Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare (Min. trasp.) 12 maggio 2003. MOT6R2082/60C4: Migrazione del sistema informatico della Motorizzazione

Come già anticipato con circolare MOT6/R1011/60C4 del 28 febbraio 2003 si stanno per completare le operazioni di collaudo delle nuove procedure informatiche del Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Tali operazioni sono propedeutiche alla migrazione su una nuova piattaforma e comporteranno l'interruzione del servizio dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003.

È evidente che durante tale interruzione non sarà possibile utilizzare, fra l'altro, le procedure informatiche di «Sportello Telematico Cooperante» e di «Prenotamotorizzazione».

Pertanto, durante tale interruzione del servizio, non saranno consentite le operazioni di immatricolazione e di passaggio di proprietà da parte degli studi di consulenza automobilistica, con il rilascio on-line dei documenti.

L'interruzione del servizio riguarderà la totalità delle funzioni disponibili comprese quelle utilizzate dalle officine. Per evitare il blocco delle attività delle officine stesse per tutto il mese di giugno sarà consentito l'inserimento dell'esito della revisione entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, rispetto ai 3 giorni attuali.

Dal 9 giugno per accedere alle funzionalità del «Nuovo Sistema Informatico» dovrà essere usato il tipo di emulatore terminale VT220 a 8 bit personalizzato per accedere in modalità «Telnet» all'indirizzo IP 10.139.230.10.

Per accedere al «Nuovo Sistema Informatico» sono stati definiti i seguenti gruppi di utenza:

- infomot per gli utenti esterni (es. Privati, Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc.);

- simot per gli utenti Motorizzazione;

- stamot per gli studi di consulenza automobilistica;

- trasp per le Amm. Provinciali per alcune funzioni trasferite alle stesse con D.L.vo 112/98;

- rev per le imprese che effettuano le revisioni dei veicoli;

- rvim per le Amm. Provinciali per il rilascio delle autorizzazioni alle officine.

Si ricorda, inoltre, che l'indirizzo IP del sistema «Revisioni» a cui accedono le officine autorizzate e gli uffici provinciali per effettuare le revisioni dei veicoli e le Amministrazioni Provinciali per il rilascio delle autorizzazioni alle officine suddette (rev e rvim) continuerà ad essere 10.139.230.30.

Le modalità per accedere alla procedura, «Sportello Telematico Cooperante» rimarranno invariate: gli utenti dovranno attivare una sessione http digitando: http://10.139.230.10:7777/sportello.

Quando l'utente si collegherà al «Nuovo Sistema Informatico», verrà inviato a video il messaggio:

- SunOS 5.8

- login: (spazio)

l'utente dovrà digitare (in minuscolo) il nome del gruppo di utenza a cui appartiene, per es. infomot, e premere il tasto invio. A questo punto saranno visualizzate eventuali comunicazioni per gli utenti e premendo ulteriormente il tasto invio comparirà una maschera in cui si dovrà digitare la matricola e il codice segreto di riconoscimento dell'utente attualmente in uso.

Agli uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri saranno fornite ulteriori istruzioni operative.

Si fa presente che, pur essendo la nuova piattaforma HW e SW profondamente innovativa rispetto a quella attuale, sono state mantenute sostanzialmente invariate le modalità di utilizzo delle procedure informatiche attraverso transazioni analoghe alle precedenti.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è disponibile il numero 0641739929.

@II. Circolare (Min. trasp.) 8 maggio 2003, Prot. n. 1711/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 3 maggio 2003, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2000/7/CE (serbatoio carburante)

Dal 3 maggio 2003, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l'obbligo per la prima immatricolazione dei veicoli della categoria M1, di rispondenza alla direttiva medesima.

Ciò premesso e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di «fine serie» adottando il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 3 maggio 2003, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

Si evidenzia che il blocco di immatricolazione riguarda solo i veicoli di categoria M1 muniti di serbatoio in plastica non omologati ai sensi della direttiva 2000/8/CE,

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delle Case costruttrici che hanno presentato, a questo Ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

@III. Circolare (Min. trasp.) 8 maggio 2003, n. 2/2003/APC, prot. n. 1557: Servizi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada mediante autobus

Premessa

In data 1 gennaio 2003 è entrato in vigore l'accordo interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto viaggiatori con autobus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L. n. 321 del 26 novembre 2002.

