Circolari

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@I. Circolare 15 dicembre 2000, n. A32/2000/MOT, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria Tecnica, prot. n. 1342/LS: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001.

Premessa

Com'è noto, le revisioni degli autoveicoli e loro rimorchi, nonché dei motoveicoli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, sono entrate a pieno regime, seguendo le cadenze comunitarie ed in attuazione al disposto dell'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Le modalità e i tempi di effettuazione delle verifiche tecniche di revisione di tali veicoli sono contenute nel decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 27 novembre 1998 e non richiedono ulteriori disposizioni.

  1. Revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2001, la revisione dei ciclomotori e dei motoveicoli.

    Con successivo decreto, in corso di pubblicazione, sono stati individuati i tempi e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni di revisione, così come previsto dal comma 2 del decreto del 16 gennaio 2000.

    È stato disposto, in particolare, che nel corso del 2001, siano sottoposti a revisione:

    a) i ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della strada;

    b) i motocicli, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente (che continuano ad essere sottoposti a revisione annuale), d), e), f) e g) del nuovo codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.

    Le revisioni devono essere effettuate:

    - entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31marzo;

    - entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;

    - entro il mese di settembre, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;

    - entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla precedente lettera a) per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla precedente lettera b), immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

  2. Domanda di revisione

    2.1. Domanda di revisione avanzata presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione

    La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello MC 2100, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n. 143 (lire 50.000). La domanda deve essere accettata all'atto della sua presentazione e sulla stessa deve essere annotata la data di prenotazione della visita e prova.

    La prenotazione della revisione oltre i termini di cui al paragrafo 1, non autorizza la circolazione senza che siano applicabili le sanzioni previste dall'art. 80 del nuovo codice della strada. Il veicolo è autorizzato a circolare nel solo giorno della revisione per recarsi alla sede operativa dell'Ufficio presso cui è stata prenotata l'operazione tecnica.

    2.2. Domanda di revisione avanzata presso un'impresa o un consorzio abilitato alle revisioni a norma dell'art. 80, comma 8 del nuovo codice della strada

    La domanda di revisione va presentata utilizzando il modello di cui all'allegato 2 della circolare D.G. n. 2/97 del 20 gennaio 1997, previo assolvimento della tariffa di cui al D.M. 22 marzo 1999, n. 143 (lire 50.000 + IVA 20% + lire 10.000) e va annotato nel Registro conforme all'allegato 3 alla circolare medesima. Sono invariate le ulteriori procedure previste dalla circolare n. A8840/60C4 del 19 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

    Le imprese o i consorzi possono effettuare la prenotazione delle operazioni che, comunque, non autorizza la circolazione oltre i termini previsti.

    Si rammenta che possono effettuare la revisione di motoveicoli e ciclomotori le Imprese o i consorzi a tal fine autorizzati, secondo le modalità indicate nella circolare U.d.G. B67 prot. n. 1114/LS del 27 ottobre 2000, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

    Si ritiene opportuno altresì ribadire, in ordine all'idoneità dei locali che ospitano la nuova attrezzatura necessaria per la revisione dei veicoli in oggetto, quanto già previsto dalla circolare n. 1093/4400 del 19 febbraio 1997.

    Le imprese o i consorzi devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva, resa a norma dell'art. 2 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, che a seguito dell'installazione della nuova attrezzatura permangono, nei locali, gli stessi requisiti di idoneità accertati al momento del rilascio della concessione.

  3. Carte di circolazione e certificati per ciclomotore ritirati a norma dell'art. 80, comma 14 del nuovo codice della strada

    In caso di ritiro della carta di circolazione dei motoveicoli o del certificato per ciclomotore in applicazione dell'art. 80, comma 14, c.d.s. (omessa revisione) da parte degli Organi di Polizia Stradale, la revisione non può essere effettuata presso un'impresa o un consorzio, ma va effettuata esclusivamente presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

    Al medesimo Ufficio vanno rinviati i veicoli con caratteristiche costruttive o di identificazione non conformi secondo quanto previsto dalla circolare n. 3126/4383 del 12 dicembre 1997.

  4. Controlli tecnici

    La revisione è diretta ad accertare la sussistenza nelle categorie di veicoli in oggetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità.

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    Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti saranno effettuati con decorrenza 1° gennaio 2002 sulla base di direttive comunitarie ovvero, in mancanza di queste ultime, secondo le direttive emanate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

    Nel corso della effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi di cui all'Allegato II alla Direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 e successive modifiche che, opportunamente rimodulati riguardo alla particolarità dei veicoli di cui trattasi, sono di seguito riassunti.

    4.1. Dispositivi di frenatura e verifica dell'efficienza

    4.1.1. Controllo visivo generale dell'impianto e verifica della funzionalità

    Esso si esegue secondo quanto prescritto dalla Direttiva 92/54/CEE e 94/23/CE.

    Si riportano di seguito alcuni punti salienti di tale controllo.

    - L'impianto frenante deve poter essere azionato in modo graduale e deve mantenere nel tempo le caratteristiche di «continuità e moderabilità».

    - Il controllo visivo riguarda le parti dell'impianto frenante rilevanti dal punto di vista della sicurezza, che sono accessibili senza utilizzo di attrezzi e senza un vero e proprio smontaggio.

    - Tutti i particolari, compresi eventuali dispositivi di segnalazione visiva di allarme, devono trovarsi in buono stato di funzionalità e non debbono mostrare segni di danneggiamento o di usura che superi la tolleranza fornita dal costruttore.

    - In particolare si deve verificare che:

    - le tubazioni e i tubi esternamente non siano danneggiati, non siano eccessivamente corrosi o invecchiati, siano posizionati e fissati in modo corretto;

    - le corde e i comandi ottenuti con cavi flessibili siano perfettamente funzionanti, non eccessivamente corrosi o rovinati;

    - i gruppi frenanti esternamente si presentino senza danneggiamenti e non siano eccessivamente corrosi, i dispositivi di azionamento siano facilmente accessibili e non deteriorati;

    - la tiranteria e le articolazioni (snodi) siano integri; - i componenti dei freni sulle ruote siano in corretto stato (es.: ferodi, dischi, tamburi e guarnizioni).

    - Qualora trattasi di impianto frenante idraulico lo stesso deve tenere la pressione all'azionamento del comando fino alla posizione d'arresto, inoltre occorre verificare la corretta registrazione dei regolatori e dei limitatori delle forze di frenatura.

    - Qualora trattasi di impianto frenante meccanico deve essere effettuato il controllo del funzionamento dei dispositivi di azionamento.

    4.1.2. Verifica dell'efficienza

    Si provvede alla verifica della efficienza secondo le modalità di cui al Capo III, punti 2.1 e 2.2 della circolare 7938/604 del 29 settembre 2000 a seconda che si utilizzi apparecchiatura banco prova freni a rulli o a piastre.

    I limiti di...

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