Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine665-671

Page 665

@I. Circolare 10 marzo 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 363/4220/0 - MOT3 B023: Complessi eccezionali da 86 t e 108 t di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del codice della strada

In riferimento a quanto prescritto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, in materia di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, si fa presente che la suddetta norma ha modificato anche l'articolo 10 del codice della strada, fissando, tra l'altro, ad 86 t il limite massimo della massa che può essere trasportata dai complessi eccezionali a sei assi ed a 108 t quello relativo ai complessi eccezionali a 8 assi.

A tal riguardo, si chiarisce che l'indicazione del numero di 6 ed 8 assi sopracitata, è da intendersi come numero minimo di assi necessario per realizzare le configurazioni rispettivamente da 86 t e da 108 t: solo in tal modo, infatti, risulta possibile realizzare i complessi eccezionali sopracitati, utilizzando un numero maggiore di assi e riducendo di conseguenza la massa gravante su ogni singola asse.

@II. Circolare 10 marzo 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 364/4208 - MOT3 B024: Verbali di prova redatti da laboratori privati esteri

In relazione ai verbali di prova, redatti da laboratori privati di uno Stato membro dell'Unione Europea e presentati a corredo della documentazione tecnica prodotta nel contesto dell'omologazione nazionale di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, si comunica che detti verbali possono essere accettati solo a condizione che:

1) siano inerenti a verifiche e prove effettuate in conformità a quanto previsto nelle normative CE, oppure ECE/ONU, già recepite nell'ordinamento nazionale;

2) siano redatti da un laboratorio riconosciuto ufficialmente dallo Stato membro dell'Unione Europea, cui il laboratorio medesimo appartiene;

3) siano convalidati dall'Autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea di appartenenza;

4) siano presentati in originale, oppure in copia resa conforme all'originale secondo le modalità di legge vigenti.

@III. Circolare 14 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 2, prot. n. 1590/4110(0) - MOT B035: Applicazione Direttiva n. 98/14/CE. Precisazioni

Si fa seguito alla circolare D.G. n. B105/98 del 9 dicembre 1998, per precisare quanto segue.

Il recepimento nella normativa nazionale della Direttiva n. 98/14/CE relativa alla omologazione comunitaria delle autovetture e degli autoveicoli ad uso speciale della categoria M1, ha abrogato quanto disposto al punto C) dell'art. 54 del codice della strada.

In relazione a quanto sopra esposto, a pagina 1 della carta di circolazione alla voce «classe veicolo» viene riportato unicamente «autovettura» e non figura più, come per il passato nel caso di veicoli dotati di carrozzeria a due volumi e familiare e con esclusione delle berline a tre volumi, «autoveicolo per trasporto promiscuo». A pagina 2 della carta di circolazione alla voce carrozzeria figurano i codici introdotti dalla Direttiva n. 98/14/CE, vale a dire:

AA Berlina

AB Due volumi

AC Familiare

AD Coupé

AE Decapottabile

AF Ad uso promiscuo

Si ricorda che per i veicoli della categoria M1 omologati in base alla preesistente normativa nazionale continuerà a valere la classificazione di cui all'art. 54 del codice della strada con le precedenti codifiche di carrozzeria.

Si chiede, inoltre, di conoscere quale classificazione debba attribuirsi, in sede di prima immatricolazione, agli autoveicoli con cabina profonda omologati in base alla preesistente normativa e di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, considerato che per effetto del decreto ministeriale 4 agosto 1998 di recepimento della Direttiva n. 98/14/CE i suddetti autoveicoli, indipendentemente dalla loro massa, devono essere inquadrati come autocarri.

I suddetti veicoli nuovi e non ancora immessi in circolazione, dovranno essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione di conformità, e cioè autoveicolo per trasporto promiscuo, tenuto conto che non sono state apportate variazioni al complesso delle omologazioni rilasciate. La eventuale successiva classificazione in autocarro è consentita alla condizione che esista per il tipo di veicolo in esame la versione autocarro omologata dal Costruttore, così come stabilito dalla circolare D.G. n. 100/98 del 27 ottobre 1998.

