Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine391-396

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@I. Circolare (Ag. entr.) 26 febbraio 2008, n. 14/E. Modalità di controllo su operatori che effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime Iva del margine ai sensi dell'art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i fenomeni di frode all'Iva nel settore del «mercato parallelo» delle autovetture oggetto di acquisti intracomunitari, di cui all'art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, sono diventate operative le disposizioni, previste dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 282, riguardanti l'introduzione di un nuovo modello «F24 Auto UE» per le cessioni di auto provenienti da tale «mercato», e l'individuazione dei criteri di esclusione dal nuovo adempimento.

In questa prima fase di applicazione delle nuove procedure di immatricolazione sono venute emergendo alcune difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell'Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime Iva del margine.

Anche a seguito di incontri con il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire l'eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale Iva e salvaguardare l'affidamento degli operatori legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l'immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine.

A tal fine l'operatore nazionale che effettua l'acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi Membri dell'Unione Europea e che ritiene che l'operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l'immatricolazione presso gli S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata, necessaria per ottenere l'immatricolazione dell'autoveicolo:

1) fattura di acquisto dell'autoveicolo ricevuta dall'operatore comunitario o altro titolo di acquisto;

2) carta di circolazione estera;

3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d'imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:

a) un privato consumatore;

b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;

c) un soggetto passivo d'imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro;

d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.

Gli Uffici locali procederanno all'esame congiunto della carta di circolazione e della fattura o di altro titolo d'acquisto, rivolto esclusivamente ad un controllo preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime Iva del margine; in tale contesto, per consentire una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno:

a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi;

b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell'autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nell'ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore finale;

c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l'ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.

A seguito dell'esito positivo dei riscontri l'Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell'autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l'immatricolazione dell'autoveicolo.

Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l'obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari dell'autoveicolo - l'Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del margine.

Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l'Ufficio trasmetterà una segnalazione all'area controllo per l'attivazione immediata di un controllo fiscale, supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari.

Infine, qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui al punto 3), non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle fattispecie sopra elencate, l'Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione solo dopo che l'area controllo abbia verificato - anche attraverso l'ausilio dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari - che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine.

Si ribadisce che la procedura descritta - realizzata in funzione di contrasto all'eventuale abuso del regime del margine - è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell'immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l'adozione del regime speciale Iva.

Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l'immatricolazione dell'autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamentiPage 392 sull'effettiva legittimità dell'applicazione del regime speciale IVA, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che dovessero emergere dall'ulteriore esame della documentazione esibita. Nella successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente richiedere l'assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell'Unione Europea.

In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno procedere all'immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati provenienti dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, che dovranno, quindi, preventivamente effettuare le operazioni di controllo documentale, secondo le istruzioni innanzi illustrate.

@II. Circolare (Min. svil. econom.) 18 gennaio 2008, n. 1. Istruzioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale 10 agosto 2007

AD ENTI VARI

Premessa.

Il cosiddetto «tachigrafo digitale» è stato introdotto nell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio nella parte in cui è stato previsto che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85».

La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, è stata fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.

Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento...

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