Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine805-815

Page 805

@I. Circolare 2 agosto 2000, n. 81, del Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, prot. n. M/2413-12: Contestazione immediata - Sentenza della Corte di cassazione n. 4010 dell'1 febbraio 2000

Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell'art. 142 del codice della strada rilevata a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall'art. 345 del relativo regolamento, con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore.

Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la materia.

L'art. 14 della legge n. 689/1981 prevede, per la generalità degli illeciti amministrativi, che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata - immediatamente. . .». L'art. 201 del codice della strada, a sua volta, per gli illeciti previsti dallo stesso codice, dispone che, «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, . . . con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve. . . essere notificato. . .». A sua volta, il regolamento di esecuzione del codice, all'art. 384, elenca «i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata» sia pure «a titolo esemplificativo»; tra questi, alla lettera e), è indicato quello dell'«accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal luogo di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari».

È utile altresì richiamare gli indirizzi espressi in materia dalla giurisprudenza. Essi si caratterizzano per aver affermato per un lungo periodo di tempo, sia pure con limitate differenziazioni, la irrilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione, della mancata contestazione immediata. Così la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che «la mancata contestazione immediata della violazione, quando sia possibile, e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi non comportano l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione (Cass., sez. I, n. 8768 del 6 ottobre 1994); analogamente la stessa Corte ha affermato che «l'omessa contestazione immediata della violazione, per quanto essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagare» (Cass., sez. I, n. 4973 del 6 maggio 1995; Cass., sez. I, n. 2479 del 22 marzo 1996; Cass., sez. I, n. 6338 del 12 luglio 1996, tutte sentenze riferite a fattispecie di illecito accertate sotto la vigenza del vecchio codice della strada e quindi riferite all'applicazione del D.P.R. n. 393/1959, del relativo regolamento di esecuzione e dell'art. 14 della legge n. 689/1981).

Ma anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, il suddetto indirizzo ha trovato ulteriore conferma. Con sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (dello stesso tenore sono le sentenze n. 71 dell'8 gennaio 1997, n. 5904 del 2 luglio 1997 e n. 377 del 17 gennaio 1998), la prima sezione della Corte di cassazione ha, ribadito che «l'omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione», sottolineando altresì che «la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta ex lege ai sensi dell'art. 384, lett. e), delle disposizioni di attuazione del codice della strada». Da parte sua la Sezione III (n. 12330 del 5 novembre 1999) ha affermato che, avendo la norma dato autonomo rilievo alla «impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari», tale impossibilità sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi.

Di recente, la continuità di tale indirizzo giurisprudenziale è stata interrotta da due sentenze della sezione III. Con la prima (n. 6123 del 18 giugno 1999), la Corte di cassazione ha giudicato legittimo l'annullamento del verbale nel caso in cui si possa «ragionevolmente ritenere, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alla circolazione del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa)». Con la successiva sentenza (n. 4010 dell'1 febbraio 2000), ha affermato che «la contestazione immediata. . . ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge» (di contenuto del tutto analogo è la contestuale sentenza n. 6467 della stessa sezione III).

Il punto di partenza del ragionamento seguito dalla Corte in queste ultime sentenze sta nella rilevata diversità della disciplina della contestazione immediata contenuta nel c.d.s. rispetto a quella dettata dalla legge generale di depenalizzazione (n. 689/1981). Mentre l'art. 201 c.d.s. prevede che si proceda alla notifica del verbale solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata e che il detto verbale contenga l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, diversamente l'art. 14 della legge n. 689 - afferma la Corte - prevede la notificazione «prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione» (in effetti, pur nella diversità delle formule delle due disposizioni messe a raffronto, quest'ultima affermazione suscita perplessità se si tiene conto che anche l'art. 14 prescrive che si faccia luogo prioritariamente alla contestazione immediata «quando essa è possibile»).

In relazione a quanto precede, questo Ufficio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni:

a) Si rileva preliminarmente come le pronunce richiamate da ultimo non possono considerarsi espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Infatti, a fronte delle due commentate sentenze, si pone una lunga serie di decisioni di segno contrario riflettenti il costante orientamento convergente di più sezioni della Corte di cassazione (la prima e la terza) e riferibili (quelle successive al 1997) al quadro normativo del nuovo codice della strada sulla cui diversità - rispetto alla norma generale della legge n. 689 - le più recenti sentenze sono state fondate.

La natura non ancora consolidata dell'orientamento espresso nelle richiamate pronunce della Corte di cassazione è comprovata dalle incertezze dalla stessa manifestate. Ed infatti, detta sezione, successivamente alla adozione della sentenza n. 6123/1999 ed appena sei giorni prima delle pronunce n. 4010 e n. 6497 del 2000, aveva ribadito (sez. III, n. 7185 del 25 gennaio 2000) inequivocabilmente l'indirizzo per lungo tempo seguito facendo richiamo alla natura consolidata della giurisprudenza in materia ed affermando esplicitamente ancora una volta che «la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussiste la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento».

Anche la sezione I della Cassazione (sent. n. 1380 dell'8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al «consolidato indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, nonPage 806 costituisce causa di estinzione dell'obbligazione», ha sottolineato che, «essendovi stata - nella fattispecie - una motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata», «incombeva all'opponente l'onere di provare che detta impossibilità era in concreto inesistente. A quest'ultimo riguardo, ciò che è ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito della «concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai compiti di accertamento delle infrazioni». Ancora più esplicitamente la Corte ha confermato che il giudice di merito non può adottare «valutazioni circa le modalità del servizio di pattugliamento stradale».

b) Pertanto, dalle analisi delle suddette pronunce si evince come l'omissione della contestazione immediata resti pienamente legittima tutte le volte in cui si verta in una delle fattispecie indicate dall'art. 384 del Regolamento di esecuzione al c.d.s. o, comunque (dato il carattere esemplificativo delle fattispecie indicate dalla norma), sussista per qualsiasi motivo la «materiale impossibilità della contestazione immediata». Tale è il caso in cui l'accertamento sia stato effettuato utilizzando un modello omologato di autovelox che non consente di rilevare la velocità contestualmente al passaggio del veicolo, ovvero, pur se con uno strumento idoneo a consentire tale contestualità, se ricorre alcuna delle altre circostanze preclusive e, in particolare, si verta nella impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne consegue che circostanze inerenti alla rapidità di allontanamento del trasgressore, alle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare o alle esigenze di espletamento di contestuali servizi di polizia stradale possono giustificare la omissione della contestazione immediata.

A quest'ultimo riguardo, è importante rilevare che, nella richiamata sentenza n. 6467/2000...

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