Circolari

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@I. Circolare 21 febbraio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 2, prot. n. 297/M3/C2: Valore di controllo del livello sonoro per autoveicoli in circolazione delle categorie M ed N.

Come è noto, una disposizione contenuta all'art. 4 del D.M. 12 gennaio 1982, ha prescritto che il valore limite ammissibile del livello sonoro da fermo di un autoveicolo usato non debba eccedere di oltre 5dB (A) l'equivalente valore rilevato in fase di omologazione.

Tale norma trova la sua motivazione nella circostanza che gli autoveicoli costruiti nel periodo di emanazione della stessa norma erano dotati di silenziatori di scarico che all'atto delle prove non avevano subito alcun ciclo di invecchiamento (il ciclo simula le condizioni d'uso che si riscontrano nella vita utile del dispositivo) che ne determinasse un calo di prestazioni, normalmente dell'ordine di qualche dB.

Il successivo recepimento della direttiva comunitaria sull'argomento ha introdotto, nella fase preliminare delle prove condotte sul dispositivo silenziatore, il precitato processo di invecchiamento dei materiali preposti alla coibentazione acustica. Di conseguenza le prove condotte in base alla vigente normativa tengono conto di tale circostanza ed i valori che si ottengono sono sicuramente rappresentativi della situazione di reale utilizzo del dispositivo.

Considerato quanto sopra esposto, si deve ritenere che la disposizione contenuta nel sopracitato decreto sia da considerare disapplicata dal recepimento delle direttive comunitarie sull'argomento nella normativa nazionale.

Ne consegue pertanto che è corretto utilizzare quale valore di controllo per veicoli usati, da riportare sulla carta di circolazione degli autoveicoli delle categorie M ed N, il valore misurato in fase di omologazione senza alcuna maggiorazione.

Considerando inoltre che per un tipo di veicolo possono essere previsti vari tipi di silenziatori di scarico in alternativa, che di norma presentano differenti valori di controllo per veicoli usati, al fine di evitare una artificiosa proliferazione di varianti o versioni al tipo base, si ritiene ammissibile accorpare dispositivi silenziatori diversi tra loro purché gli scostamenti tra le loro risposte, in termini di valori del livello sonoro a veicolo fermo, siano situati in un ambito massimo di 4 dB (A).

Quale valore di controllo è assunto il valore più elevato che caratterizza ciascun gruppo di dispositivi.

@II. Circolare 19 febbraio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 5, prot. n. 694/4632/GEN: Articolo 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Modifiche agli articoli 119 e 126 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285».

Di seguito alla circolare di questo Ministero U.d.G. n. A5 del 7 febbraio 2000, concernente l'oggetto, si trasmette copia della circolare del Ministero della sanità in data 24 gennaio 2001, che in relazione all'art. 32 della L. 7 dicembre 1999, n. 472 individua l'organo medico monocratico competente all'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida.

Allegato alla lett. circ. prot. n. 694/4632/GEN del 19 febbraio 2001

@III. Circolare 24 gennaio 2000, del Ministero della Sanità. Dipartimento prevenzione Uff. VII. Prot. n. DPV.U07/LD1.G.14/147: Accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie A, B, BE e sottocategorie, nei confronti dei soggetti affetti da diabete.

L'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha apportato modifiche alle procedure per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete.

In dettaglio, dopo il comma 2 dell'articolo 119 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 è stato aggiunto il comma 2 bis con il quale si prevede che «l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie» venga «effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale, che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida».

È pertanto necessario che l'accertamento venga effettuato dai medici specialisti che prestano servizio presso l'«ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale».

In considerazione dell'espressione clinica della malattia diabetica e della possibile esistenza di manifestazioni d'organo rilevanti al fine dell'accertamento e non facilmente obiettivabili, al fine di facilitare la formazione del giudizio e l'indicazione della scadenza alla quale effettuare il successivo controllo medico, su conforme parere del Consiglio Superiore della Sanità, il richiedente si presenterà alla visita con una attestazione rilasciata dal proprio medico di base o dal centro diabetologico pubblico o privato che lo ha in cura. Tale attestazione conterrà notizie sullo stato di compenso metabolico, sulla terapia praticata e sulle eventuali complicanze d'organo presenti nonché l'indicazione se il paziente è sottoposto a regolari controlli medici.

