Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine261-271

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@I. Circolare (Min. Trasp.) 10 gennaio 2003, Prot. n. 118/M360. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Sportello Telematico dell'automobilista in regime di contestualità

Com'è noto, a decorrere dal 16 dicembre 2002 è entrata a regime la procedura S.T.A. secondo il criterio della contestualità, con esclusione delle sole operazioni relative alla prima immatricolazione dei veicoli ed alla relativa iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

L'attento monitoraggio che questo Dipartimento ha condotto in queste ultime settimane, e che continua tuttora costantemente a svolgere, ha evidenziato la sussistenza di talune difficoltà applicative della procedura, rispetto alle quali si rende quindi necessario adotare interventi correttivi che perseguono lo scopo di assicurare la piena opeatività di questa prima fase di attuazione, in previsione della definitiva messa a regime dell'intero sistema.

Pertanto, facendo seguito alle istruzioni già impartite con circolare prot. n. 4145/M360 dell'11 dicembre 2002, si dispone quanto segue.

In via del tutto provvisoria ed eccezionale, e sino a nuove istruzioni:

- resta sospesa l'applicazione del paragrafo F) e del secondo punto del secondo capoverso del paragrafo G) («se per qualsiasi ragione...») della circolare prot. n. 4145/M360 dell'11 dicembre 2002;

- il paragrafo A) della medesima circolare è sostituito dal seguente, nel quale sono state evidenziate in grassetto le modifiche apportate.

A) Operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura S.T.A. in regime di contestualità.

Alla presente circolare si allega una tabella riepilogativa (All. 1) che tiene conto dello stato di operatività che verrà a determinarsi a decorrere dal 16 dicembre p.v., in relazione alle seguenti operazioni:

- prime immatricolazioni;

- rinnovi di mmatricolazione;

- aggiornamenti delle carte di circolazione.

Per ciascuna operazione, contraddistinta dal relativo codice, la tabella indica chiaramente quelle che debbono essere espletate con procedura S.T.A., quelle che continuano ad essere espletabili con procedura «Prenotamotorizzazione» (senza stampa on line) e quelle riservate agli Uffici della motorizzazione con procedura di stampa batch o con procedura di stampa on line.

Al riguardo si evidenzia:

- laddove dalla predetta tabella risulta che singole operazioni sono espletabili sia con procedura S.T.A. sia con procedure di stampa batch o on line da parte degli Uffici della motorizzazione, l'indicazione va interpretata nel senso che le procedure di stampa batch o on line sono applicabili solo quando il sistema non consente il buon esito della procedura S.T.A., così come chiarito nel successivo punto 2) del presente paragrafo;

- l'esclusione, dall'ambito delle operazioni espletabili con procedura S.T.A., delle immatricolazioni, delle reimmatricolazioni e dei passaggi di proprietà che necessitino l'annotazione dell'usufrutto, in quanto le procedure telematiche A.C.I. non consentono la gestione di «codice formalità 26»; in tal caso, resta tuttavia applicabile la procedura «Prenotamotorizzazione».

Si sottolinea, inoltre che:

1. le operazioni ricadenti nella procedura S.T.A., il cui iter sia stato avviato prima del 16 dicembre 2002 e non sia stato ancora concluso entro la medesima data (es.: immatricolazioni per le quali non sia stata ancora emessa la carta di circolazione «definitiva»), debbono necessariamente essere condotte a termine secondo le modalità previgenti;

2. se, per ragioni di discordanza dei dati contenuti contenuti negli archivi del C.E.D. della Motorizzazione e del P.R.A., ovvero in caso di eventuali impedimenti di natura tecnica, il sistema inibisce il buon esito di una operazione espletabile con procedura S.T.A., la stessa va effettuata secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002. In tal caso, pertanto, non può trovare applicazione il criterio della contestualità tra operazioni di motorizzazione ed operazioni di pubblico registro automobilistico.

