Circolari

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@I. Circolare 23 luglio 2001, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. Segreteria, prot. n. 1389/C3: Immatricolazione di veicoli per trasporti di merci, già con targa di uno Stato membro della U.E.: massa totale a pieno carico.

In relazione ai quesiti pervenuti da numerosi Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri, si ravvisa l'opportunità di emanare chiarimenti sui contenuti delle circolari ministeriali D.G. n. 133/85 del 28 agosto 1985 e D.G. n. 187/87 del 30 novembre 1987 onde armonizzarli con le normative connesse al complesso delle direttive comunitarie successive, concernenti l'omologazione e la circolazione dei veicoli per il trasporto di merci.

Le disposizioni che seguono integrano quelle recate con le pregresse Circolari e sostituiscono quelle in contrasto, a qualsiasi titolo emanate.

Con riferimento alla normativa comunitaria vigente si definiscono:

- massa massima a carico tecnicamente ammissibile (m.m.c.t.a., allegato I punto 2.6 Direttiva 97/27/CE); è la massa massima di un veicolo dichiarata dal costruttore;

- massa massima a carico ammissibile per la immatricolazione (m.m.c.a.i., allegato IV punto 1.1 Direttiva 97/27/CE: comunemente detta m.t.p.c., massa totale a pieno carico): è la massa massima del veicolo carico con la quale lo stesso veicolo può essere immatricolato in uno Stato a richiesta del costruttore. Essa è minore o tutt'al più uguale alla m.m.c.t.a., può variare per lo stesso veicolo da Stato a Stato ed è di norma stampigliata sulla targhetta di identificazione;

- massa limite autorizzata per il veicolo (allegato alla direttiva 78/507/CEE «Targhette», punto 2.1.4): è la massa limite autorizzata per il veicolo, generalmente coincidente con la m.m.c.a.i.

Si precisa altresì quanto segue:

- ai sensi della direttiva 97/27/CE allegato IV punto 1.1.2 è facoltà di ciascuno Stato membro della U.E. stabilire per i veicoli la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione (m.m.c.a.i.);

- il D.M. 6 aprile 1998 «Attuazione della direttiva 96/53/CE» all'articolo 3 prescrive (primo e secondo comma):

a) da un lato, che nessuno Stato membro della U.E. può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti alle masse ed alle dimensioni: anche se detti veicoli non siano conformi alle proprie prescrizioni;

b) dall'altro, che ciascuno Stato ha il diritto di esigere che i veicoli immatricolati nel proprio territorio siano conformi alle prescrizioni nazionali che attengono direttamente la sicurezza della circolazione stradale.

Si rammenta infine il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997 «Attuazione della direttiva 97/27/CE», in virtù del quale «nell'autorizzare l'immissione alla circolazione... di veicoli omologati a norma della direttiva recepita verranno loro attribuite masse massime ammissibili... in base alle masse autorizzate a livello nazionale...».

Uno stesso tipo di veicolo può dunque essere omologato con m.m.c.a.i. diversa da Stato a Stato.

È quindi attribuita, di norma, al veicolo, la m.t.p.c. attestata sui documenti di circolazione originali che deve corrispondere a quella punzonata dal costruttore sulla targhetta di identificazione dello stesso veicolo (articolo 74/1 del codice della strada) ovvero essere inferiore a quest'ultima.

Ove perciò la targhetta risultasse asportata, il richiedente l'immatricolazione è tenuto ad acquisirne il duplicato dal costruttore onde al momento della visita e prova il veicolo ne sia equipaggiato.

La m.t.p.c. rilevabile dalla documentazione non può in alcun caso essere superiore a quella riportata sulla targhetta ed, ovviamente, deve essere ricompresa nei limiti del vigente codice della strada.

Talora sui documenti originali si riscontra anche un valore di m.t.p.c. eccedente i limiti legali, tale da rendere quel veicolo suscettibile di classificazione, sotto il profilo ponderale, quale «mezzo d'opera».

Al riguardo, è opportuno rammentare che le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli classificati «mezzo d'opera», individuate nell'articolo 10 appendice III del codice della strada, non sono ricomprese nel disposto della direttiva 96/53/CE. Detta classificazione e le correlate specifiche tecniche sono infatti peculiari della normativa nazionale, pur non escludendosi che fattispecie simili siano presenti nelle normative di altri Stati membri U.E. L'indicazione sui documenti originali deve quindi considerarsi esclusivamente quale «massa massima a carico tecnicamente ammissibile» di quel veicolo ai sensi della già richiamata direttiva 97/27/CE.

