Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine849-863

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@I. Circolare 15 giugno 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre MOT 1 (Prot. n. 515/MOT1.88/A - MOT B057): Nazionalizzazione autogru

La complessità della materia oggetto della presente circolare, dovuta sia alle particolarità tipologiche dei veicoli cui si riferisce sia al progressivo e inarrestabile fenomeno della evoluzione della normativa internazionale, ha generato a più riprese nel recente passato diverse problematiche a livello di applicazione della normativa.

In particolare la normativa italiana in materia consente per le autogru una duplice classificazione: la prima si basa sul disposto dell'art. 54 c.s. vigente ed utilizza la dizione «autoveicoli per uso speciale» per i quali, facendo ricorso al procedimento della assimilazione, vengono riprese le prescrizioni tecniche destinate ai veicoli della categoria internazionale N3; la seconda classificazione è quella consentita dall'art. 58 del codice cioè quella relative alle «macchine operatrici» per le quali vige la limitazione della velocità massima di 40 Km/h.

Tale procedura non ha creato particolari problemi fintantoché non sono intervenute norme armonizzate dell'Unione europea destinate a normare argomenti specifici; l'innovazione normativa, ad oggi, ha portato all'introduzione delle sole norme sull'inquinamento (direttiva n. 97/68/CE).

Alla luce di tali recenti sviluppi, il procedimento di assimilazione delle autogru ai veicoli della categoria internazionale N3 rimane valido con la limitazione a quegli argomenti non trattati da direttive ad hoc dell'U.E.

Le due circostanze, ovverosia da un lato la normativa, che come sopra sottolineato risulta essere piuttosto articolata, e dall'altro la complessità delle verifiche da effettuare, hanno causato alcuni inconvenienti riconducibili ad una applicazione non uniforme delle norme sul territorio nazionale.

Per quanto sopra esposto, si segnala a codesti Uffici provinciali la necessità che la trattazione delle pratiche di nazionalizzazione delle autogru divenga di competenza specifica dei Centri Prova Autoveicoli.

Ai fini della classificazione e della verifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli sottoposti ad accertamento saranno utilizzati i seguenti riferimenti normativi:

1) Autoveicoli per uso speciale:

Classificazione: art. 54 c.s. e art. 203 del Regolamento di esecuzione;

Caratteristiche tecniche: D.M. 25 novembre 1986 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1987);

2) Macchine operatrici:

Classificazione: art. 58 c.s.;

Caratteristiche tecniche: artt. dal 296 al 306 del Regolamento di esecuzione e D.M. 14 giugno 1985 (G.U. n. 159 dell'8 luglio 1985).

Da ultimo, al fine di valutare le caratteristiche delle autogru già nazionalizzate, si invitano codesti U.P. ad informare la scrivente Unità circa i collaudi effettuati negli ultimi due anni, inviando al più presto copia della intera documentazione.

@II. Circolare 1 luglio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose APC 4 (Prot. n. 571/CT.212): Autorizzazioni trasporto merci

Sono pervenute doglianze da parte delle associazioni di categoria e di imprese di autotrasporto in merito alle formalità richieste di taluni Uffici per la «revisione» di veicoli adibiti al trasporto di merci, già muniti di autorizzazione globale all'impresa.

Si riferisce che talvolta, all'atto della effettuazione della revisione di veicoli pesanti, viene richiesto il documento originale della autorizzazione globale rilasciata all'impresa.

Sembra utile far presente che - al di là degli indirizzi per la semplificazione delle procedure burocratiche - la sede dell'Ufficio provinciale ha di norma la possibilità di controllare direttamente al C.E.D. la veridicità e la corrispondenza di quanto già indicato sulla carta di circolazione o sull'etichetta adesiva.

Si ritiene pertanto che non sia necessario, all'atto della effettuazione della revisione, la esibizione dell'originale della autorizzazione globale, in quanto, come si ripete, è possibile accertare all'interno dell'Ufficio la veridicità di quanto già riportato.

Qualora peraltro le operazioni di revisione avvenissero in una sede diversa dall'Ufficio, l'eventuale accertamento della veridicità di quanto già stampato sulla carta o sull'etichetta, potrà essere effettuato anche successivamente presso l'Ufficio ove, oltre alla possibilità di accertamento via terminale, vi è anche la possibilità di accesso all'archivio cartaceo istituito per le conversioni globali.

Si ritiene inoltre di far presente ai direttori degli Uffici, ove necessario, di impartire disposizioni al personale operatore affinché non si faccia luogo, tranne in casi eccezionali, al rinvio dell'effettuazione della operazione della revisione con conseguente ulteriore fermo del veicolo da parte della impresa.

Come noto, ritenendo la stampigliatura sulla carta di circolazione o sul tagliando adesivo, idonea documentazione ai fini dell'art. 180 c.s., è venuta meno la necessità di prevedere l'integrazione della carta di circolazione con l'autorizzazione globale all'impresa o con eventuali copie conformi.

