Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine87-95

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@I. Circolare 11 novembre 1998, del Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. 6809 - 7503/4639 E: Quesito relativo allo snellimento dell'attività amministrativa

L'art. 136 del codice della strada individua nei «titolari di patenti di guida» gli aventi diritto alla conversione del titolo abilitativo estero.

Tale specifica indicazione impone a tutti gli Uffici operativi l'esigenza di accertare la data esatta dell'acquisizione della residenza in Italia di coloro che presentano istanza di conversione del documento extracomunitario.

A tale necessità si assolve richiedendo ai conducenti stranieri un certificato storico di residenza, che attesti la successione delle residenze anagrafiche, consentendo quindi di risalire alla data dell'acquisizione della residenza in Italia.

In alternativa, e alla luce delle innovazioni introdotte dalla L. n. 127/97 e, successive modifiche, è possibile richiedere al conducente extracomunitario una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa davanti a consolati dei Paesi d'origine (cfr. circolare D.G. n. 21/98 del 13 febbraio 1998), che riporti la successione cronologica delle residenze anagrafiche per il soggetto interessato, con espressa indicazione delle relative date.

Si ricorda che non è possibile sostituire il certificato cronologico di residenza o la dichiarazione sostitutiva, con l'esibizione di un valido documento della residenza.

Ciò perché dai documenti di identificazione si rileva esclusivamente l'attuale residenza del conducente, non essendo, ovviamente, possibile risalire alla data della acquisizione della residenza in Italia.

Si invitano pertanto tutti gli Uffici provinciali M.C.T.C. ad osservare le disposizioni illustrate, al fine di una corretta applicazione dell'art. 136 del codice della strada.

@II. Circolare 27 novembre 1998, n. 113, del Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. 2677/4956/1 - D.C. IV n. A054: Circolare D.G. n. 54/98 del 29 maggio 1998. Approvazione in unico esemplare, ai sensi dell'appendice B2 dell'ADR di veicoli per trasporto di materie pericolose

Con circolare D.G. n. 54/98 del 29 maggio 1998 gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile e T.C. sono stati autorizzati ad effettuare le approvazioni in unico esemplare dei veicoli base dei tipi FL, AT, OX, fino al 31 dicembre 1998.

In considerazione dell'esperienza fino ad oggi acquisita ed in considerazione del considerevole numero di esemplari che vengono ancora presentati, si dispone che le approvazioni sia dei veicoli circolanti che dei veicoli non ancora immatricolati dei tipi FL, OX, AT continuino ad essere effettuati dai medesimi uffici provinciali competenti per territorio in base alla sede dell'allestitore.

Resta ferma la possibilità di poter presentare l'esemplare da approvare ai sensi dell'appendice B2 al Centro Prove competente per territorio in base alla medesima sede dell'allestitore.

@III. Circolare 2 dicembre 1998, del Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. 2612/4319 - D.C. IV n. B104: Nazionalizzazione di autovetture Volkswagen «New Beetle». Rispondenza alle normative CE

Sono pervenute a questa Sede segnalazioni circa la presentazione presso alcuni Uffici provinciali, di richieste di nazionalizzazione di autovetture di importazione parallela del tipo in oggetto specificate.

Tali autovetture, provenienti generalmente dalla Germania, essendo prodotte per un mercato extracomunitario, non sono dotate di omologazione CE, e sono ricomprese, pertanto, nella fattispecie descritta alla lettera A) della circolare D.C. IV B090 del 13 ottobre 1998. Esse non sono immatricolabili in Italia.

A tale riguardo, si porta a conoscenza degli uffici in indirizzo che, ad una richiesta di chiarimenti in merito, il legale rappresentante in Italia della Casa costruttrice ha comunicato, in via ufficiale, che i veicoli in questione, prodotti per il mercato nordamericano, sono riconoscibili dai due caratteri «1C» presenti nella 7a e 8a posizione del numero di telaio, mentre quelli prodotti per l'Europa sono contraddistinti dai caratteri «9C», sempre nelle suddette posizioni.

Eventuali carte di circolazione rilasciate ai tipi di veicoli contraddistinti dai caratteri «1C» devono, pertanto, essere revocate.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla osservanza dei punti 2.2 e 3.3 della circolare n. 133/85. In particolare, i veicoli nuovi di fabbrica, mai immatricolati in via definitiva all'estero, non dotati di omologazione CE (non appartenenti, pertanto, alla categoria M1), per la loro immatricolazione in Italia, devono essere sempre accompagnati dal certificato di origine.

@IV. Circolare 3 dicembre 1998, n. 116, del Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. 2746/4934 - D.C. IV n. A055: Cisterne per il trasporto di taluni rifiuti pericolosi. Circolari n. 127/92 e successive circolari integrative

Con circolare D.G. n. 127/92 del 30 luglio 1992 sono state dettate alcune norme integrative alle disposizioni contenute nei decreti 8 e 9 agosto 1980, al fine di permettere il trasporto di taluni rifiuti pericolosi le cui classi ed ordinali sono elencati all'interno della circolare stessa.

