Circolari

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@I. Circolare 13 marzo 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 5, prot. n. 6530/4612: Esame di teoria per il conseguimento della patente di guida: entrata in vigore dei nuovi questionari.

Con la circolare n. A25 dell'8 novembre 2000 sono state portate a conoscenza delle SS.LL. le modifiche apportate ai questionari d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

Con la presente, si comunica che a partire dal 17 aprile 2001 i suddetti esami si effettueranno utilizzando esclusivamente i nuovi questionari, che questa Amministrazione provvederà a spedire in tutti gli Uffici provinciali nei prossimi giorni.

I nuovi questionati dovranno essere utilizzati da tutti i candidati che sosterranno la prova d'esame a partire dalla data sopra indicata, indipendentemente dalla data di rilascio del foglio rosa e, naturalmente, anche nel caso che la prima prova fosse stata espletata con un questionario della serie attualmente in uso.

Le SS.LL. vorranno dare immediata informazione all'utenza di quanto forma oggetto della presente.

@II. Circolare 8 marzo 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria Tecnica. Prot. n. 653/C4: A) Artt. 91 e 93, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing). B) Artt. 84, comma 5 e 93, commi 2 e 3, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli in locazione senza conducente.

AVVERTENZA:

In seno al paragrafo A), si ripropone il testo della circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000, nella quale vengono evidenziati con caratteri in neretto i chiarimenti apportati ad integrazione con la presente circolare.

Con la presente circolare, pertanto, viene abrogata la citata circolare U. di G. MOT A30 del 4 dicembre 2000.

Contestualmente, al fine di rendere maggiormente organica la trattazione degli argomenti e, pertanto, di consentire una più agevole consultazione degli stessi, al paragrafo B) si illustrano le nuove disposizioni in materia di immatricolazione di veicoli in locazione senza conducente.

A) Artt. 91 e 93, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Veicoli locati con facoltà di compera (leasing).

Com'è noto, con le circolari n. 134/85 del 2 settembre 1985 e prot. n. 544 CA58-A007 del 20 gennaio 1986, sono state dettate disposizioni in materia di immatricolazione dei veicoli locati con facoltà di compera, al fine di colmare una lacuna del codice della strada del 1959, nel quale l'istituto del leasing non era contemplato.

Le predette disposizioni ministeriali hanno previsto, tra l'altro, che dovesse essere fornita agli Uffici Provinciali della Motorizzazione la dimostrazione dell'esistenza giuridica del locatore, che si trattasse di un'impresa individuale o collettiva esercente attività prevalente nel campo della locazione finanziaria (attraverso la produzione, a seconda dei casi, delle certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Cancellerie dei Tribunali), nonché l'effettiva esistenza del contratto di leasing concluso tra locatore e locatario.

Ciò premesso, il mutamento del quadro normativo di riferimento, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, rende ora necessario adeguare gli adempimenti e le istruzioni di carattere operativo impartite con le citate circolari le quali, pertanto, debbono intendersi integralmente sostituite dalle disposizioni che qui di seguito si illustrano.

  1. Si tenga anzitutto presente che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, c.d.s., gli uffici della motorizzazione provvedono all'immatricolazione e rilasciano la carta di circolazione intestandola a nome di chi si dichiara proprietario.

    Nell'ipotesi di locazione con facoltà di acquisto, detto principio deve essere raccordato con le disposizioni contenute nell'art. 91 c.d.s., il quale prescrive che l'immatricolazione venga effettuata in capo al locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione delle generalità del locatario e della data di scadenza del relativo contratto.

    Pertanto, dal tenore delle illustrate norme discende che agli uffici Provinciali della Motorizzazione non spetta il compito di verificare né l'esistenza giuridica del locatore, né che si tratti di una impresa individuale o collettiva esercente attività di locazione a termini di legge.

    Ugualmente non spetta ai predetti Uffici alcun compito di accertamento in merito all'esistenza del contratto di locazione ed al suo contenuto.

