Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare 5 maggio 2000, n. A16/2000/MOT, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria Tecnica, prot. n. 267/MN: Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica. Controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni

Si trasmette copia della circolare in oggetto, recante direttive in materia di modalità di svolgimento delle procedure di controllo a campione, previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 403/98, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti.

A tale riguardo, nel sottolineare la piena condivisibilità delle indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, appare opportuno segnalare alcuni aspetti significativi dell'attività di controllo in parola, rispetto ai quali si richiama l'attenzione delle SS.LL.:

1) i controlli a campione debbono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni. A tale scopo, si ritiene che questa esigenza di tempestività possa essere assicurata mediante verifiche con cadenza settimanale;

2) gli esiti dei controlli debbono essere resi tempestivamente noti e comunicati al Dipartimento per la Funzione pubblica - Ufficio Ispettorato. Conseguentemente:

a) gli esiti dei controlli effettuati, riepilogati utilizzando la scheda allegata alla presente circolare, dovranno essere mensilmente comunicati ai sigg. Coordinatori, i quali provvederanno a trasmetterli, a cadenza trimestrale, direttamente al predetto Dipartimento;

b) ciascun Ufficio, inoltre, provvederà ad affiggere, nei locali ove ha accesso il pubblico, copia delle schede riepilogative trasmesse mensilmente, avendo cura che le stesse non contengano mai dati relativi alla identità degli utenti o comunque elementi in base ai quali si renda possibile risalire all'identità degli stessi;

3) poiché la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione di ciascuna Amministrazione, si dispone che la stessa sia non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive acquisite settimanalmente nell'ambito di ciascun procedimento di competenza;

4) in caso di accertata mendacità, dal combinato disposto di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403/98 e dell'art. 26 della legge n. 15/68 deriva, a carico del dichiarante, una duplice responsabilità di natura amministrativa e penale.

Sotto il primo aspetto, è previsto che l'utente decada dai benefici eventualmente conseguiti in ragione della dichiarazione non veritiera, e pertanto si dovrà procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati ogni qualvolta i fatti, gli stati o le qualità falsamente dichiarate rappresentino presupposti o condizioni essenziali alla adozione dei provvedimenti stessi.

In tal caso, si rammenta la necessità che la procedura di annullamento d'ufficio sia sempre rispettosa dei principi statuiti dalla legge n. 241/90 (comunicazione dell'avvia del procedimento, indicazione del responsabile del procedimento, ecc.).

Sotto l'aspetto delle responsabilità di natura penale, si sottolinea la necessità di dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente delle ipotesi di mendacità verificate in via amministrativa.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto con circolare U.d.G. n. A27/99 del 25 novembre 1999, in tema di patenti di guida conseguite a seguito di superamento di esame orale, disposto sulla base di falsa dichiarazione da parte degli interessati in ordine al mancato possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo.

Si ribadisce infatti che, salve facendo le responsabilità penali derivanti dal caso di specie, l'ammissione all'esame orale non rappresenta in sè un «beneficio», bensì una modalità di accertamento della idoneità tecnica alla conduzione di veicoli che, a tutti gli effetti, deve ritenersi equivalente al metodo dei «questionari».

Cosicché, svolto regolarmente l'esame orale innanzi al funzionario esaminatore, il quale abbia accertato l'idoneità del candidato, sotto l'aspetto amministrativo non si rinvengono i presupposti giuridici in base ai quali procedere all'annullamento d'ufficio dell'esame stesso e, conseguentemente, del provvedimento di rilascio della patente di guida.

Data la rilevanza della questione, l'illustrata impostazione interpretativa è stata comunque sottoposta al parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le cui eventuali osservazioni difformi si provvederà a comunicare per mezzo di apposita circolare.

Si fa presente, inoltre, che se dall'esito dei controlli emergono meri errori materiali (dichiarazioni formalmente irregolari che possono essere regolarizzate, anche d'ufficio, poiché risultanti sostanzialmente veritiere), non si darà luogo alla descritta procedura d'annullamento dei provvedimenti adottati, né dovrà esserne notiziata l'A.G.

Poiché, come si è detto, l'attività di verifica a campione sulla veridicità delle autocertificazioni deve assumere carattere di sistematicità, si invita ciascun Ufficio ad individuare uno o più responsabili delle procedure di controllo, che potranno divenire anche stabili referenti per tutte le altre Amministrazioni che avranno necessità di accedere ai dati tenuti a livello locale dalla M.C.T.C.

Appare utile sottolineare che, in base agli elementi conoscitivi che verranno trasmessi al Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché agli esiti di visite ispettive che lo stesso Dipartimento svolgerà periodicamente su tutto il territorio, sarà dato impulso ad interventi di tipo sanzionatorio a carico di coloro che si renderanno inadempienti all'obbligo di procedere ai controlli a campione e, viceversa, verranno attivati incentivi tesi a premiare l'impegno dei funzionari e dei dirigenti che, in termini di efficienza ed efficacia, dimostreranno di aver realizzato i migliori risultati.

Allo scopo di assicurare la massima celerità nella acquisizione delle informazioni necessarie, laddove non siano ancora in uso sistemi di posta elettronica e nelle more dell'attivazione di collegamenti telematici tra Amministrazioni, le richieste di verifica della veridicità delle autocertificazioni ed i relativi riscontri possono essere trasmessi via fax.

Nel segnalare, infine, che anche l'invio delle informazioni richieste costituisce un dovere d'ufficio, si fa presente che l'Amministrazione che detiene i dati oggetto di accertamento è tenuta ad indicare, oltre all'esito del controllo effettuato, l'Ufficio che ha proceduto al controllo stesso, la data ed il responsabile del procedimento.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare 8 maggio 2000, n. B17/2000/MOT, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, MOT 2, prot. n. 1430/4102: D.M. 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva n. 98/14/CE. Applicazione ai veicoli ad uso speciale della categoria M1

Come è noto la direttiva 98/14/CE ha reso possibile il rilascio, su richiesta dei costruttori, dell'omologazione dei seguenti veicoli per uso speciale:

a) Autocaravan

b) Autoambulanze

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c) Auto funebri

d) Veicoli blindati

ricomprendendo gli stessi nella categoria M1.

A seguito della introduzione dell'omologazione europea dei suddetti veicoli, per i quali la citata direttiva, a differenza della previgente normativa nazionale, non detta prescrizioni in merito all'allestimento ed all'attrezzatura di cui gli stessi debbono essere dotati, sono pervenuti a questa Unità di Gestione quesiti da parte delle associazioni di categoria riguardanti la normativa da applicare, con particolare riferimento alla omologazione in piccole serie dei veicoli di cui al precedente...

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