Con l'edizione dell'ADR che entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 1999, è stata redatta una nuova appendice denominata B1e, che tratta e disciplina le cisterne utilizzate per il trasporto dei medesimi rifiuti contenenti materie classificate pericolose ai sensi ADR.

Premesso quanto sopra e considerato che la Direttiva n. 94/55/CE, recepita con decreto ministeriale 4 settembre 1996, ha reso obbligatorie le norme contenute negli allegati A e B dell'ADR, oltre che per i trasporti intercomunitari, anche per quelli nazionali, le cisterne di nuova costruzione destinate al trasporto di rifiuti pericolosi, a partire dall'1 luglio 1999, data di entrata in vigore della direttiva di recepimento degli emendamenti '99 dell'ADR, dovranno essere costruite in conformità alle norme tecniche dell'appendice B1e.

Tuttavia, nelle more dell'entrata in vigore obbligatoria della nuova normativa, a richiesta dei costruttori, potranno essere approvate fin da ora cisterne progettate e realizzate in conformità all'appendice B1e.

Resta inteso che, come precisato all'interno della stessa appendice B1e, tali disposizioni sono integrative rispetto a quelle generali contenute nell'appendice B1a riguardante tutte le cisterne per il trasporto di materie pericolose.

Restano pertanto valide tutte le disposizioni applicative e amministrative, contenute nei decreti 8 e 9 agosto 1980 e successive disposizioni di modifica ed integrazione, non in contrasto con la citata normativa internazionale.

Si fornisce in allegato la traduzione non ufficiale in lingua italiana della nuova appendice B1e.

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Una copia delle versioni ufficiali in inglese ed in francese è disponibile presso la divisione 49 per essere consultata in caso di necessità.

In riferimento alle approvazioni che verranno ancora rilasciate in base alla circolare n.127/92 si fa presente che, da parte dei costruttori di cisterne, sono state manifestate perplessità in merito alla efficacia ed alla funzionalità della modifica dell'impianto frenante così come prevista nel paragrafo «costruzione» dell'allegato alla predetta circolare.

Considerata la fondatezza delle argomentazioni addotte, si dispone che la modifica di cui trattasi non debba più essere realizzata, ritenendosi sufficiente, in analogia a quanto previsto per le carrozzerie a cassone ribaltabile, una spia ottico-acustica, che avverta il conducente che la cisterna non si trova in posizione di riposo ed in assetto di marcia su strada.

(Si omette l'allegato)

@V. Circolare 9 dicembre 1998, del Ministero dei trasporti, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. 4492 AI/CEE - D.C. III n. 38: Regolamenti (CE) n. 11/98 (modifica del Regolamento CEE n. 684/92 relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori mediante autobus) e n. 12/98 (condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro). Disposizioni applicative.

Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. L 4/10 dell'8 gennaio 1998 sono stati pubblicati i Regolamenti comunitari in oggetto individuati, in ordine ai quali si ritiene opportuno emanare le seguenti disposizioni applicative, allegando, ad ogni buon conto, copia dei Regolamenti stessi (all. 1 e 2).

  1. Regolamento (CE) n. 11/98.

    Il vigente Reg. (CEE) n. 684/92 si applica, come è noto, ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati mediante autobus nel territorio dei Paesi appartenenti all'Unione Europea (Italia - Francia - Germania - Paesi Bassi - Belgio - Lussemburgo - Spagna -Portogallo - Grecia - Regno Unito - Irlanda - Danimarca - Austria - Svezia - Finlandia), da parte di vettori residenti in uno Stato membro.

    Vengono pertanto di seguito esposte le principali novità introdotte dal regolamento di modifica n. 11/98, con la precisazione che le stesse entrano in vigore a far data dall'11 dicembre 1998, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1 punto 3 (punto 1.5 della presente circolare), relative alla «licenza comunitaria», che saranno applicabili a partire dall'11 giugno 1999.

    1.1. Vengono esclusi dal novero dei «servizi regolari specializzati», e pertanto espunti dalla disciplina del Regolamento in questione, i c.d. «trasporti urbani frontalieri» (art. 2 par. 1 punto 1.2 lett. d, Reg. n. 684/92); per il resto i servizi regolari specializzati potranno essere effettuati liberalmente, a condizione che a bordo dell'autobus vi sia una copia del contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore, altrimenti si dovrà seguire la procedura di autorizzazione per l'effettuazione dei servizi regolari di cui al successivo punto 1.7.

    1.2. Viene soppresso l'intero paragrafo del previgente Reg. n. 684/92 relativo ai servizi a navetta; pertanto, a partire dall'11 dicembre 1998, le imprese interessate all'effettuazione di...

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