Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine879-885

Page 879

@I. Circolare (Min. trasp.) 28 luglio 2003, Prot. n. 2979M368. Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1. Variazione del numero dei posti dei veicoli in circolazione della categoria N1

Com'è noto, con la recente circolare n. 4210M368 del 19 dicembre 2002 sono state regolamentate talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, a norma dell'art. 78 del codice della strada.

A seguito di richieste di chiarimenti si è ritenuto opportuno precisare alcuni dei contenuti della citata circolare, riproposta di seguito in una nuova stesura.

Con le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell'11 novembre 1998, è stata disciplinata l'ammissibilità tecnica per il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione tra le categorie M1 ed N1.

La presente circolare, sollecitata dai numerosi quesiti posti dagli Uffici provinciali e dai costruttori dei veicoli, è finalizzata a riordinare e razionalizzare le disposizioni precedentemente emanate ed a fornire disposizioni integrative alle citate circolari, riproposte in una stesura aggiornata che tiene anche conto delle implicazioni sull'argomento derivanti dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

In merito, si osserva, preliminarmente, che la classificazione dei veicoli in categorie avviene in base alle loro caratteristiche costruttive.

La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata dal costruttore al momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore ne attesta la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero, laddove previsto, alle norme nazionali.

L'appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue, quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziali a seconda della categoria d'appartenenza dei veicoli.

Com'è noto, l'elenco delle direttive particolari applicabili alle diverse categorie dei veicoli è riportato nella direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE).

Ne consegue, in linea di principio, che l'inquadramento in una categoria diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti per la categoria nella quale è richiesto l'inquadramento.

Tale conformità, per quanto sopra riportato, deve essere attestata dal costruttore del veicolo in maniera diretta, con apposito nulla osta alla modifica, ovvero con l'attestazione che il veicolo è reso conforme ad un tipo di veicolo già omologato.

[1] Si rammenta, per completezza di informazione, che le citate direttive, finalizzate all'omologazione dei veicoli:

definiscono gli stessi veicoli in base alla seguente classificazione:

- categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t;

individuano per i veicoli di categoria M1 ed N1 i diversi tipi di carrozzeria.

I soli veicoli di categoria M1, con carrozzeria «AF» multiuso, possono essere classificati nella categoria N1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili, dove per accessibili s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino «accessibili», il costruttore ne deve impedire materialmente l'uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.

b) P - (M+N68) › N 68 con

P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

M = massa in ordine di marcia (tara);

N = numero dei posti escluso quello del conducente.

Ciò premesso, in merito all'ammissibilità tecnica del cambio di categoria da M1 ad N1, si individuano due fattispecie di richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a seconda del tipo di modifiche apportate al veicolo originario.

La prima riguarda modifiche sostanziali della carrozzeria portate del veicolo o delle strutture resistenti, la cui ammissibilità è subordinata, a norma dall'articolo 236, comma 2, lettera h), del Regolamento di esecuzione del codice della strada, al nulla osta del costruttore del veicolo.

La competenza per tale tipo di operazione è dei Centri prova autoveicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

L'ammissibilità tecnica dell'operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l'omologazione dei veicoli in vigore all'atto della richiesta, limitatamente agli aspetti interessati dalle modifiche apportate.

La seconda concerne modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l'allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico).

La competenza per tale tipo di operazione è degli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

La presente circolare è finalizzata a disciplinare la seconda delle due predette fattispecie e distingue i casi seguenti.

  1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 a condizione che, per quest'ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione nazionale di riferimento.

    L'operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento.

    La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria, il numero e l'ubicazione delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena cinematica. È appena il caso di osservare che piccole variazioni delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano il concetto di morfologia del veicolo. Non è richiesto che il veicolo oggetto di cambio di destinazione abbia carrozzeria «AF» multiuso. Al veicolo modificato deve essere attribuita una massaPage 880 complessiva pari al valore minore tra la massa complessiva del veicolo originario in categoria M1 e quella del veicolo assunto a riferimento. Inoltre, nell'inquadramento nella categoria N1, l'eventuale massa rimorchiabile del veicolo originariamente in quadrato in categoria M1, va confermata per il veicolo trasformato secondo la tabella seguente:

    Veicolo M1 originario Veicolo N1 di riferimento Veicolo N1 trasformato
    > Massa rimorchiabile Massa rimorchiabile attribuibile
    1 0 N‹sub›1R‹/sub› 0
    2 M‹sub›1R‹/sub› 0 0
    3 M‹sub›1R‹/sub› N‹sub›1R‹/sub› Valore minore tra M‹sub›1R‹/sub› e N‹sub›1R‹/sub›

    M1R: Massa rimorchiabile del veicolo M1 originario.

    N1R: Massa rimorchiabile del veicolo N1 dotato di omologazione presa a riferimento.

    Per quanto sopra definito sarà quindi possibile attribuire al veicolo trasformato una massa rimorchiabile solo nel caso di trasformazione individuato al punto 3 della tabella.

    Quanto sopra deriva dal fatto che nel primo caso il veicolo trasformato non dispone nemmeno originariamente come M1 di una massa rimorchiabile e quindi è ragionevole presupporre che esso sia costruttivamente inidoneo a rimorchiare.

    L'ammissibilità tecnica dell'operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali per l'omologazione dei veicoli in categoria N1 in vigore all'atto dell'omologazione di riferimento.

    Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura del costruttore o a cura del suo legale rappresentante, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata, che:

    - indichi l'omologazione nazionale di riferimento alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, nell'allestimento in categoria N1, è ricondotto;

    - certifichi la rispondenza di cui al quarto capoverso del presente paragrafo.

    In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell'art. 78 del c.d.s. (si applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l'altro, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi, se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione riportata nel richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE, che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) della parte in riquadro.

    Fino al 31 dicembre 2003 e non oltre, per le richieste di cambio di categoria si può ancora far riferimento ad una omologazione limitata per piccola serie.

    Si consente che il detentore dell'omologazione limitata possa procedere alla modifica del veicolo omologato originariamente in categoria M1, sia direttamente sia attraverso officine dallo stesso formalmente autorizzate, in tal caso il detentore dell'omologazione limitata dovrà esplicitamente assumersi la responsabilità sulla esecuzione dei lavori fatti dalle officine da egli autorizzate. In relazione alla massa complessiva vale quanto riportato al primo capoverso del presente paragrafo.

    Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere fornito, a cura dell'allestitore, oltre alla documentazione di rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico incaricato, che:

    - certifichi...

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