Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine569-575

Page 569

@I. Circolare 20 gennaio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale M.C.T.C., prot. n. H0253/60G1: Targhe di nuovo tipo per autoveicoli e motoveicoli. Primo numero della nuova serie

Con circolare n. H0060 dell'8 gennaio 1999, sono state fornite istruzioni operative sulle modalità di presa in carico, gestione e distribuzione all'utenza delle targhe di nuovo tipo per autoveicoli.

Sono state, in particolare, fornite istruzioni sulle modalità di distribuzione dei tasselli-provincia al richiedente residente in altra provincia, puntualizzando che, in tal caso, quest'ultimo deve essere invitato a ritirare i tasselli presso l'ufficio provinciale di residenza, che vi provvederà a semplice esibizione della carta di circolazione, da cui risulti che l'operazione è stata effettuata in provincia diversa da quella di residenza.

L'ufficio di residenza procederà dunque al rilascio del tasselloprovincia solo per le targhe nuovo tipo, mentre si asterrà dal farlo per le targhe vecchio tipo.

Si segnala in proposito che il provveditorato generale dello Stato, avendo avviato a distribuzione i lotti di targhe nuovo tipo ed avendo riepilogato la situazione dei lotti assegnati, ha comunicato in data odierna che la prima targa nuovo tipo ha sigla alfanumerica BB000HH.

Al verificarsi del caso in esame pertanto, l'ufficio di residenza rilascerà il tassello-provincia se all'autoveicolo è stata rilasciata una targa con serie alfanumerica uguale o successiva a BB000HH, mentre si asterrà dal farlo se all'autoveicolo è stata assegnata una targa con serie alfanumerica uguale o inferiore a BB999HG.

@II. Circolare 11 febbraio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, prot. n. 05/DTT: Targhe di nuovo tipo per autoveicoli e motoveicoli. Deroga parziale al punto 4 della circolare n. H0060 dell'8 gennaio 1999

Con circolare n. H0060 dell'8 gennaio 1999, sono state fornite istruzioni operative sulle modalità di presa in carico, gestione e distribuzione all'utenza delle targhe di nuovo tipo per autoveicoli.

È stato in particolare disposto che «ad evitare indesiderati fenomeni di migrazione, a decorrere dalla data di inizio della distribuzione delle targhe di nuovo tipo e fino a tutto il mese di febbraio, gli Uffici provinciali non accettino domande di immatricolazione o di reimmatricolazione di autoveicoli intestati a persone residenti fuori provincia».

Pur permanendo le motivazioni poste a base della disposizione, la circostanza che l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato abbia concluso la distribuzione del quantitativo di attacco di targhe nuovo tipo a tutti gli Uffici provinciali consente di introdurre una limitatissima deroga, escludendo dal «blocco» le richieste che, proprio a causa del «blocco», subiscono un notevole aumento dei tempi di evasione: ci si riferisce al particolarissimo caso delle richieste relative ad autoveicoli in locazione con facoltà di acquisto che, ai fini dell'immatricolazione, hanno bisogno di preventiva autorizzazione o licenza al trasporto di merci.

Si dispone pertanto che, limitatamente ai suddetti casi, sia possibile procedere all'immatricolazione presso l'Ufficio di residenza del locatario, fermo restando l'obbligo, da parte del richiedente, di applicare alla targa i tasselli della provincia in cui ha sede il locatore.

@III. Circolare 12 febbraio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, prot. n. 138/4383(C) - MOT B009: Revisione di veicoli e rimorchi del Corpo Nazionale VV.FF

Si fa seguito alla nota n. 1552/4383/C del 16 giugno 1998 al fine di fornire i chiarimenti richiesti da alcuni Uffici provinciali in merito all'espletamento delle operazioni in argomento.

Premesso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 del codice della strada, gli accertamenti tecnici relativi ai veicoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono di competenza dello stesso Corpo, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio ha richiesto la disponibilità dell'amministrazione allo svolgimento dell'attività in oggetto; quanto sopra in considerazione della esperienza e della capacità tecnica in possesso delle strutture periferiche dell'amministrazione, e del fatto che i veicoli in dotazione del Corpo sono allestiti su autotelai di tipo omologato.

