente, quelli destinati al trasporto di containers, di laminati grezzi, di coils, di blocchi di pietra, di veicoli e di animali vivi.

    1.1. Mezzi d'opera.

    I veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, lett. n) c.d.s. sono soggetti alle prescrizioni di cui agli artt. 10, 34 e 226 del c.d.s..

    Sulla base delle norme suddette si ritiene che tali veicoli, nelle more della pubblicazione dell'elenco delle strade non percorribili di cui all'art. 226 c.d.s., per circolare utilizzando i limiti ponderali di cui all'art. 10 comma 8 c.d.s., siano vincolati a munirsi dell'elenco delle strade transitabili lasciato dall'Ente proprietario della strada secondo le disposizioni a suo tempo impartite dalla circolare Min. LL.PP. n. 2131 del 31 dicembre 1992 (All. 1) e del pagamento dell'indennizzo di usura di cui all'art. 34 c.d.s.

  2. Provvedimenti autorizzativi.

    Salvo le eccezioni previste dall'articolo 10, commi 6 e 17 c.d.s., i veicoli ed i trasporti in condizioni di eccezionalità, per poter circolare, devono essere muniti di autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari o concessionari per le autostrade, le strade statali e per quelle militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

    Gli articoli 13 e 14 Reg. Esec. prevedono tre diversi tipi di autorizzazioni, ciascuno con proprie peculiarità di cui si ritiene opportuno richiamare gli aspetti più importanti.

    2.1. Tipi e validità delle autorizzazioni.

    Quanto a validità temporale, le autorizzazioni possono essere distinte in singole, multiple o periodiche.

    L'autorizzazione singola è rilasciata di volta in volta per specifiche esigenze del richiedente e vale un solo viaggio da effettuarsi in data prefissata ovvero nella data successivamente stabilita dal titolare e comunicata a mezzo fax o telegramma all'ente concedente. Prima dell'inizio del viaggio dovrà essere annotata sul titolo autorizzativo la data e l'ora di partenza.

    L'autorizzazione multipla è rilasciata per un numero definito di viaggi, indicato nel titolo autorizzativo, da compiere in un determinato periodo di tempo. Prima dell'inizio di ciascun viaggio devono essere effettuate le annotazioni sopra indicate.

    L'autorizzazione periodica vale, invece, per un numero indefinito di viaggi da compiere nel periodo indicato sul titolo. Non c'è obbligo di annotazione della data e dell'ora di inizio di ciascun viaggio.

    2.2. Variazione delle dimensioni del carico.

    Il citato articolo 13 Reg. Esec. ha disciplinato la possibilità di ridurre le dimensioni e/o la massa dell'oggetto trasportato, anche per effetto di una sua diversa sistemazione, secondo il tipo di autorizzazione:

    - per le autorizzazioni singole o multiple, ferma restando l'invariabilità delle caratteristiche e la natura dell'oggetto trasportabile, è ammessa una riduzione delle dimensioni e/o della massa del carico non superiore al 5% rispetto alle dimensioni o alla massa autorizzata, con un massimo, per la lunghezza di m. 1,5. Riduzioni dimensionali o ponderali oltre tali limiti sono compiute in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione. Tuttavia, come precisato dal comma 7 del citato articolo, per i trasporti eccezionali solo in lunghezza, autorizzati per una dimensione longitudinale contenutaPage 1082 entro m. 25,00 e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia stradale, è ammessa la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, senza necessità di rispettare i limiti sopra indicati;

    - per le autorizzazioni periodiche, invece, ferma restando l'invariabilità delle caratteristiche e la natura dell'oggetto trasportabile, è ammessa la facoltà di ridurre in modo limitato le dimensioni e/o la massa rispetto a valori massimi indicati nell'autorizzazione.

    Si sottolinea comunque che, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eventuale riduzione delle dimensioni dell'oggetto trasportato o la sua diversa sistemazione non devono determinare un aumento della massa gravante su ciascun asse.

    2.3. Utilizzazione di veicoli di riserva.

    L'articolo 14 Reg. Esec. disciplina la possibilità di utilizzare veicoli di riserva in sostituzione del veicolo principale autorizzato, secondo modalità peculiari a ciascuna tipologia di autorizzazione;

    - per le autorizzazioni singole o multiple è consentito utilizzare veicoli di riserva tra quelli indicati nell'autorizzazione (motrici, rimorchi o semirimorchi di documentata abbinabilità) a condizione che prima di iniziare il viaggio la variazione sia comunicata all'ente concedente a mezzo fax o telegramma. Copia della comunicazione dovrà essere allegata all'autorizzazione. Tuttavia si segnala come, in deroga agli obblighi sopra richiamati, si consenta la sostituzione dei soli veicoli trainati senza necessità di comunicazione quando nell'autorizzazione è indicato un unico veicolo trattore ed una serie di rimorchi o semirimorchi individuati come riserva purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate;

    - per le autorizzazioni periodiche, sulle quali può essere annotato l'utilizzo di un solo veicolo trattore, la sostituzione di rimorchi o semirimorchi indicati come riserva nel titolo autorizzativo non richiede una preventiva comunicazione all'ente concedente.

  3. La scorta.

    L'articolo 10, comma 9 c.d.s. prevede che nel provvedimento autorizzativo possa essere imposto un servizio di scorta tecnica ovvero la scorta della Polizia Stradale con modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Quando le condizioni di traffico e di sicurezza lo consentono, viene inoltre confermata per la Polizia Stradale la facoltà di affidare l'effettuazione del servizio ad una scorta tecnica delegata in sua vece.

    La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l'ente concedente nella...

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