Pertanto, su domanda degli interessati e senza alcun onere, si potrà procedere alla materiale correzione della dicitura, sulla carta di circolazione o sul tagliando adesivo, ormai non più necessaria, confermando l'avvenuta correzione con l'apposizione del timbro d'ufficio.

Ad ulteriore chiarimento degli indirizzi già forniti a tutti gli Uffici provinciali si precisa infine che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina autorizzativa in tema di autotrasporto di cose per conto di terzi, non è più previsto il rinnovo delle autorizzazioni, neppure delle autorizzazioni speciali non portate in conversione.

Si fa presente che quanto sopra disposto sia in tema di rinnovo di autorizzazioni, sia per quanto attiene alle diciture sulla carta di circolazione, è stato concordato col Ministero dell'interno ai fini dei controlli.

@III. Circolare 1 luglio 1999, n. 34, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria Tecnica (Prot. n. 1226/MN3 - MOT A015): Nuovi modelli TT 2118 e TT 2119

Si comunica che sono in corso di distribuzione i nuovi modelli meccanografici TT 2118 (per le operazioni relative ai conducenti) e TT 2119 (per le operazioni relative ai veicoli e loro rimorchi), adeguati alla luce delle recenti disposizioni in materia di «autocertificazione» (legge n. 127/97, legge n. 191/97 e D.P.R. n. 403/98).

Detti modelli, come in passato, consentono di dichiarare (contestualmente all'istanza) non solo la qualità che dà titolo a richiedere l'operazione ma anche i dati anagrafici (compresa la residenza) dell'istante.

Conseguentemente, i modelli stessi debbono essere sottoscritti dalla persona che, intestataria della pratica, rende le predette di-Page 850chiarazioni, ancorché l'istanza venga prodotta per il tramite di un soggetto all'uopo delegato o da uno studio di consulenza.

In tal modo, non si rende necessario acquisire alcuna dichiarazione sostitutiva o certificazione relativa alla residenza, mentre restano immodificate le istruzioni concernenti l'identificazione dei soggetti che accedono agli sportelli.

I nuovi modelli TT 2118 e TT 2119 potranno essere messi in uso non appena saranno esaurite le eventuali scorte giacenti dei vecchi Modelli MC 2118 ed MC 2119.

Si coglie l'occasione per preannunciare che analoghe modifiche sono state apportate anche ai modelli MC 746 C, MC 2112M, MC 2120 e D.G.M. 955 che saranno, rispettivmaente, sostituiti con i nuovi modelli TT 746C, TT 2112, TT 2120 e DTT 955 attualmente in corso di stampa.

Per questi ultimi, pertanto, si rinvia alle istruzioni che saranno diramate non appena sarà possibile provvedere ai relativi approvvigionamenti.

@IV. Circolare 21 luglio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di gestione autotrasporto di persone e cose APC 2 (Prot. n. 7009/AI/EXTRA CEE - APC 3): Trasporto internazionale di viaggiatori su strada. Servizi occasionali con i Paesi non appartenenti all'Unione Europea e non aderenti all'Accordo A.S.O.R

Come è noto questa Amministrazione ha disciplinato con circolare D.C. III n. 36 del 21 ottobre 1998 le modalità di rilascio delle autorizzazioni valide per l'effettuazione dei servizi occasionali di cui all'oggetto, specificando, nel contempo il regime autorizzativo con i singoli Stati in relazione alle diverse tipologie di servizi occasionali previsti dai vari accordi bilaterali vigenti in materia o in mancanza di questi in sede di incontri tecnici bilaterali.

La presente circolare scaturisce dall'esigenza di comunicare le variazioni intervenute al predetto regime autorizzativo, di modificare in parte alcuni aspetti relativi al procedimento di rilascio delle autorizzazioni nonché di disciplinare il rilascio dei fogli di viaggio previsti dalla Commissione Italia - Marocco in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo bilaterale in vigore tra i due Paesi.

La presente circolare sostituisce la circolare D.C. III n. 36 del 21 ottobre 1998.

Di seguito si riassumono per Stati esteri di destinazione o di transito extra U.E., con le modifiche recentemente intervenute il tipo di autorizzazioni o di documenti necessari per effettuare servizi occasionali di trasporto di viaggiatori con autobus.

Il diverso regime autorizzativo a cui sono sottoposti i servizi occasionali è stato altresì schematizzato in un'allegata tabella (all. 3), aggiornata alla data di emanazione della presente circolare.

ALBANIA

Per qualunque tipo di servizio occasionale occorre l'autorizzazione.

Le autorizzazioni verranno rilasciate di volta in volta per singoli viaggi compilate con gli estremi delle modalità di svolgimento del servizio.

ARMENIA

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