Ciò stante, si consente la classificazione quale «mezzo d'opera» del veicolo nella cui documentazione originale è riportata una m.t.p.c. in conformità con quanto disposto al riguardo nell'appendice III all'articolo 10 del codice della strada, subordinatamente al rispetto delle sottonotate condizioni:

a) che sia prodotta una attestazione, rilasciata dal costruttore del veicolo ovvero dal suo rappresentante legale in Italia, a comprova che il veicolo stesso, individuato con il numero di telaio, è in tutto conforme ad un tipo di veicolo omologato in Italia e classificato quale «mezzo d'opera», indicando il numero di omologazione (e relativa estensione) nazionale;

b) che in sede di visita e prova del veicolo presso l'Ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri risulti verificata:

- la piena efficienza degli organi rilevanti sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, così come elencati nell'appendice III all'articolo 10;

- la conformità dello stesso veicolo al tipo omologato di riferimento segnalato dal costruttore o dal raprpesentante legale, utilizzando convenientemente i dati caratteristici figuranti sul modello D.G.M. 405.

Le procedure esposte nella presente circolare sono conformi ai principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione di beni e servizi nel territorio della U.E., da ultimo espressi nella «Comunicazione interpretativa della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in altro Stato membro» n. 96/C 143/04 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C143 del 15 maggio 1996.

Si ribadisce infine il disposto del paragrafo 16 della circolare D.G. n. 133/85 circa la non immatricolabilità di veicoli con targa rilasciata dalle Forze Armate di altri Stati, eccezion fatta per i veicoli alienati dai Comandi militari U.S.A. dislocati in Italia.

Le presenti disposizioni saranno applicate alle domande di immatricolazione protocollate a far data dal 6 agosto p.v. codesti Uffici vorranno curarne la pronta diffusione presso l'utenza specializzata.

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@II. Circolare 19 luglio 2001, n. 24/2001/APC, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri. Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre. APC 5, prot. n. 1825: Decreto legge 3 luglio 2001, n. 256.

Si fa seguito alla circolare 1659/PA del 2 luglio c.a. per dettare le disposizioni attuative del decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 luglio 2001.

In base a quanto stabilito dall'art. 2 di detto provvedimento, si distinguono le fattispecie di seguito elencate.

  1. Imprese già iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 30 giugno 2001.

    A) Imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in possesso di tutti i requisiti relativi all'accesso alla professione (capacità finanziaria; capacità professionale; onorabilità) alla data del 30 giugno 2001 e titolari alla stessa data di autorizzazione globale e contingentata.

    Tali imprese possono aumentare liberamente il proprio parco veicolare con ogni tipoogia di veicoli previa presentazione della domanda contenente l'autocertificazione, come già specificato con circolare 1659/PA del 2 luglio 2001, ottenendo l'immatricolazione dei relativi veicoli per uso di terzi.

    Si ricorda che le stesse imprese, per immatricolare nuovi veicoli, devono aggiornare la capacità finanziaria, in misura pari a 5 milioni di lire per ogni veicolo supplementare.

    B) Imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art. 1 del D.M. 198/91 con la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità alla data del 30 giugno 2001.

    Tali imprese possono, fino alla data del 31 dicembre 2001, continuare ad esercitare con le stesse tipologie di veicoli previste dallo stesso art. 1 D.M. 198/91. Qualora le predette imprese vogliano acquistare veicoli di diversa tipologia devono dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria e dimostrare di aver acquisito, per cessione d'azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'Albo, ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l'attività.

    C) Imprese iscritte nell'elenco separato dell'Albo (c.d. iscrizione provvisoria) in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (capacità finanziaria; capacità professionale; onorabilità) alla data del 30 giugno 2001 e sprovviste di titolo autorizzativo.

    Tali imprese, per poter esercitare devono dimostrare di aver acquisito, per cessione d'azienda, impresa di autotrasporto, ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'Albo ed in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, che cessi l'attività.

    Si precisa che, qualora una impresa risulti alla data del 30 giugno 2001 priva di veicolo ma in possesso di titolo autorizzativo, globale o contingentato, non revocato da parte dei competenti uffici, può immatricolare liberamente, qualora rientri nelle fattispecie sub A).

  2. ...

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