Se si realizza l'ipotesi di cui al precedente punto 2):

- il titolare dello studio di consulenza, abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A. può:

a) richiedere presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione l'espletamento dell'operazione, producendo la dichiarazione il cui prototipo è allegato alla presente circolare (all. 2), nonché - presso il P.R.A. - l'espletamento della connessa formalità di pubblico registro automobilistico; ovvero

b) provvedere alla stampa del documento di circolazione mediante procedura «Prenotamotorizzazione con stampa remota» nonché alla emissione del relativo certificato di proprietà secondo le procedure previgenti. Anche in tal caso, la documentazione cartacea da presentare successivamente al competente Ufficio della Motorizzazione deve comprendere la dichiarazione di cui all'allegato 2 alla presente circolare.

- se l'operazione S.T.A. è stata richiesta direttamente dall'utente interessato, ovvero per il tramite di uno Studio di consulenza non abilitato all'utilizzo della procedura S.T.A., ad uno sportello S.T.A. istituito presso un Ufficio della Motorizzazione, quest'ultimo effettua le operazioni di motorizzazione secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002 e rilascia una attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l'espletamento dell'operazione stessa con procedura S.T.A. Detta attestazione consente all'utente o allo Studio di consulenza interessato di poter effettuare presso il P.R.A. la correlata operazione di pubblico registro automobilistico secondo le modalità previgenti al 16 dicembre 2002.

Si ritiene opportuno, infine, precisare le modalità operative applicabili nelle ipotesi, abbastanza frequenti, di duplicazione della carta di circolazione deteriorata per la quale venga richiesto anche l'aggiornamento per trasferimento della proprietà del veicolo.

In tal caso, si tratta di porre in essere due distinte operazioni, delle quali l'una (duplicazione del documento) non rientra nelle formalità S.T.A. e l'altra (passaggio di proprietà) è realizzabile esclusivamente con procedura S.T.A. Di conseguenza, dette operazioni non solo non possono essere espletate congiuntamente ma occorre anche che sia rispettata la seguente sequenza:

- va anzitutto effettuato il passaggio di proprietà con procedura S.T.A., con conseguente emissione del tagliando di aggiornamento e del certificato di proprietà, previo pagamento delle relative imposte e diritti;

- successivamente, può essere richiesto all'Ufficio della Motorizzazione l'emissione del duplicato a nome del nuovo proprietario, previo pagamento della corrispettiva tariffa e senza necessità di emissione di un nuovo certificato di proprietà;

- sul duplicato della carta di circolazione, nelle righe descrittive, dovrà essere annotata la dicitura "Omessi i precedenti proprietari" e/o annotata la precedente destinazione d'uso.

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@II. Circolare (Min. Trasp.) 3 gennaio 2003, Prot. n. 4207/M361. Circolare prot. n. 3219/M361 del 30 settembre 2002. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dall'1 ottobre 2002, dei veicoli non conformi alle direttive n. 2000/3/CE (cinture di sicurezza verifica lunghezza e sistemi di ritenuta bambini), 95/54/CE (compatibilità elettromagnetica). Aggiornamento del prospetto relativo alle case costruttrici che hanno richiesto ed ottenuto la deroga

Successivamente alla emanazione della circolare prot. n. 3219/M361 del 30 settembre 2002 sono pervenute a questa Sede ulteriori domande di deroga. Nell'accogliere le relative istanze si è provveduto ad aggiornare il prospetto indicato in oggetto, che si trasmette in sostituzione di quello già inviato in allegato alla circolare citata.

(Si omettono gli allegati)

@III. Circolare (Min. Trasp.) 2 gennaio 2003, Prot. n. 01/M368. Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.

In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B 041 del 6 maggio 1999, si ribadisce quanto segue.

L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine.

La visita e prova effettuata dell'Ufficio provinciale del D.D.T., a norma dell'art. 78 del codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell'utente del veicolo.

Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: «Lunghezza massima con portamoto = mm. ...».

@IV. Circolare (Min. Trasp.) 30 dicembre 2002. MOT3/4258/M310: Sede d'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida

Come è noto, l'art. 121, comma 6, del vigente codice della strada rimette alla prudente valutazione dell'Amministrazione la scelta della sede ove svolgere le sedute di esami di teoria per il conseguimento della patente di guida.

A tale proposito - tenuto conto della esigenza di garantire su tutto il territorio nazionale una uniformità di comportamento da parte dei dipendenti Uffici, della perdurante carenza di personale esaminatore, nonché della esigenza di assicurare alle predette sedute di esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza - si dispone che, a far data dal 3 febbraio 2003, le sedute di esame di...

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