Circolari

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@I. Circolare 2 novembre 2000, n. B68/2000/MOT, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, unità di gestione motorizzazione del trasporto terrestre, segreteria tecnica, prot. n. 1012/UT60/CG(C1): Immatricolazione di autobus delle categorie M2 e M3 non conformi alle Direttive comunitarie n. 96/36/CE (Cinture); n. 96/37/CE (Ancoraggi sedili); n. 96/38/CE (Ancoraggi cinture), Allestitrice Tomassini Style Srl.

Si fa seguito alla circolare U.d.G. MOT B66 - protocollo n. 1000/UT60/CG (C1) datata 26 ottobre 2000, e si segnala che la proroga accordata agli Allestitori in essa indicati è operante anche per la Srl Tomassini Style di Perugia: e vale per i veicoli i cui numeri di telaio sono trascritti nell'elenco allegato.

Limite improrogabile alla immatricolazione è la data del 31 dicembre 2000.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare 2 novembre 2000, n. B69/2000/MOT, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, segreteria tecnica, prot. n. 1112/MN/d5: Accesso dei cittadini extracomunitari alle operazioni di competenza degli Uffici provinciali M.C.T.C..

Si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000, è stato pubblicato il D.P.C.M. 1° settembre 2000 recante la disciplina delle modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso di «permesso di soggiorno per protezione temporanea».

In sintesi, il citato decreto dispone che:

  1. - I cittadini in parola possono usufruire di uno specifico programma di rimpatrio assistito, purché ne abbiano fatto richiesta entro il 30 settembre 2000 e siano stati iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);

  2. - restano esclusi dal programma di rimpatrio assistito i seguenti soggetti:

a) coloro che abbiano i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno;

b) coloro che possano dimostrare la sussistenza di gravi motivi ostativi al rientro nelle zone di provenienza ed a condizione che abbiano presentato, entro il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla questura per il rilascio di un «permesso di soggiorno a carattere umanitario»;

c) coloro che possano dimostrare di disporre di un lavoro e di un alloggio e che abbiano presentato, entro il 30 settembre 2000, una istanza motivata alla prefettura per il rilascio di un «permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

Conseguentemente, la validità del «permesso di soggiorno per protezione temporanea» deve intendersi estesa, senza necessità di apposito rinnovo:

- sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati; nell'ipotesi di cui al precedente punto 1);

- sino alla definizione delle istanze presentate alle questure o alle prefetture, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2b) e 2c).

Ciò premesso, ad integrazione di quanto già chiarito sia in tema di accesso (diretto o per il tramite di autoscuole o di Studi di consulenza) agli sportelli M.C.T.C. da parte dei cittadini extracomunitari sia in materia di autocertificazione (cfr. circolare n. 21 del 13 febbraio 1998) e circolare n. 21 del 24 marzo 1999, limitatamente alla particolare e temporanea posizione degli stranieri provenienti dall'area balcanica che si trovino in una delle condizioni disciplinate dall'illustrato D.P.C.M. 1° settembre 2000 si dispone quanto segue.

Al fine di far valere la proroga tacita di validità del «permesso di soggiorno per protezione», oltre ad esibire quest'ultimo gli interessati debbono produrre:

- nell'ipotesi di cui al precedente punto 1), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall'OIM;

- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2b), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inoltro alla competente questura dell'istanza di concessione di un «permesso di soggiorno a carattere umanitario»;

- nell'ipotesi di cui al precedente punto 2c), una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inoltro alla competente prefettura dell'istanza per il rilascio del «permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

In ordine ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive testé enunciate, si richiamano le istruzioni generali contenute nella circolare n. A16 del 5 maggio 2000.

La...

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