Circolari

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@I. Circolare 10 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 1885/4630: Annotazione dei segni diacritici sulle patenti di guida.

È stato richiesto a questo Dipartimento di esaminare la possibilità di stampare sulle patenti di guida i segni diacritici che fanno parte dei dati anagrafici di taluni conducenti.

A tale proposito si osserva che il sistema informatico non può produrre in stampa, né memorizzare in archivio, un carattere non codificato ASCII, come appunto il segno diacritico.

Inoltre, non è possibile neanche apportare correzioni manuali sul documento di guida, poiché lo stesso è attualmente rilasciato utilizzando il formato carta di credito, conformemente alla direttiva comunitaria n. 96/47/CE, recepita con D.M. 16 luglio 1998, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 181 del 5 agosto 1998.

Pertanto si invitano codesti Uffici Provinciali a rilasciare d'ufficio ai conducenti suddetti un'attestazione su cui siano indicati con esattezza i dati anagrafici, completi di segni diacritici, ovviamente annotati manualmente, in quanto, come già detto, non possono essere prodotti in stampa. Questa attestazione deve riportare la seguente dicitura: «il/i seguente/i dato/i anagrafico/i ... (dati privi di segno diacritico) riportati sulla patente di guida n. ... deve/devono leggersi ... (dati completi di segno diacritico)».

Si riporta di seguito un esempio: «i seguenti dati anagrafici (cognome e nome) SAAAA SAAAA riportati sulla patente di guida n. AA1234567A devono leggersi SAAAA SAAAA».

@II. Circolare 4 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, prot. n. 1168/C4: Immatricolazione dei veicoli «fine serie» conformi ad EURO 2.

Le sottonotate Società

- DAIHATSU srl;

- CENTRUS (veicoli Lada);

- SUBARU Italia spa;

- SUZUKI Italia spa; essendo avvenuto, o imminente, il superamento del numero di veicoli della categoria M1, dalle stesse commercializzati, conformi ad EURO 2 e perciò immatricolabili nel corrente anno come «fine serie» (il 10% di quelli immatricolati nell'anno 2000, ai sensi dell'allegato XII sezione B punto 1 della Direttiva n. 92/53/CE) hanno proposto istanza di continuare ad immatricolare i detti veicoli secondo le modalità previste dal punto 2 del richiamato disposto normativo. Hanno chiesto cioè che venga consentita la immatricolazione di tutti i veicoli il cui C.O.C. è stato rilasciato entro il 30 settembre 2000, adducendo l'errata o incompleta disamina di dati concernenti sia l'immatricolato che le giacenze di piazzale.

È noto come la scrivente abbia già disposto che, a decorrere dal 2002, la immatricolazione dei veicoli «fine serie» avvenga proprio ai sensi del punto 2 dell'allegato XII sezione B della Direttiva 92/53/CE: sono state diramate in proposito le circolari n. 1100/C4 e n. 1101/C4 datate 13 aprile 2001. Ritiene perciò, anche in considerazione del limitatissimo numero di veicoli da immatricolare in deroga, di poter accedere alle richieste presentate.

Si consente pertanto la immatricolazione dei veicoli delle Case costruttrici specificate in epigrafe, «fine serie» perché conformi ad EURO 2, il cui C.O.C. sia stato rilasciato entro il 30 settembre 2000.

@III. Circolare 2 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 128/M360: Art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264. Sessione d'esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Com'è noto, l'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 prescrive che, ai fini del rilascio della autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il consulente deve dimostrare di essere in possesso di una serie di requisiti, tra cui l'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività in parola.

Quest'ultimo, a norma del combinato disposto di cui all'art. 5 della medesima legge ed al decreto dirigenziale 2 luglio 1996 (G.U. n. 171 del 23 luglio 1996), come modificato dal D.D. 19 febbraio 1998 (G.U. n. 56 del 9 marzo 1998), è rilasciato dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione previo superamento di specifico esame svolto davanti ad una apposita Commissione istituita, su base regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La legge, inoltre, prevede che le sessioni d'esame siano annuali e si svolgano in ogni capoluogo di regione secondo le modalità ed i programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Ciò posto, è altresì noto come l'illustrata disciplina debba ora essere raccordata con le modifiche intervenute a seguito dell'attuazione del disposto di cui all'art. 105, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami di idoneità all'attività di consulenza in parola.

