Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine899-903

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@I. Circolare 9 agosto 2000, del Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, MOT 3, prot. n. 1403/M3/C2: Veicoli dotati di sovrastruttura intercambiabile (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) scarrabile posteriormente con esclusione dei veicoli per il trasporto di materie pericolose, con sistemi di lavoro approvati in conformità a norme CE

  1. Premessa. Campo di applicazione.

    Con la presente circolare si aggiornano le disposizioni dettate in materia di approvazione (omologazione o accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione) dei veicoli allestiti con una attrezzatura tale da consentire lo scarramento posteriore della carrozzeria intercambiabile con o senza sistema di ribaltamento posteriore.

    Ai sensi della cosiddetta direttiva «macchine» (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, tutte le attrezzature non connesse alla funzione di spostamento del veicolo sono considerate macchine e sono conseguentemente regolamentate dalla stessa direttiva. Compito precipuo degli Uffici di questa Amministrazione è esclusivamente quello di garantire il rispetto della sicurezza del veicolo allestito in relazione alla fase del trasporto.

  2. Norme per l'allestimento della attrezzatura di scarramento.

    L'attrezzatura preposta allo scarramento della carrozzeria deve rispondere a quanto prescritto dalla già citata direttiva «macchine». In relazione a tale specifico argomento, l'Ufficio incaricato delle verifiche deve limitarsi a riscontrare l'apposizione del prescritto marchio CE sull'attrezzatura. Si sottolinea che, in questo caso, poiché le attrezzature vengono fissate al telaio del veicolo dal fabbricante dell'attrezzatura o dal fabbricante del telaio o da altra officina allestitrice, l'assemblatore rappresenta la persona che la direttiva designa come «il fabbricante» ed è responsabile delle procedure di certificazione della conformità ai requisiti essenziali per le attrezzature installate sul veicolo.

    Ai fini, invece, della sicurezza per la circolazione stradale, deve essere presentata una dichiarazione per il rispetto delle norme dettate dai costruttori dei telai dei veicoli, se l'allestimento è realizzato da un costruttore diverso da quello del telaio, con particolare riguardo al sistema di ancoraggio della sovrastruttura.

    Gli elementi di bloccaggio della sovrastruttura, se adottano sistemi assimilabili al trasporto di contenitori mediante blocchi d'angolo (twist-lock), devono essere verificati utilizzando le condizioni di carico ed i coefficienti di sicurezza contenuti nelle ministeriali prot. n. 2464/4240/A del 30 dicembre 1999 e prot. n. 398/M3/C2 del 16 marzo 2000. Per sistemi di bloccaggio diversi da quelli precedentemente citati, si applicano i criteri di verifica della scienza delle costruzioni utilizzando le modalità di calcolo ed i coefficienti di sicurezza minimi previsti nella circolare B74 del 20 ottobre 1999.

    Le relazioni di calcolo, presentate a corredo delle domande di omologazione/approvazione sono acquisite agli atti di questa Amministrazione che, di conseguenza, non procede all'approvazione dei progetti restando il progettista, che firma le calcolazioni, unico responsabile delle stesse. Compito precipuo dell'Amministrazione è quello di verificare che la documentazione presentata comprenda i previsti elaborati.

    In detta relazione devono, anche, essere riportate:

    a) la lunghezza massima ammessa per la sovrastruttura in relazione a:

    - rispetto dei limiti di massa per ogni asse;

    - manovrabilità secondo quanto previsto nella direttiva 97/27/CE;

    - dispositivi d'illuminazione e segnalazione visiva;

    - alloggiamento targa;

    - posizione della protezione antincuneamento posteriore;

    b) la larghezza massima ammessa della sovrastruttura compatibile con i dispositivi retrovisori e dispositivi d'illuminazione e segnalazione visiva;

    c) per veicoli privi di dispositivo antibloccaggio ABS, l'altezza massima ammessa per il baricentro del carico della sovrastruttura ai fini della verifica della corretta ripartizione della frenatura sugli assi del veicolo;

    d) la verifica della tara minima e della masse minime sugli assi del veicolo senza sovrastrutture per la circolazione su strada del veicolo privo della sovrastruttura stessa;

    e) i dati tecnici ed identificativi del veicolo interessato dall'allestimento.

    Si ricorda che l'installazione della sovrastruttura deve essere tale da non comportare l'applicazione dell'art. 164 del codice della strada (Sistemazione del carico sui veicoli eccedenti i limiti di sagoma).

  3. Norme per l'approvazione del veicolo completo dell'attrezzatura di scarramento.

    Dopo aver proceduto alla verifica che la documentazione presentata comprenda i previsti elaborati, deve essere verificata la tara del veicolo, che deve intendersi senza la sovrastruttura intercambiabile, il rispetto delle condizioni previste per le dimensioni massime della sovrastruttura e per le masse minime e massime sugli assi, nonché la verifica di quanto previsto per la manovrabilità dei veicoli.

    Il veicolo può essere presentato a visita e prova privo della sovrastruttura; in tal caso le verifiche di ingombro massimo debbono essere effettuate sulla base delle massime dimensioni di carrozzabilità dichiarate nella relazione tecnica.

    In caso di esito positivo di dette verifiche e prove, si deve riportare sulla carta di circolazione, o sul suo fac-simile se si tratta di omologazione, la seguente dicitura:

    con dispositivo di scarramento fabbrica . . . tipo . . . di sovrastrutture intercambiabili compatibili con il sistema di bloccaggio e di scarramento. Dimensioni massime del veicolo con la sovrastruttura intercambiabile . . . m di lunghezza, . . . m di larghezza. È ammessa la circolazione del veicolo privo di sovrastruttura

    .

    Pertanto non ricorre più l'obbligo di riportare i dati distinti delle diverse strutture intercambiabili (carrozzeria: cassone, furgone, pianale, ecc.) compatibili con il sistema di scarramento e di bloccaggio.

    Il veicolo, privo della struttura intercambiabile, deve possedere tutti i requisiti per poter circolare su strada.

    Qualora sia richiesto il riconoscimento della classificazione quale mezzo d'opera, si deve verificare che la tara del veicolo senza carrozzeria intercambiabile risponda a quanto previsto alla lettera d) dell'Appendice III dell'articolo 10 del Regolamento del c.d.s.

    Il codice di carrozzeria da impiegare per tali veicoli è SL «Scarrabile».

    I veicoli così allestiti non rientrano nella categoria dei veicoli per il trasporto specifico o per uso speciale.

  4. Norme per la costruzione delle sovrastrutture intercambiabili.

    Ai fini della sicurezza della circolazione, la sovrastruttura intercambiabile deve essere opportunamente dimensionata; tale requisito si ritiene soddisfatto per le sovrastrutture costruite e certificate secondo norme di unificazione UIC od ISO o DIN; le certificazioni e le revisioni periodiche di tali contenitori sono valide senza ulteriori incombenze.

    Le sovrastrutture di tipo non unificato devono essere identificate a cura del costruttore e, se del caso, marcate CE. L'utilizzatore è responsabile per il corretto impiego della sovrastruttura e per la manutenzione della stessa.

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    Le sovrastrutture possono anche rispondere alla normativa ATP; in questo caso le stesse devono anche essere omologate a norma ATP ed il conseguente attestato verrà rilasciato con riferimento al numero d'identificazione della sovrastruttura.

    L'Amministrazione non procede all'approvazione della sovrastruttura né alla revisione periodica della stessa tranne nei casi previsti da specifiche normative...

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