Circolari

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@I. Circolare 21 giugno 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 815/M360: D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell'automobilista.

In attuazione delle procedure disciplinate dal D.P.R. n. 358/2000 e demandate alla competenza di questa Amministrazione, si è già avuto modo di diramare le istruzioni operative necessarie per attivare il collegamento degli operatori ex lege n. 264/1991 con il CED della Motorizzazione, al fine della stampa dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione (cfr. circolare n. B78 del 27 novembre 2000) nonché della stampa e della consegna agli utenti delle carte di circolazione e delle targhe (cfr. circolare prot. n. 968/C4 del 30 marzo 2001, come sostituita con circolare prot. n. 884/M360 del 12 giugno 2001).

Ciò premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare da ultimo citata, con la presente si forniscono le istruzioni necessarie per l'effettuazione delle operazioni di competenza dell'ACI che gestisce il P.R.A. (ex art. 7 del D.P.R. n. 358/2000) per il tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione.

A tale riguardo, si fa presente che gli Studi di consulenza già collegati con il CED della Motorizzazione che volessero, attraverso lo stesso collegamento, accedere alle procedure previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 358/2000, devono:

- presentare domanda all'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., competente per territorio, per ottenere il rilascio dei moduli in bianco del certificato di proprietà e la password per l'accesso al sistema informatico dell'A.C.I.;

- installare il software «Adobe Acrobat Reader ver. 4.05»; - munirsi di una stampante laser formato A4, con risoluzione minima 300 dpi.

Nessuna formale richiesta deve invece essere inoltrata agli Uffici Provinciali della Motorizzazione, poiché provvederà direttamente il CED della Motorizzazione, alle date indicate nel calendario di seguito riportato, a collegare automaticamente con l'A.C.I. tutti gli Studi di consulenza già autorizzati alla procedura «sportello telematico».

Questi ultimi, utilizzando il collegamento unico con il CED della Motorizzazione ed inserendo la password assegnata all'Ufficio dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A., potranno pertanto accedere al sistema informatico dell'A.C.I. chiedendo e stampando i certificati di proprietà.

Il collegamento in parola non avverrà contemporaneamente per tutti gli Studi di consulenza, in quanto per l'attivazione dello stesso sarà osservato il seguente calendario concordato in sede di tavolo tecnico istituito tra il Dipartimento Trasporti Terrestri, l'A.C.I.-P.R.A. e le Associazioni di categoria:

- dal 21 giugno 2001 al 31 luglio 2001 per le regioni: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna;

- dall'1 al 30 settembre 2001 per le province autonome di Trento e Bolzano le regioni Calabria ed Emilia-Romagna;

- dall'1 al 31 ottobre 2001 per le regioni: Veneto, Toscana e Campania;

- dall'1 al 30 novembre 2001 per le regioni: Piemonte, Marche e Puglia;

- dall'1 al 31 dicembre 2001 per le regioni: Lombardia, Abruzzo e Lazio.

Si allega il «Manuale Operativo» nel quale sono illustrate tutte le specifiche tecniche relative alla richiesta ed alla stampa del certificato di proprietà da effettuare per il tramite del CED della Motorizzazione.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni per l'attivazione dello «sportello telematico dell'automobilista» presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici Provinciali del P.R.A. che, com'è noto, dovranno partire, in ciascuna provincia, contemporaneamente.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare 18 giugno 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. MOT 3, prot. n. 990/M352: Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Con circolare prot. 848/C4 del 21 marzo 2001 sono state impartite le disposizioni attuative dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 104 e 105 del 9 marzo 2001 recanti norme per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

In fase di prima attuazione delle disposizioni ivi contenute, alcuni uffici provinciali hanno segnalato alcune problematiche che si ritiene utile regolamentare al fine di assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.

A tal fine si ripropongono le disposizioni emanate con la circolare suddetta con le opportune integrazioni evidenziate in «grassetto»,

Le nuove procedure saranno attivate per le denunce presentate a decorrere dal 15 aprile 2001.

1) Adempimenti degli utenti.

In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della patente di guida o l'intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia. (La fase procedimentale appena descritta è già da tempo in uso ed è ormai entrata nelle abitudini degli automobilisti: non si impone pertanto nessun intervento di informazione preventiva verso l'utenza).

Quando si presenta per la denuncia, l'interessato deve avere con sè:

- un documento di riconoscimento; (esattamente come ora)

- due fotografie formato tessera su sfondo bianco (questa è una novità, ma ricorre solo se il documento smarrito, sottratto o distrutto è la patente).

Nessuna innovazione sulle modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo procedure ormai consolidate.

L'interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e 2) di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:

- se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo; (l'obbligo di cui all'art. 2, comma 5, del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato il documento, l'interessato decida di rifiutare il duplicato all'atto della consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida);

- se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest'ultimo deve telefonare al numero verdePage 790 800/232323; (ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia - motorizzazione - utente: gli addetti al call-center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di informare immediatamente l'interessato sullo stato del procedimento).

Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento, non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.

Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell'operazione: 10.000 lire + le spese postali..

Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell'ufficio postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.

2) Adempimenti delle autorità di polizia. Una volta ricevuta la denuncia, resa secondo le modalità di cui al precedente punto 1), è necessario fornire alcune informazioni all'interessato, che, in particolare, ha bisogno di sapere se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell'Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.

A tale scopo è necessario collegarsi via computer col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione (il collegamento è da tempo operativo presso le Prefetture, le sale operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e presso oltre 1000 Comandi di Polizia municipale), richiamando la maschera «INFO» e interrogandola, secondo il caso che ricorre, per targa o per numero di patente, ovvero digitando i dati anagrafici del titolare della patente.

Se l'interrogazione riguarda una patente, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguenti messaggi: «PATENTE NON DUPLICABILE DALL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO» oppure «PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI».

Se compare uno di questi messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Il denunciante sarà altresì invitato a presentare domanda agli Uffici provinciali della Motorizzazione quando la patente smarrita, sottratta o distrutta è scaduta di validità.

Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.

Se l'interrogazione riguarda una carta di circolazione, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguenti messaggi: «CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO» oppure «TARGA ASSENTE NELL'ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI». Se compare uno di questi messaggi o se la targa non risulta associata all'anagrafica del denunciante, sarà invitato a presentare domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'Ufficio...

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