Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare 22 settembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 1806/4800: Omologazioni limitate per piccole serie di macchine agricole e macchine operatrici

Si fa riferimento a quanto già comunicato con lettera prot. n. 955/4871 del 24 giugno 1999 in merito alle richieste di deroga all'applicazione delle disposizioni contenute in alcune direttive della U.E., finalizzate alla omologazione dei veicoli di cui all'oggetto, per ribadire che la primaria norma procedurale non prevede che possano essere concesse deroghe in relazione a richieste di omologazioni nazionali, mentre è possibile adire tale prassi per le omologazioni limitate per piccole serie.

A tale scopo è stato predisposto un decreto di modifica dell'allegato I al D.M. n. 568 del 4 settembre 1996, in corso di pubblicazione e che si allega in copia per un'informazione immediata che sancisce una sostanziale elevazione dei limiti previsti per le omologazioni limitate per piccole serie, armonizzando gli stessi con i corrispettivi dedicati ai veicoli stradali.

In virtù del disposto del sopracitato nuovo decreto le omologazioni limitate per piccola serie potranno ora essere utilizzate nella loro pienezza, nello spirito e con le finalità previste dal legislatore.

A completamento del precedente quadro di istruzioni, con la presente viene riconosciuto ai centri prova la facoltà di accordare direttamente deroghe che riguardano:

- l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva;

- il dispositivo di rimorchio,

dandone successivamente notizia a questo Ufficio.

Richieste di deroghe diverse dalla precedente dovranno, come di consueto, essere indirizzate a questa Sede centrale che provvederà, dopo la valutazione delle circostanze tecniche che hanno generato la richiesta, ad autorizzare la concessione della deroga e a divulgare l'informazione a tutti i centri prova.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare 15 ottobre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 1496/4811: Trattrici agricole. Sedile per accompagnatore

In esito al quesito formulato con la nota a riferimento concernente il trasporto di passeggeri con trattrici agricole aventi velocità superiori a 30 Km/h, si fa presente quanto segue.

L'articolo 208 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disciplina i limiti da osservare per il trasporto di persone e cose con le macchine agricole.

A tale riguardo è utile fare presente che:

- la direttiva del consiglio n. 74/150/CEE del 4 marzo 1974, all'articolo 1, prevede per una trattrice agricola la possibilità di essere equipaggiata per il trasporto di accompagnatori;

- il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76, che ha recepito la direttiva n. 74/151/CEE, al punto 8.6.2, dell'allegato I relativo al modello di scheda informativa, come pure al punto 7.6.2 dell'allegato II relativo al modello di scheda di omologazione CEE di una trattrice agricola, ammette la possibilità per detto veicolo di essere equipaggiato con sedile per accompagnatore;

- la direttiva n. 1999/40/CE del 6 maggio 1999, ancora in corso di recepimento, nel modificare le norme della direttiva n. 79/622/CEE, ammette nell'allegato, al punto 2 lettera b), la possibilità per una trattrice agricola di essere munita di sedili aggiuntivi.

Tanto premesso, considerato che nella normativa comunitaria sopracitata la possibilità per una trattrice agricola di essere equipaggiata con sedile per accompagnatore non è mai subordinata al rispetto di vincoli concernenti la velocità massima della stessa, tenuto conto che, per il rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche, una norma nazionale, non può imporre limitazioni ad una norma comunitaria, appare evidente, che il divieto di trasportare passeggeri con le macchine agricole aventi velocità massima superiore a 30 Km/h., di cui al comma 1 dell'articolo 208 del Regolamento sopracitato, deve essere inteso come riferito esclusivamente alle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, e non alle trattrici agricole, come del resto si può anche evincere dalla lettura del suddetto articolo.

@III. Circolare 18 ottobre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 2059/4286 - MOT B076: Veicoli rimorchiati eccezionali per masse. Sistema frenante

Il C.P.A. di Bologna ha recentemente sollecitato la corretta interpretazione delle disposizioni normative da applicare nella verifica dei dispositivi di frenatura di un veicolo rimorchiato eccezionale per massa, con particolare riguardo al caso della rottura o perdita di una delle condotte di alimentazione pneumatica, tale da determinare la frenatura automatica del veicolo.

È opportuno premettere che lo specifico argomento, nella accezione riguardante i soli veicoli non eccezionali, è disciplinato dalla Direttiva n. 98/12/CE - allegato I punto 2.2.1.18.3, recepita con D.M. 4 agosto 1998.