Il predetto accordo è stato sottoscritto dall'Unione Europea e dai seguenti Paesi: Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 28, l'entrata in vigore dell'Accordo interbus ha effetto per tutte le Parti contraenti che hanno ratificato l'accordo stesso che attualmente sono la Repubblica Ceca, la Comunità Europea, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Bulgaria.

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Le disposizioni contenute nell'accordo in questione sostituiscono le disposizioni in materia contenute negli accordi conclusi tra le Parti contraenti, e, quindi, per quel che concerne l'Italia in quelle contenute negli accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e i suddetti Stati.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della nuova normativa di riferimento per l'effettuazione dei servizi occasionali, aventi come destinazione la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Bulgaria, corre l'obbligo di fornire alle imprese di trasporto di viaggiatori italiane nonché ai competenti organi di controllo le necessarie direttive e chiarimenti derivanti dall'applicazione dell'accordo interbus.

Nel contempo, stante l'incidenza della nuova normativa in materia si ravvisa la necessità di modificare la circolare n. 11 del 18 settembre 2002 emanata da questa Direzione Generale dell'autotrasporto di persone e cose che, pertanto, è da considerarsi abrogata e sostituita dalla presente.

Le imprese di trasporto in conto terzi stabilite in territorio italiano per effettuare i servizi di trasporto di cui all'oggetto devono avere a bordo degli autobus che utilizzano per tali servizi la documentazione di seguito indicata.

1) Servizi occasionali internazionali con destinazione Paesi comunitari (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia).

Nell'effettuazione di servizi occasionali internazionali e di servizi in regime di cabotaggio che abbiano come destinazione i Paesi comunitari o che prevedano il transito nei territori di tali Paesi, le imprese stabilite in territorio italiano devono avere a bordo degli autobus una copia conforme della licenza comunitaria (Mod. 715) e il documento di controllo, foglio di viaggio (Mod. 700 AP2).

1.1) Copia conforme della licenza comunitaria

È rilasciata dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi statistici, secondo le modalità di cui alla circolare n. 38 del 9 dicembre 1998. Può essere richiesta solo dopo aver ottenuto da questa Unità Operativa l'originale della licenza comunitaria. Ad integrazione della suddetta circolare si precisano le modalità con cui le imprese devono richiedere la variazione o la sostituzione della licenza comunitaria.

1.1.1) Variazione della licenza comunitaria

In caso di cambio di sede o di indirizzo dell'impresa titolare o quando debba procedersi alla correzione della denominazione della ragione sociale riportata sulla licenza comunitaria l'impresa titolare è tenuta a presentare apposita istanza, utilizzando il modello riprodotto in All. 1, con l'indicazione della nuova sede o del nuovo indirizzo ovvero dell'esatta denominazione dell'impresa.

Alla domanda dovrà essere allegato l'originale della licenza comunitaria, che è restituito all'impresa titolare dopo l'avvenuta variazione. Si rammenta che, successivamente alla variazione avvenuta sull'originale della licenza comunitaria, le medesime modifiche devono essere richieste ai competenti Uffici provinciali della ex M.C.T.C., per aggiornare le copie conformi della licenza comunitaria in loro possesso.

1.1.2) Sostituzione della licenza comunitaria

Nell'ipotesi in cui l'impresa titolare di una licenza comunitaria modifichi, per qualunque motivo, la propria ragione sociale è necessario che venga ripresentata una nuova richiesta di licenza comunitaria da parte del nuovo soggetto giuridico secondo le modalità di cui all'allegato modello di domanda (All. 2). Unitamente alla nuova richiesta di licenza comunitaria deve essere trasmessa l'originale della licenza comunitaria rilasciata in precedenza all'impresa oggetto di...

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