  2. Di conseguenza, e tenuto conto altresì delle vigenti norme in materia di autocertificazione (legge n. 15/68, legge n. 127/97 e D.P.R. n. 403/98), contestualmente alla presentazione della domanda d'immatricolazione, compilata utilizzando il consueto modello meccanografico «TT 2119», è sufficiente che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva, resa secondo il prototipo esemplificato nell'allegato 1 e sottoscritta in originale, dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa locatrice ovvero da un procuratore o da un mandatario della stessa, al fine di comprovare:

    a) che il dichiarante riveste la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore o mandatario del soggetto locatore;

    b) la residenza del dichiarante;

    c) la denominazione, la sede e l'iscrizione nel registro delle imprese del soggetto locatore, nonché la data di inizio dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'attività di locazione finanziaria a termini di legge;

    d) che il soggetto locatore è proprietario del veicolo per il quale si chiede l'immatricolazione;

    e) le generalità del locatario, la data di stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto e la relativa scadenza;

    f) che il locatario è stato autorizzato dal soggetto locatore ad espletare tutte le formalità inerenti alla predetta immatricolazione.

    Resta inteso che, sulla veridicità della predetta dichiarazione, gli Uffici debbono svolgere i consueti controlli secondo i criteri e le modalità illustrate con circolare n. A16 del 5 maggio 2000.

    Coerentemente a tale impostazione, deve ritenersi oramai privo di ogni effetto ed utilità il riferimento finora effettuato alla firma depositata sul Repertorio appositamente istituito e tenuto dagli Uffici di questo Dipartimento, che dalla data di entrata in vigore della presente circolare deve ritenersi conseguentemente abolito.

    Si fa presente, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo lo schema esemplificato nell'allegato 1 sostituisce, a tutti gli effetti, il modello«TT 2120» il cui uso, pertanto, deve ritenersi abolito con riferimento ai procedimenti che attengono veicoli locati in leasing.

    La sottoscrizione della dichiarazione non necessita di autenticazione e può essere apposta anche dal locatario laddove quest'ultimo dichiari, in seno alla medesima dichiarazione sostitutiva, di rivestire la qualità di mandatario dell'impresa di leasing proprietaria del veicolo.

    Proprio in considerazione del fatto che non occorre l'autenticazione della sottoscrizione, alla dichiarazione sostitutiva non deve essere allegata alcuna fotocopia del documento di identità del dichiarante.

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    Lo stesso schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione esemplificato nell'allegato 1 può essere utilizzato, apportando le necessarie integrazioni o modifiche, nell'ambito di qualsiasi procedimento attenga i veicoli locati con facoltà di compera (ad es., nel caso in cui sopravvenga una diversa scadenza del contratto di leasing o la variazione del soggetto locatario, ovvero si verifichi la variazione della sede o della denominazione dell'impresa locatrice, ecc.).

  3. L'indicazione nella carta di circolazione delle generalità del locatario con facoltà d'acquisto e della data di scadenza del contratto di leasing è effettuata secondo le diciture standard previste dalle procedure informatiche.

    Qualora il veicolo locato sia destinato ad attività o servizi per l'espletamento dei quali è richiesto il possesso di un titolo (autorizzazione, licenza o altro), questo deve essere posseduto dal locatario.

  4. Può accadere che la domanda d'immatricolazione si riferisca ad un veicolo il cui soggetto locatore sia una società di leasing non avente sede in Italia e il locatario sia una persona fisica residente in Italia o una persona giuridica avente nazionalità italiana.

    Poiché tali fattispecie non sono oggetto di specifica disciplina nell'ambito del nuovo codice della strada, si rende necessario porre rinvio ai principi di carattere generale in materia di individuazione dell'ambito soggettivo di applicabilità delle leggi dello Stato. A tale riguardo, si rileva come la legge italiana trovi applicazione nei confronti delle società costituite all'estero qualora esse abbiano sul territorio dello Stato italiano:

    a) la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività (art. 25, secondo periodo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 2, n. 6 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581);

    b) una sede secondaria con rappresentanza stabile (art. 2506 del codice civile, nel testo vigente come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 516; artt. 15, commi 3 e 4 e 18, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

    Pertanto, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione possono rilasciare la carta di circolazione del veicolo intestandola a nome di società di leasing costituite all'estero solo nel caso in cui ricorra una delle due predette condizioni; non possono darvi corso, invece, quando queste abbiano in Italia una semplice unità locale (ad esempio, un ufficio di rappresentanza) che, essendo prova di ogni autonomia organizzativa e gestionale, svolga una mera attività di collegamento con la sede estera, per l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni impartite da quest'ultima.

  5. È possibile, inoltre, che...

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