Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine175-782

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@I. Circolare (Min. trasp.) 26 novembre 2002, Prot. n. 4708-MOT2/C. Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/C del 15 luglio 2002

Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale.

In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva.

Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE.

Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che:

- le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m, del c.d.s.);

- le ambulanze (comprendendo tra queste le «ambulanze» di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli «autoveicoli di soccorso avanzato» di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le «ambulanze di soccorso per emergenze speciali» di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI);

- i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI);

- gli altri veicoli per uso speciale (con «veicolo per uso speciale» la direttiva intende «i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali»; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti semplici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f) e g) ed all'art. 56, comma 2, punti c) e d) del c.d.s. sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI);

- le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 Knm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI).

Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale:

a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili);

b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse;

c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate;

d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come «unico esemplare»).

Si ritiene opportuno evidenziare che:

- la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito;

- la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale;

- l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI.

La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15 luglio 2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrasto con le prescrizioni del C.d.s. o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate.

La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente «l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore» e «la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili».

@II. Circolare (Min. trasp.) 25 novembre 2002, Prot. n. 3748/M343. Patente internazionale di guida. Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968

Sono in corso di distribuzione gli stampati di patente internazionale di guida, realizzati conformemente al modello riportato all'allegato 7 della Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968.

Il nuovo modello, denominato Mod. TT 26 (e non più 26 CTD), si compone, come il precedente, di quattro pagine esterne e di una serie di fogli centrali, riportanti la traduzione, in varie lingue, delle diverse categorie di patente, con l'indicazione, per ciascuna, delle caratteristiche dei veicoli che è possibile condurre. Inoltre è prevista una parte, in calce, in cui è possibile l'annotazione di «Condizioni restrittive di utilizzazione», per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti previsti per la guida, nonché le sottocategorie. In particolare, l'annotazione delle sottocategorie va effettuate apponendo un asterisco in corrispondenza della categoria; l'asterisco deve essere poi nuovamente apposto nella parte inferiore relativa alle condizioni restrittive di utilizzazione, dove bisogna riportare «limitata alla conduzione di ...», scrivendo di seguito la dicitura che identifica la sottocategoria, secondo la direttiva n. 91/439/CEE. Ad esempio, per il titolare di categoria C1, verrà scritto: «limitata alla conduzione di autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg»; per il titolare di categoria A1, «limitata alla conduzione di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima non superiore a 11 kW».

Sul frontespizio vi è un apposito spazio concernente il numero della patente internazionale. Il numero da attribuire al documento, al momento del suo rilascio, è quello della marca operativa appostaPage 176 dagli Uffici periferici sulla richiesta presentata dall'utente, sul modello TT 746.

La nuova patente internazionale, conforme alla Convenzione di Vienna, non ha più validità di un anno, bensì di tre anni. Qualora però all'atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la patente internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente nazionale.

Si precisa che l'art. 41, par. 5, della citata Convenzione stabilisce che la patente internazionale può essere rilasciata solo al possessore di patente nazionale, quindi emessa in Italia.

Gli stampati di patente internazionale precedentemente in uso (conformi alla Convenzione di Ginevra, 1949) non dovranno essere più rilasciati, una volta pervenuti quelli nuovi.

Per il rilascio della patente internazionale di guida è necessario presentare la seguente documentazione:

- mod. TT 746, compilato in tutte le sue parti;

- patente di guida in visione e una fotocopia della stessa, da vistare e trattenere agli atti dell'ufficio;

- due fotografie formato tessera, una da apporre sulla patente internazionale, l'altra, legalizzata, da trattenere agli atti dell'ufficio. Per la legalizzazione della fotografia, per cui non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella circolare prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001, punto O);

- versamento di euro 10,33 su c/c n. 4028;

- versamento di euro 5,16 su c/c n. 9001.

Sul documento deve essere apposta una marca da bollo di euro 10,33 da annullare nei modi di rito.

Restano confermate le altre disposizioni già impartite in materia di permessi internazionali di guida.

(Si omette l'allegato)

@III. Circolare (Min. trasp.) 21 novembre 2002, Prot. n. 4043-MOT2/C. Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas naturale metano (CNG): omologazione dei veicoli, dei componenti ed installazione

Premessa

In relazione all'adozione del regolamento ECE/ONU n. 110, concernente l'omologazione dei veicoli alimentati con gas naturale e dei relativi componenti dell'impianto di alimentazione dei veicoli a motore, si ritiene opportuno emanare le necessarie prescrizioni tecniche al fine di consentire l'installazione sui veicoli a motore dei componenti omologati secondo il suddetto regolamento, nonché chiarire le modalità di applicazione di tali disposizioni internazionali nell'ambito dell'omologazione dei veicoli.

Al fine di una corretta interpretazione della presente circolare, si rammenta che l'applicazione della norma internazionale sopra citata ha carattere facoltativo e che quindi la stessa può essere applicata a richiesta del costruttore del componente specifico o del veicolo; fanno eccezione alcuni casi, sotto specificati, in cui la norma risulta invece obbligatoria.

Si è ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione della circolare n. 32 del 26 marzo 1998 per quanto riguarda gli impianti a gas naturale senza alterarne sostanzialmente il contenuto, se non per quanto riguarda alcune prescrizioni.

Si evidenzia inoltre che le disposizioni del regolamento internazionale presentano significative differenze...

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