Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1047-1055

Page 1047

@I. Circolare 13 settembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Servizio sistemi informativi e Statistica. INF 2, prot. n. M4319/D4: Rilascio patenti di guida nel formato carta di credito

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. L5193/60D4 del 16 novembre 1998, si trasmette il manuale utente delle procedure informatiche per la gestione della patente di guida formato carta di credito.

L'avvio della nuova procedura è previsto per il 14 ottobre p.v., giorno in cui saranno attivati gli uffici che avranno completato le prove di funzionalità delle apparecchiature di stampa. I restanti uffici saranno attivati man mano che avranno portato a compimento le suddette prove di funzionalità.

Sull'argomento, si ritiene utile porre l'attenzione di codesti Uffici su alcuni punti di particolare interesse.

1) Le attuali procedure informatiche «puntano» a sigle di Stati esteri codificate, negli anni, dal CED-MCTC (esempio DDD per la Germania, FFF per la Francia e così via) che non rappresentano, come è noto, la sigla ECE/ONU dello Stato estero.

Con l'adozione della nuova patente formato card, per i conducenti nati all'estero e/o per patenti di conversione rilasciate da uno Stato estero, sarà riportata in stampa la sigla dello Stato riconosciuta a livello comunitario relativamente al campo «Stato estero di nascita» e «Stato estero di rilascio» della patente. Per semplicità operativa codesti Uffici continueranno ad utilizzare le sigle attualmente in uso avendo demandato la conversione nelle sigle ECE/Onu al Sistema Informatico.

2) Il modello di patente formato card impedisce, a differenza di quello cartaceo, di trascrivere dati ulteriori rispetto a quelli stampati dall'Ufficio: ciò conente di non stampare, nella seconda facciata, gli asterischi a fianco di ciascuna categoria di patente non posseduta dall'utente.

3) Si rammenta quanto già segnalato al punto 7) della circolare n. L5193/60D4 del 16 novembre 1998 e cioè che le nuove procedure informatiche non consentono la gestione, tramite digitazione esterna, delle seguenti tipologie di richiesta:

- patente che abiliti a condurre solo veicoli muniti di cambio automatico,

- patente per conversione estera,

- tagliando di convalida CE.

Gli uffici che ancora utilizzano ditte esterne per la digitazione dei dati sono invitati ad interrompere, con decorrenza 14 settembre 1999, l'invio alle suddette ditte delle elencate tipologie di richiesta.

4) La patente formato card sarà stampata per tutte le patenti speciali. Attualmente invece le patenti comportanti adattamenti del veicolo vengono direttamente compilate dagli Uffici Provinciali M.C.T.C.

Gli adattamenti da apportare al veicolo, in attesa che i codici armonizzati vengano riversati nel sistema informatico M.C.T.C., saranno provvisoriamente riportati, come ora, su un foglio aggiuntivo, di cui si allega un esempio.

5) Sempre con riferimento alle patenti speciali, si ricorda che per esse appare attualmente indicata la dicitura «PATENTE SPECIALE» seguita dalla sigla (V) oppure (S) oppure (VS).

Nel retro della nuova patente card, invece, nello spazio sottostante le abilitazioni (campo 15 del manuale utente), le sigle (V), (S), e (VS) saranno rispettivamente sostituite dai codici 01, 02, 0102.

Tali codici rappresentano una anticipazione dei codici comunitari armonizzati previsti nel D.M. 23 febbraio 1999 «Recepimento della Direttiva n. 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997, che modifica la Direttiva n. 91/439/CEE, concernente la patente di guida».

Si coglie l'occasione per segnalare che le procedure informatiche gestite dal CED-M.C.T.C. sono state adeguate al contenuto della circolare n. 45/99 del 13 settembre 1999, che prevede che, con decorrenza 1° ottobre 1999, il passaggio dalla categoria A1 alla categoria A2 o A3 possa avvenire solo a seguito di esame.

Allegato alla lett. circ. n. M4319/D4 del 13 settembre 1999

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Ufficio Provinciale di . . .

ALLEGATO ALLA PATENTE N. . . .

INTESTATA A (cognome) . . . (nome) . . . (luogo di nascita) . . . (PV/Stato) . . . (data di nascita) . . ./. . ./. . .

Il titolare della patente, a cui il presente allegato si riferisce, può condurre solo veicoli nuniti dei seguenti adattamenti:

. . .

. . .

. . .