La traslazione del problema nel campo dei veicoli eccezionali per masse comporta la necessità di prendere in esame anche il combinato del punto 2.2.1.19.3 della circolare n. 24/76 del 16 luglio 1976 con il punto d3) dell'appendice I all'articolo 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nella fattispecie, per quanto sopra considerato, rimane tuttora valido quanto previsto dalla sopracitata circolare e cioè che il circuito dell'impianto frenante deve essere «sdoppiato» (leggasi conformato) in modo tale che, a seguito di una qualsiasi avaria di una parte del sistema (si veda in proposito anche il punto 2.2.1.2.7 dell'allegato I al D.M. 4 agosto 1998), l'efficienza frenante residua non sia mai inferiore al 40% di quella prescritta per il sistema di frenatura di servizio con veicolo carico ad una velocità di 40 Km/h.

Quanto sopra disposto si applica anche ai veicoli rimorchiati telescopici eccezionali per masse e/o dimensioni di cui alla circolare n. 205/84 del 17 novembre 1984.

Il primo capoverso del punto III dell'allegato di tale circolare è abrogato e sostituito da:

Sui veicoli di cui ai riferimenti 2 e 3 l'impianto di frenatura deve essere realizzato in modo tale che, a seguito di una qualsiasi avaria di una parte del sistema l'efficienza frenante residua non sia inferiore al 40% di quella prescritta per il sistema di frenatura di servizio con veicolo carico ad una velocità di 40 Km/h

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@IV. Circolare 12 novembre 1999, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 1352/4871: Macchine allestite con sollevatore a braccio telescopico, destinate all'utilizzo in agricoltura, classificate trattrici agricole

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In riferimento a quanto stabilito con circolare prot. n. 1142/4800/1 del 1° giugno 1999 concernente l'oggetto, preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dalle associazioni di categoria in indirizzo, questa Sede, allo scopo di eliminare tutte le disparità di trattamento, determinate di fatto nell'applicazione delle disposizioni emanate con le note prot. n. 1763/4811 del 22 dicembre 1995 e prot. n. 382/4811 del 19 marzo 1997 in materia di classificazione dei veicoli indicati in oggetto ed al fine di ristabilire le medesime condizioni per tutte le aziende interessate all'ottenimento delle omologazioni dei veicoli sopracitati, dispone che:

a) su richiesta del costruttore, alle macchine allestite con sollevatore a braccio telescopico destinate all'utilizzo in agricoltura, in via eccezionale ed in deroga a quanto disposto con le note sopracitate, può essere riconosciuta la classificazione di «trattrici agricole»;

b) per i suddetti veicoli i C.P.A. possono rilasciare omologazioni limitate per piccole serie, aventi validità temporale con scadenza improrogabile alla data: 6 maggio 2002. Detto limite di validità per l'omologazione deve essere inserito, a cura del C.P.A. competente, contestualmente con la registrazione dei dati di omologazione, nel C.E.D. dell'amministrazione.

@V. Circolare 16 novembre 1999, n. 25, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 1483/MN4: Radiazione dei veicoli non iscritti al P.R.A

Numerosi Uffici hanno rappresentato a questa Sede dubbi interpretativi in ordine alle procedure applicabili in caso di richieste di radiazione, avanzate dagli stessi titolari, di veicoli non ancora iscritti al P.R.A.

Poiché l'ipotesi in esame rileva, tra l'altro, anche sotto l'aspetto di una possibile elusione delle imposte di trascrizione, dopo aver acquisito il parere della competente Direzione centrale P.R.A. (espresso con nota prot. n. 27321 del 22 luglio u.s.) si chiarisce quanto segue.

L'obbligo di iscrizione della proprietà dei veicoli deriva dal diritto comune (art. 2683 c.c.) ed è disciplinato da un complesso di norme (artt. 93, 94 e 101 c.s., artt. 6 e 11 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436; D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'imposta provinciale di trascrizione) a carattere cogente.

Pertanto, non appare possibile introdurre deroghe laddove ciò non sia espressamente previsto dal legislatore.

D'altro canto, si tenga presente che la «radiazione» di veicoli mai iscritti al P.R.A. è un istituto che non trova previsione nell'ambito del vigente codice della strada.

Ne consegue, pertanto, che le richieste di «radiazione» di veicoli non ancora iscritti al P.R.A., presentate a codesti Uffici dagli intestatari delle relative carte di circolazione, non possono trovare accoglimento non essendo rinvenibile alcuna norma che legittimi siffatta procedura.

@VI. Circolare 17 novembre 1999...

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