Ove gli specialisti che effettuano l'accertamento dovessero indicare una scadenza, entro la quale effettuare il successivo controllo, anticipata rispetto a quella ordinaria appare opportuno che nelle annotazioni della comunicazione di cui al modello IV.4 venga segnalato che l'accertamento è stato effettuato a norma dell'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

@IV. Circolare 15 febbraio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 1139/UT22/C1(CG): Abbinamento di veicoli costituenti treno stradale, sia entro che oltre i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 c.s.

Si è ravvisata l'opportunità di riesaminare il contenuto delle circolari ministeriali n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 del 29 gennaio 1990 e n. 1976/4240(0) A047 del 10 agosto 1990, concernenti l'abbinamento di veicoli costituenti treno stradale rispettivamente entro ed oltre i limiti previsti dagli articoli 61 «Sagoma limite» e 62 «Massa limite» del codice della strada.

Ciò, in quanto le prescrizioni delle richiamate circolari appaiono superate dai contenuti del vigente codice e relativo regolamento.

Si dispone perciò quanto segue.

L'abbinamento di veicoli entrambi di prestazioni ai limiti legali sia di massa che di dimensioni - operazione per la quale non è richiesta visita e prova presso un Ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 219 del Regolamento -Page 438 è consentito senza alcun limite ponderale della riduzione (ove necessaria) della massa massima del veicolo rimorchiato: con disapplicazione perciò del disposto della circolare n. 2/4343 - D.C. IV n. A009, con la quale detta riducibilità veniva fissata in un massimo di 4 t per i semirimorchi e 6 t per i rimorchi.

L'abbinamento di veicoli entrambi eccedenti i limiti legali (articolo 219/3 del Regolamento) consegue invece a visita e prova: in tale sede deve essere verificato che dopo la eventuale riduzione di massa del veicolo rimorchiato permangono le condizioni previste nelle Appendici I articolo 9, II articolo 9 e III articolo 10 al titolo I del Regolamento.

Le già richiamate circolari n. 2/4343 - D.C. IV n. A009 e n. 1976/4240(0) A047 del 1990 sono abrogate.

@V. Circolare 15 febbraio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria tecnica, prot. n. 452/D2: Programma Autonomy Fiat Auto. Immatricolazione vetture multiadattate.

La Fiat Auto ha avviato dal 1985 il «Programma Autonomy» dedicato alle persone con disabilità motoria, aprendo quindici centri di mobilità che collaborano con le associazioni di categoria dei disabili per consentire agli stessi di effettuare test di guida su vetture adattate in funzione delle particolari esigenze dei medesimi.

Proseguendo in tale condivisibile iniziativa, la Fiat auto ha espresso l'intenzione di immatricolare alcune autovetture multiadattate per poter ampliare la gamma dei servizi offerti ai disabili.

Ritenendo l'iniziativa meritevole di attenzione, si comunica che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, codesti Uffici potranno procedere all'immatricolazione dei suddetti veicoli ad uso proprio a norma della Fiat auto, sottoponendoli a visita e prova secondo le consuete modalità.

@VI. Circolare 13 febbraio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 5, prot. n. 69/4632GEN: Requisiti visivi per la guida del veicoli a motore. Campo visivo.

Com'è noto, il campo visivo è uno dei requisiti visivi per il rilascio, la conferma e la revisione della patente di guida.

In merito, la direttiva n. 91/439/CEE, al punto 6.1 dell'allegato III, stabilisce, per i conducenti del gruppo 1, un campo visivo minimo di 120° sul piano orizzontale.

Nel recepire la suddetta direttiva l'Italia si è avvalsa della facoltà stabilita al punto 5 del citato allegato, che consente a ciascuno Stato membro di esigere norme più severe.

Pertanto, con il D.M. 28 giugno 1996 sono stati confermati i requisiti psicofisici minimi previsti dagli artt. da 319 a 329 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

In particolare, gli articoli 322 e 325, concernenti i requisiti visivi, stabiliscono...

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