A tale riguardo, non v'è dubbio che l'applicazione a regime della disposizione da ultimo citata comporterà lo scioglimento delle attuali Commissioni regionali d'esame e la conseguente istituzione di Commissioni provinciali, secondo i tempi e le modalità che ciascuna Regione intenderà individuare, tenuto conto delle concrete esigenze locali; mentre, come già chiarito con circolare prot. n. 62 dell'8 marzo 2001, si ribadisce che le Province debbono ritenersi già pienamente legittimate al rilascio degli attestati di idoneità sulla base di procedure amministrative autonomamente definite, atteso che i citati D.D. 2 luglio 1996 e 19 febbraio 1998 debbono ritenersi implicitamente abrogati.

Viceversa, in assenza di un'esplicita norma di modifica dell'art. 5, comma 3, della legge n. 264/91, restano invariate le modalità ed i programmi d'esame già disciplinati con decreto 16 aprile 1996, n. 338 (in G.U. n. 151 del 29 giugno 1996).

Tutto ciò premesso, appare opportuno precisare come il trasferimento di competenze in atto abbia fatto venire meno, sotto l'aspetto sia della legittimità sia dell'opportunità, anche le ragioni in base alle quali il citato decreto n. 338/1996 ha devoluto alla ex Direzione generale M.C.T.C. il compito di fissare, con proprio provvedimento, il calendario delle prove di esame per il conseguimento degli attestati di idoneità.

Di conseguenza, fermo restando il principio della annualità della sessione d'esame, fissato dalla legge n. 264/1991, deve ritenersi implicitamente abrogato anche il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996 (in G.U. n. 262 dell'8 novembre 1996) che ha individuato, rispettivamente, nel 1° febbraio e nel 30 aprile di ogni anno l'inizio ed il termine della sessione stessa.

Di conseguenza ciascuna Provincia, ovvero ciascuna Regione in attesa dell'istituzione delle Commissioni provinciali d'esame, è senz'altro legittimata a definire autonomamente l'ambito temporale di svolgimento degli esami di idoneità, già a partire dalla sessionePage 698 relativa all'anno in corso, in base alle effettive esigenze del proprio bacino di utenza.

@IV. Circolare 13 aprile 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, prot. n. 1101/C4: Immatricolazione dei veicoli fine serie ai sensi dell'articolo 8 comma 2/b della Direttiva 98/14/CE.

L'entrata in vigore di una Direttiva comunitaria comporta, come noto, il contemporaneo decadere delle omologazioni rilasciate ai sensi della previgente.

L'articolo 8/2-b della Direttiva 92/53/CEE (così come modificata dalla Direttiva 98/14/CE), prevede però la facoltà degli Stati membri di immatricolare veicoli conformi ad un tipo la cui omologazione non sia più valida, oltre la data di scadenza di quest'ultima, ma per un periodo di non oltre dieci mesi per i veicoli completi e diciotto per quelli da allestire.

Detta deroga (allegato XII sezione B della Direttiva 92/53/CEE), può essere concessa, per decisione dello Stato membro:

1) limitando il numero delle immatricolazioni di veicoli di uno o più tipi al 10% (per la categoria M1) o al 30% (per tutte le altre categorie) dei veicoli di tutti i tipi interessati messi in circolazione nello stesso Stato nel corso dell'anno precedente;

2) consentendo la immatricolazione di tutti i veicoli di qualsiasi tipo per i quali sia stato rilasciato un certificato di conformità ad una data antecedente di almeno tre mesi quella alla quale il certificato ha cessato di validità a seguito della entrata in vigore di una Direttiva particolare (ad esempio sono valide le certificazioni rilasciate entro il 30 settembre, attestanti la conformità ad una Direttiva la cui validità scade il successivo 31 dicembre).

I veicoli ammessi in circolazione conformemente ad entrambe le predette procedure debbono essere identificati con una voce speciale del certificato di conformità.

Il Dipartimento dei trasporti terrestri ha ritenuto di privilegiare, anche per l'anno corrente, la prima opzione (si richiama al riguardo il disposto della circolare ministeriale n. 4246/4102 datata 5 dicembre 2000); ma alla stregua della esperienza acquisita è pervenuto alla convinzione che sia preferibile attuare la seconda alternativa.

Si è pertanto deciso, preso anche atto delle osservazioni dei Costruttori, che, a decorrere dall'anno 2002, la immatricolazione dei veicoli «fine serie» - ove richiesta dai Costruttori e consentita da questo Dipartimento - avvenga assumendo il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 92/53/CEE parte B punto 2.

Ai fini operativi si dispone pertanto quanto segue. Sarà cura della scrivente Unità di Gestione inviare a codesti Uffici, a tempo debito, le necessarie informazioni in ordine ai tipi dei veicoli «fine...

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