Detti veicoli possono essere dotati, ovvero sprovvisti, di particolari dispositivi o accessori, in funzione proprio dell'espletamento delle specifiche attività di istituto, spesso non rispondenti o addirittura in contrasto con la normativa tecnica dei veicoli «civili», (passerella per cisterne, ganci di traino ad uncino, lame sparaschiumogeni, dispositivi di protezione laterale e/o posteriori, etc.), ma del tutto legittimi ed al cui uso è abilitato personale specializzato del Corpo, la cui attività è sottoposta alle norme del D.L.vo n. 626/94.

I dubbi sollevati dagli Uffici provinciali riguardano appunto l'obbligo o meno per il tecnico di estendere l'attività di revisione anche a questi particolari dispositivi o accessori.

Al riguardo si precisa che la responsabilità del tecnico si esaurisce nell'accertare lo stato di efficienza del veicolo ai fini della sicurezza della circolazione stradale, e nel riportarne l'esito sul mod. MC 2100, che deve essere restituito al Comando di appartenenza senza alcuna annotazione sulla carta di circolazione.

È pertanto esclusa qualsiasi competenza e responsabilità riferita a dispositivi non previsti nel codice della strada o comunque di tipo non omologato.

@IV. Circolare 19 marzo 1999, n. 66/E del Ministero delle finanze. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio. Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 74 del 30 marzo 1999)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ha previsto all'art. 17, comma 10, che dal 1° gennaio 1999 siano demandate alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.

Il decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, emanato a norma della predetta disposizione, all'art. 6, comma 1, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino a definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo».

Al riguardo, in stretta collaborazione con le regioni, al fine di consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento di tale innovazione, si è convenuto con le medesime che per il 1999, periodo di transizione per il completo passaggio delle competenze a detti enti territoriali, i compiti, di seguito specificati, per i quali è necessario utilizzare gli archivi gestiti dal sistema informa-Page 570tivo del Ministero delle finanze, siano svolti da quest'ultimo. Resta inteso che le regioni che intendono provvedere in proprio a detti adempimenti, devono darne comunicazione alle competenti direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza, allo scrivente.

In particolare rimangono, per il solo 1999, a carico delle direzioni regionali delle entrate o degli uffici delle entrate, ove istituiti, le seguenti incombenze:

  1. Esenzioni per disabili - legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.

    In riferimento a tale tipologia, si precisa che le modalità per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono quelle indicate nelle circolari n. 30/E del 27 gennaio 1998 e n. 186/E del 15 luglio 1998, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di detta esenzione restano di competenza delle direzioni regionali o, se istituiti, degli uffici delle entrate, che, all'atto dell'accettazione della richiesta trasmettono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente deve risultare fiscalmente a carico).

  2. Regime del pagamento delle tasse automobilistiche a favore delle imprese autorizzate alla rivendita di veicoli ed autoscafi.

    Il regime di interruzione è disciplinato dall'art. 5, comma quarantatreesimo e ss., del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede, da parte dei rivenditori autorizzati (abilitati al commercio di autoveicoli o autoscafi) la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel quadrimestre e di quelli rivenduti o cancellati dal pubblico registro automobilistico nello stesso periodo.

    Al riguardo si precisa che i suddetti elenchi devono essere corredati da supporto magnetico contenente le informazioni di cui all'art. 5, comma quarantacinquesimo, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo il tracciato in allegato 1.

    Gli elenchi con i relativi supporti magnetici devono essere spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati alla direzione regionale delle entrate ovvero, se istituiti, all'ufficio delle entrate competente territorialmente in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

    Il diritto fisso da corrispondere per ciascuno veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del tributo in oggetto, ai sensi della richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantasettesimo, determinato in lire 3.000 dalla legge 9 luglio 1990, n. 187, n. 2, comma primo, lettera e), deve essere versato sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a «uff. conc. gov. diritto fisso - rivendita autoveicoli o autoscafi» con moduli CH8 a tre sezioni...

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