Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine359-361

Page 359

@I. Circolare (Min. trasp.) 12 febbraio 2003. MOT3/551/M310: Esami di teoria per il conseguimento della patente di guida

Premesse

L'art. 121, sesto comma, del codice della strada consente che l'esame per il conseguimento delle patenti di guida di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa, se dotata di locali riconosciuti idonei allo scopo.

Tale facoltà, rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, va esaminata, anche secondo quanto affermato dalla II Sezione del Consiglio di Stato con parere reso il 28 aprile 1999, tenuto conto della compatibilità tra le richieste che pervengono agli Uffici e la disponibilità dei funzionari esaminatori.

L'esigenza di garantire, su tutto il territorio nazionale, omogeneità di procedure atte ad assicurare alle sedute di esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza, impone di regolamentare in via transitoria la materia come in appresso specificato. Il carattere transitorio della presente circolare è motivato dalla previsione di una completa riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli esami di teoria caratterizzata dall'utilizzo estensivo delle tecnologie informatiche.

  1. Disposizioni operative per esami di patente di categoria A e B

    Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria A e B possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.

    Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per trentasei candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.

    A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta.

    Sedute «miste» pomeridiane con numero maggiore di esami di guida potranno essere concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria sia svolta - congiuntamente e nella medesima aula d'esame - da due esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d'esame, e che sia richiesta per quarantotto candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi. Anche nella presente fattispecie ogni autoscuola dovrà presentare non meno di sei candidati.

    In relazione alle specifiche esigenze organizzative degli uffici, nel caso di richiesta di sedute esterne antimeridiane (08.00 - 14.00) - ferme restando le altre condizioni sopra definite - il numero complessivo di candidati viene portato rispettivamente a quarantotto (in abbinamento a quattro guide) nel caso di esaminatore unico ed a settantadue (in abbinamento a dodici guide) nel caso di doppio esaminatore.

    Sia in caso di esaminatore unico sia il doppio esaminatore, sia per le sedute pomeridiane che per quelle antimeridiane, la distribuzione dei candidati in ciascun turno d'esame di teoria dovrà essere conforme ai verbali trasmessi dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

  2. Disposizioni operative per esami di patente di categorie superiori

    Gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di categoria B+E, C, C+E, D e D+E possono essere svolti sia presso la sede degli Uffici Provinciali, sia presso le sedi esterne di cui al successivo punto 3.

    Le sedute esterne pomeridiane potranno essere concesse qualora vengano richieste per dodici candidati provenienti da un minimo di tre ad un massimo di cinque autoscuole appartenenti a titolari diversi; ogni autoscuola dovrà presentare non meno di due candidati.

    A dette sedute esterne di teoria potranno essere abbinati - ove richiesto - esami di guida nel limite di due per seduta.

    Le autoscuole che, per ciascuna di due sedute esterne consecutive, presentino agli esami di teoria un numero di allievi inferiore del 20% rispetto al numero prenotato, non potranno richiedere sedute esterne all'Ufficio Provinciale per due mesi.

  3. Sede d'esame

    Per sede esterna degli esami di teoria per il conseguimento...

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