@IV. Circolare 22 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 626/4208/F - MOT B037: Veicoli diversi da quelli provvisti di omologazione comunitaria. Dati da riportare sulle carte di circolazione e sui prospetti informativi mod. DGM 405

Preso atto delle istanze avanzate dai Costruttori per lo snellimento della documentazione riguardante l'omologazione dei veicoli ed in relazione alle informazioni richieste «obbligatoriamente» dal sistema informatico di questa Amministrazione per la stampa delle carte di circolazione, si stabiliscono le seguenti modalità di compilazione dei documenti indicati in oggetto:

- il fac-simile della dichiarazione di conformità può non essere più riprodotto all'interno del mod. DGM 405 in quanto questo è già depositato agli atti degli Uffici periferici dell'Amministrazione ed è reperibile presso questo Dipartimento.

È fatto obbligo ai Costruttori di comunicare con la massima tempestività, qualsiasi variazione del modello di dichiarazione di conformità;

- fra le caratteristiche del veicolo riportate sul prospetto mod. DGM 405 non verrà più annotato il rapporto del dispositivo di sterzo;

- la presenza di un dispositivo rallentatore, obbligatoria ai sensi della normativa vigente (ad esempio: direttiva parziale CEE frenatura o ADR) potrà non essere più indicata sulla carta di circolazione dei veicoli di prossima immatricolazione;

- le carte di circolazione degli autoveicoli potranno riportare tutti i pneumatici ed i rapporti al ponte riconosciuti ammissibili in sede di omologazione.

I controlli su strada potranno essere condotti dagli agenti in servizio di polizia stradale sulla base dei dati riportati nelle targhette di montaggio apposte sui dispositivi cronotachigrafi, in confor-Page 666mità a quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 3820/85 e n. 3821/85 del Consiglio delle Comunità Europee (taratura del cronotachigrafo), in riferimento al tipo di pneumatico ed al rapporto al ponte effettivamente presenti sui veicoli.

Resta fermo che è nella responsabilità del proprietario del veicolo far ritarare, secondo le modalità previste dalle norme in vigore, il cronotachigrafo e l'eventuale limitatore di velocità ad ogni modifica, nel campo di quelle ammesse, relativa al tipo di pneumatico e/o al rapporto al ponte.

@V. Circolare 23 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 677/4208 - MOT B038: Circolare U.d.G. IV n. B024 - prot. n. 364/4208 del 10 marzo 1999 concernente verbali di prova redatti da laboratori privati esteri

In riferimento alla circolare U.d.G. IV n. B024 - prot. n. 364/4208 in data 10 marzo 1999 indicata in oggetto, si comunica che tutte le disposizioni in essa contenute, essendo relative ad una materia attualmente ancora in fase di approfondimento e di evoluzione in ambito comunitario, devono intendersi sospese con effetto immediato fino a nuovo ordine.

Si precisa, inoltre, che, unicamente per quanto concerne il caso dell'omologazione della unità tecnica «ASSALE», si può continuare a far riferimento alle specifiche prescrizioni stabilite al punto 3.6., appendice 1, dell'allegato VII alla Direttiva n. 85/647/CEE «frenatura», recepita con D.M. 5 settembre 1986, che prevedono la redazione di un verbale di prova da parte di un laboratorio ufficiale e l'apposizione su ciascun esemplare di assale di una marcatura costituita dal numero del verbale di prova accompagnato da alcuni dati tecnici: tale verbale, se redatto da un laboratorio autorizzato in uno Stato dell'Unione Europea, può essere accettato solo a condizione che sia convalidato da quest'ultimo.

@VI. Circolare 29 aprile 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 4, prot. n. 1040/4962/1: D.M. 16 ottobre 1998 e circolare esplicativa D.G. n. 0628/4962/1 del 15 marzo 1999

In risposta al quesito in data 26 aprile 1999 con pari oggetto, si precisa che, come anche fatto rilevare da codesto Ufficio, la prova di tenuta e funzionalità degli equipaggiamenti, da effettuare tra due visite di revisione sulle cisterne per trasporto di prodotti della classe 2, non è prevista dal D.M. 22 luglio 1930, ma è stata introdotta con il D.M. 4 settembre 1996, come modificato dal D.M. 15 maggio 1997 (marginale 211 192).

Poiché lo stesso decreto ministeriale 4 settembre 1996, all'articolo 2 definisce come «Autorità Competente» la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione, se ne deduce che, limitatamente alla prova di tenuta e funzionalità degli equipaggiamenti, sopra richiamata, non sia espressamente richiesta la collegialità della visita insieme ad un funzionario dell'I.S.P.E.S.L.

Si precisa infine che con il D.M. 16 ottobre 1998, con titolo «periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli...

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