Il Direttore

Allegato alla lett. circ. n. M4319/D4 del 13 settembre 199

Il Manuale utente: omissis

@II. Circolare 17 settembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione autotrasporto di persone e cose. APC 2, prot. n. 8121-CA/58 - APC 4: Immatricolazione di autobus adibiti al trasporto urbano di viaggiatori da parte di imprese associate a consorzi o altre riunioni temporanee di imprese

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla Scrivente afferenti la problematica in oggetto individuata, si provvede con la presente circolare a specificare che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalla normativa comunitaria ivi richiamata, nel caso in cui pervengano agli Uffici Territoriali in indirizzo richieste di immatricolazione di autobus in servizio di linea da parte di imprese consorziate, o altrimenti riunite nelle varie forme associative di cui all'art. 23 del D.L.vo n. 158/95, non direttamente destinatarie del titolo autorizzativo abilitante all'effettuazione del servizio medesimo, occorrerà, ai fini dell'immatricolazione stessa, acquisire formale dichiarazione dell'Ente locale concedente, dalla quale risulti quali imprese costituenti l'associazione ovvero il consorzio aggiudicatario svolgeranno effettivamente il servizio di linea e quali autobus verranno adibiti allo stesso.

Pertanto, solo in presenza della predetta formale attestazione, eventualmente contenuta nello stesso titolo abilitativo, il competente Ufficio Territoriale potrà procedere all'immatricolazione dell'autobus in disponibilità dell'impresa consorziata o altrimenti associata.

Gli Uffici ed Enti in indirizzo sono pertanto pregati di assicurare la massima diffusione alle disposizioni testè impartite.

@III. Circolare 27 settembre 1999, n. 49, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria Tecnica, prot. n. 1581/MN4 - MOTPage 1048 A021: D.P.R. n. 403/98 e art. 2, legge n. 15/68. Sottrazione, smarrimento e distruzione di documenti di circolazione

Come già chiarito con circolare D.T.T. n. 21/99 del 24 marzo u.s., ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 403/98 tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che, a qualsiasi titolo, debbono essere prodotti agli Uffici della Motorizzazione Civile sono sostituibili con le dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 2 della legge n. 15/68.

A tale riguardo, sono insorti dubbi interpretativi in ordine alla riconducibilità alla fattispecie in esame anche delle attestazioni di resa denuncia conseguenti alla sottrazione, allo smarrimento ed alla distruzione delle carte di circolazione (art. 95, comma 3, c.s.), delle targhe (art. 102 c.s.) e delle patenti di guida (art. 127 c.s.).

Si è, pertanto, provveduto ad acquisire il parere del competente Ministero dell'interno - Servizio di polizia stradale il quale, con nota prot. n. 300A/44995/101/200 del 30 agosto u.s., ha confermato la possibilità di autocertificazione anche la resa denuncia dell'avvenuto smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti predetti.

Di conseguenza, nel rispetto delle istruzioni generali già impartite con la citata circolare D.T.T. n. 21/99 in materia di semplificazione amministrativa, codesti Uffici provvederanno ad avviare le procedure relative alla reimmatricolazione dei veicoli nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione delle carte di circolazione o delle targhe, nonché quella relativa al rilascio del duplicato della patente di guida sottratta, smarrita o distrutta acquisendo non più l'originale della attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia, bensì una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale siano chiaramente indicati il luogo, la data e l'autorità presso la quale la denuncia è stata resa, nonché l'oggetto della denuncia stessa secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente circolare.

Ciò allo scopo, evidentemente, di consentire in qualsiasi momento, un agevole controllo circa la veridicità delle dichiarazioni, prodotte dagli interessati.

Si fa presente, inoltre, che quanto sin qui disposto trova applicazione anche nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori, stante il rinvio, contenuto nell'art. 97, comma 13, c.s., alle norme di cui al già citato art. 102 c.s.

Infine, appare opportuno sottolineare come la dichiarazione sostitutiva di certificazione cui si è fatto riferimento abbia ad oggetto la resa denuncia, e pertanto il ricorso all'autocertificazione non rappresenta in alcun modo una modalità alternativa all'obbligo di procedere alla denuncia stessa innanzi alle competenti autorità di polizia.

(Si omette l'allegato)

@IV. Circolare 28 settembre 1999, n. 50, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 5, prot. n. 2839/4639 A - MOT A022: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Thailandia

Come confermato dal Ministero degli affari esteri, si comunica che non esiste un Accordo tra l'Italia e la Thailandia in materia di conversione di patenti di guida.

Pertanto, considerato che non sussistono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 c.s., gli Uffici Provinciali della M.C.T.C. non dovranno più accogliere domande di conversione in documenti italiani di patenti di guida rilasciate in Thailandia.

Per le richieste di conversione già accettate ma non ancora definite, gli Uffici...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT