Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine379-384

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@I. Circolare 29 gennaio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale M.C.T.C. (Prot. n. 117/4286 - D.C. IV n. B004): Circolare D.G. n. 20/1997 del 7 marzo 1997. Proroga termini di scadenza. Veicoli rimorchiati equipaggiati con dispositivo ABS di cat. «A»

A seguito di richieste avanzate dalle Associazioni di categoria dei costruttori di veicoli, e nelle more che siano effettivamente disponibili, per i costruttori di veicoli rimorchiati, verbali di omologazione di dispositivi ABS, redatti conformemente alle prescrizioni contenute nell'allegato XIV al D.M. 4 agosto 1998 di recepimento della direttive n. 98/12/CE in materia di frenatura di talune categorie di veicoli e dei loro rimorchi, al fine di semplificare le prove di frenatura da effettuarsi in sede di omologazione dei veicoli sopracitata, si dispone che l'applicabilità della circolare indicata in oggetto, nel frattempo già decaduta, sia ripristinata e prorogata fino al 30 settembre 1999.

@II. Circolare Miacel 2 febbraio 1999, n. 2, del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione Civile, Direzione centrale delle Autonomie - Servizio Enti locali: Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norma di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge n. 127/1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge stessa.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 127/1997. Da quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione del successivo secondo comma tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle espressamente abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.

Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente della Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica), un primo commento ai singoli articoli della nuova normativa.

Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione (art. 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 2, primo comma), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione.

Quindi il ricorso all'autocertificazione diventa il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati e notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato.

In luogo della certificazione si ha l'acquisizione d'ufficio dei dati o la loro estrazione da altri documenti in possesso dell'interessato, purché sia certa la provenienza dei dati medesimi (art. 7, secondo comma).

In sostanza viene riaffermato e rafforzato il principio già introdotto dall'art. 5 della legge n. 15/1968, ripreso poi dall'art. 3, primo comma, della legge n. 127/1997, secondo il quale è consentita l'assunzione diretta di dati da altri documenti che assicurino la certezza della fonte di provenienza dei dati medesimi, come ad esempio l'assunzione dei dati di nascita o di residenza dalla carta di identità, dalla patente di guida o da altro certificato già in possesso dell'interessato.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 comporterà un completo rinnovamento delle procedure sinora seguite dalle varie amministrazioni pubbliche, alcune delle quali già sono individuate nell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica: scuole, università, uffici provinciali della motorizzazione civile. Si tratta degli uffici che più di altri richiedono certificazioni al cittadino ma non sono gli unici destinatari della norma, in quanto il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, attuando la legge n. 127/1997, si riferisce a tutto il comparto della pubblica amministrazione (art. 3, secondo comma, della stessa legge n. 127/1997).

Ciò premesso si ritiene necessario esaminare e commentare i singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 403, al fine di evidenziare gli aspetti innovativi, anche nei confronti della stessa legge n. 15/1968, ed il suo raccordo con le ulteriori innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 191/1998.

L'art. 1 amplia l'utilizzo dell'autocertificazione già prevista dall'art. 2 della legge n. 15/1968, estendendola a tutte le situazioni che formano oggetto di certificazione. Si avvalora così la tesi che privilegia una applicazione non restrittiva dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

In definitiva si amplia la sfera di applicabilità della norma anche a quei fatti, stati e qualità personali che erano stati presi in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994 come dichiarazioni temporaneamente sostitutive, estendendo ora l'utilizzo dell'autocertificazione a tutti i certificati necessari per iscriversi alle scuole, alle università e a tutti quelli da presentare agli uffici provinciali della motorizzazione civile, nonché agli estratti di stato civile ed ai certificati rilasciati in base ai registri demografici e richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza.

L'art. 2 estende i casi di utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà già prevista dall'art. 4 della legge n. 15/1968, ricomprendendo anche i casi non rientranti nella previsione dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

È ora possibile attestare con tale dichiarazione che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, e tale dichiarazione ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli. La norma è di notevole utilità per lo snellimento della presentazione delle domande ai concorsi per titoli, in quanto evita al cittadino di dover richiedere anche l'autenticazione di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo, oltre alle pubblicazioni, come ad esempio diplomi, titoli di studio, abilitazioni, articoli e quanto altro da allegare a domande per la partecipazione a concorsi ed evita di dover richiedere l'autentica della propria dichiarazione.

Lo stesso art. 2 prevede, inoltre, che l'eventuale accertamento della veridicità delle dichiarazioni sia compiuto direttamente dall'amministrazione presso il soggetto competente.

L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o inviare per via telematica copia, ancorché non autentica, dei certificati in suo possesso, ma non ha un onere in tal senso, perché l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.

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Quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dalla legge n. 15/1968, la legge n. 127/1997 ha soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, se la stessa viene apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio.

Successivamente la legge n. 191/1998, all'undicesimo comma dell'art. 2, ha chiarito che in tal caso non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione neppure nel caso in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 15/1968.

Le disposizioni della legge n. 191/1998 fanno sì che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non devono essere più autenticate, anche se contengono dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e vanno presentate con le modalità indicate dal precedente decimo comma, che ha sostituito l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 127/1997. L'abrogazione della autenticazione della sottoscrizione è stata estesa, in base ad una interpretazione logicosistematica di tutta la legislazione di semplificazione, anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 non comprese in una istanza ad una pubblica amministrazione, ma comunque richiamata nell'istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento. Interpretazione questa condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica nella circolare Miacel n. 14 del 2 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre, inerente il rilascio della carta di identità.

Peraltro occorre considerare che, come enunciato dall'art. 1 della...

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