Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine957-960

Page 957

@I. Circolare 9 marzo 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose. APC 2, prot. n. 17 AI/CEE/ASOR: Aggiornamento prezzi libretti CEE 684/92, libretti ASOR e libretti CABOTAGGIO. 1999

Si comunica che giusta quanto disposto dalla nota n. 8092542 del15 dicembre 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Provveditorato Generale dello Stato - avente ad oggetto «Prezzi carte valori e stampati a rigoroso rendiconto da cedere a pagamento: anno 1999», i citati prezzi, tra i quali rientrano anche i libretti di cui all'oggetto, per l'anno corrente rimangono fissati nella stessa misura stabilita per il 1998.

Pertanto i prezzi dei libretti di cui all'oggetto sono fissati nell'ammontare che segue:

700 Libr. L/CEE, col. bianco numerati, L. 16.950

707 Libr. L/CEE, col. celeste numerati, L. 13.300

710 Libr. L/CEE, col. celeste numerati, , plurilin. cabotaggio, L. 3.750

703 Libr. CEE/ASOR, ediz. italiana, L. 11.650

704 Libr. CEE/ASOR, plurilingue, L. 11.700

Si prega di voler dare massima diffusione alla presente.

@II. Circolare 24 marzo 1999, n. 21, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria, prot. n. 327/MN1 - MOT n. A007: Circolare D.G. n. 21/98 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa

Com'è noto, sul supplemento ordinario n. 110/L alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998 sono stati pubblicati, rispettivamente, la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (in vigore dal 23 febbraio 1999) i quali hanno, tra l'altro, apportato ulteriori e rilevanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa, ad integrazione e in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 127/97.

Pertanto, a parziale modifica delle istruzioni già impartite con circolare D.G. n. 21/98 del 13 febbraio 1998, si rappresenta quanto segue:

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

A norma dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 403/98, tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati alla Motorizzazione civile sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/68.

A tale proposito si fa presente che:

a) i certificati, gli estratti e gli attestati sostituibili sono solo quelli che si riferiscono a stati, fatti o qualità personali; la disposizione pertanto non riguarda, ad esempio, le documentazioni tecniche dei veicoli richieste ai fini della loro omologazione o immatricolazione;

b) la norma in esame si applica, nei limiti del precedente punto a), a tutte le procedure amministrative di competenza della Motorizzazione civile;

c) le dichiarazioni in parola possono sostituire unicamente i certificati, gli estratti e gli attestati che debbono essere prodotti al fine dell'adozione del richiesto provvedimento amministrativo e non anche quelli per i quali è prescritta l'eventuale semplice esibizione.

@III. Circolare 29 luglio 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione autotrasporto di persone e cose. APC 5, prot. 1288 AG/C APC 2: Disposizioni inerenti i conteggi Tariffari ai sensi dell'articolo 4 della legge 162/99

Si fa seguito alle circolari n. 1266 dell'11 marzo 1999 e n. 1809 dell'1 aprile 1999 per disporre quanto segue.

Considerato che il perdurare della situazione evidenziata nelle predette circolari ingenera notevoli disagi anche relativamente al rilascio del visto tariffario come da più parti lamentato, questa Unità di gestione ritiene, anche in questo settore, di dover adottare soluzioni, in via d'urgenza e fino all'insediamento dei nuovi Comitati.

Come è noto la prassi relativa al visto tariffario non deve comportare una valutazione nel merito (conteggi sbagliati, applicazione di una parcella diversa da quella conteggiata etc. ...) compito riservato alla competenza del giudice ordinario.

In tale ottica, quindi, l'Ufficio provinciale della M.C.T.C. avrà l'onere di verificare che l'autotrasportatore richiedente il visto abbia compilato l'apposita lettera di vettura che, si presume, già in possesso dell'Ufficio provinciale medesimo, contenente tutte le indicazioni che servono per il controllo dell'osservanza delle norme relative al sistema tariffario.

Tali elementi sono:

- il chilometraggio;

- la classificazione merceologica;

- la classe di peso.

L'autotrasportatore richiedente il visto, a conferma di quanto dichiarato nella lettera di vettura, dovrà allegare, alla richiesta, le fatture relative ai singoli trasporti effettuati.

Ove si riscontrasse la non corretta compilazione delle lettere di vettura, cioè non fossero presenti gli elementi già menzionati, nel rispetto della normativa di cui al titolo III della legge 298/24, si procederà a richiedere all'impresa istante l'integrazione dei dati mancanti.

Pertanto si conferma la formula contenuta nella circolare n. 1867 dell'1 agosto 1994, con la variante che l'apposizione del visto verrà effettuata dagli Uffici provinciali competenti per territorio, anziché dai Comitati.

Si ribadisce che tutto quanto esposto viene adottato, in via di assoluta urgenza, fino all'insediamento dei nuovi Comitati, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa e non arreca ingiusto danno agli interessati.

@IV. Circolare 30 agosto 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 1478/MN4 - MOT B065: Autoveicoli per trasporto promiscuo. Destinazione ai sensi dell'art. 82 c.s. dei veicoli appartenenti alla categoria M1. Modifiche introdotte a seguito del recepimento della Direttiva n. 98/14/CE. Circolare del Ministero dell'interno

Per opportuna...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT