Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 31 maggio 2004, Prot. n. 2111-2303/ M340. Conversione di patenti di guida. ARGENTINA.

Come segnalato da numerosi Uffici Provinciali di questo Dipartimento, l'applicazione dell'accordo sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Argentina, entrato in vigore il 17 febbraio 2004 (cfr. circ. prot. 543/M340 del 16 febbraio 2004), ha comportato una serie di problemi, legati principalmente all'esistenza di documenti di guida argentini riportanti categorie non presenti nelle tabelle di equipollenza, allegate al testo di intesa bilaterale.

Le competenti Autorità argentine hanno comunicato che fino a qualche anno fa nella provincia di Buenos Airea venivano rilasciate categorie diverse rispetto a quelle presenti nelle tabelle di equipollenza e pertanto verranno al più presto fornite a questo Dipartimento le notizie tecniche necessarie per integrare dette tabelle.

Nelle more della definizione della procedura prevista dall'art. 12 per la modifica dell'accordo, codesti uffici procederanno alla conversione delle patenti argentine che riportano una categoria non prevista dalle tabelle, richiedendo al conducente un'attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica Argentina, presente in Italia, che riporti l'indicazione dei veicoli che è possibile condurre con quella categoria.

Sarà poi cura di codesti Uffici individuare la categoria italiana che è possibile rilasciare per conversione.

Si ricordano gli indirizzi a cui rivolgersi: Sezione Consolare della Repubblica Argentina in Roma - Via Veneto, n. 7 - 00187 Roma, tel. 06-42870023; 06-42016021 - fax 06-483586.

Per le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano - Corso Venezia, n. 9 - 20121 Milano, tel. 02-77729420/29/30fax 02-77729444.

Per le Regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna.

Si fa presente che in Argentina, in caso di conseguimento di patente di categoria superiore a quella posseduta (estensione), viene emessa una patente di guida in aggiunta a quella già in possesso del conducente, il quale risulta titolare di due documenti di guida sino alla successiva scadenza, occasione in cui viene emessa una sola patente che include tutte le categorie conseguite. All'atto della conversione sarà necessario ritirare tutte le patenti in possesso del richiedente.

Il passaporto argentino non costituisce un documento di identità personale ma soltanto un «documento di viaggio». Pertanto codesti Uffici si asterranno dal richiedere detto documento per identificare i richiedenti la conversione di patente argentina.

Inoltre si comunica che nella Provincia di Santa Fè le patenti di guida riportano sia il cognome del padre e della madre del titolare. Si raccomanda quindi particolare attenzione per l'indicazione del cognome da annotare sulla patente italiana.

Saranno fornite nuove istruzioni operative non appena sarà conclusa la procedura per l'integrazione dell'accordo.

@II. Circolare (Min. trasp.) 28 maggio 2004, Prot. n. 122/D. T.T.: Immatricolazione di veicoli nuovi di fabbrica ovvero già immatricolati, provenienti da uno Stato membro.

Si fa seguito alla circolare n. 1059/M362 del 16 marzo 2004, per integrarne i contenuti in relazione ai primi risultati del monitoraggio sull'andamento dell'attività e sulla risposta del territorio, sia lato uffici periferici dell'Amministrazione, che lato operatori del settore.

Preliminarmente si precisa che alla presente, che si limita ad apportare contenute integrazioni al testo della vigente circolare, seguirà a breve un'ulteriore disposizione modificativa, relativamente ad aspetti di natura tecnica e procedimentale.

In relazione all'esigenza di fornire comunque uno strumento operativo sempre più compleso ed efficace, si sottolinea che, è in elaborazione una circolare quadro che abrogherà tutte le precedenti disposizioni in materia, fornendo un testo unico di riferimento.

Ciò avverrà a seguito dell'entrata in vigore della procedura di sportello telematico anche per la fattispecie di cui si tratta e del completamento della funzionalità «prenotanazionalizzazioni», attualmente in fase di perfezionamento da parte del CED, nonché, tenendo conto dell'ulteriore monitoraggio che sarà effettuato sulla operatività.

Premesso quanto sopra si dispone la seguente integrazione alla circolare in oggetto:

- Al paragrafo Procedure di immatricolazione, al punto A, dopo la lettera b) è inserito il seguente periodo:

c) nell'Ufficio periferico DTT nella cui giurisdizione territoriale è ubicata la sede di un soggetto di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264 al quale è affidata la pratica di immatricolazione, qualora anche una sola delle condizioni previste ai precedenti punti a) e b) si realizzi in una provincia geograficamente limitrofa a quella in cui il detto soggetto ha la propria sede.

Si precisa che per sede della Società che commercializza i veicoli si intende la sede legale della Società stessa o la sede commerciale; eventuali sedi secondarie o unità locali saranno considerate alla stregua delle prime esclusivamente se si tratta di sedi operative dotate di deposito dei veicoli, adibite al commercio e risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio

.

Si raccomanda a tutti gli uffici la tassativa applicazione delle disposizioni emanate.

@III. Circolare (Min. trasp.) 26 maggio 2004, Prot. n. 1768-MOT2/C. Dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi.

In relazione a vari quesiti, con i quali sono stati chiesti pareri circa le condizioni da osservare per l'installazione dei dispositivi in oggetto sugli autotelai destinati ad essere attrezzati quali trattori per semirimorchi, si ritiene opportuno riesaminare ed aggiornare le disposizioni impartite con la circolare prot. 1621.4230.0-B-046 del 26 luglio 1995.

Si rammenta preliminarmente che i dispositivi di attacco meccanico dei trattori per semirimorchi comprendono: le ralle e le loro piastre di appoggio oppure le ralle con le relative piastre integrate, oppure le ralle con supporti ancorati direttamente al telaio. L'omologazione di tale tipi di dispositivi è disciplinata dalla direttiva 94/20/CE.

Essi:

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a) possono costituire parti integranti, se installati fin dall'origine, di trattori per semirimorchi. L'omologazione di un trattore per semirimorchi prevede di norma, in alternativa, una o più tipi di piastre di appoggio ed una o più tipi di ralle, compatibili con le caratteristiche strutturali e geometriche del veicolo;

b) possono essere installati su un autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi, ovvero su di un trattore per semirimorchi in sostituzione dei dispositivi già presenti, se ne è garantita la compatibilità con le caratteristiche strutturali e geometriche del veicolo.

Si fa osservare che le condizioni, che permettono il corretto abbinamento tra veicoli e dispositivi di attacco meccanico, interessano sostanzialmente quattro parametri, i primi due di natura strutturale e gli altri due di natura geometrica:

- D = forza teorica di riferimento per la forza orizzontale tra il veicolo trattore ed il semirimorchio;

- U = carico verticale massimo ammesso dalla ralla; - G = valore dell'avanzamento della ralla rispetto all'asse posteriore che può comprendere un intervallo di valori (min÷max);

- H = altezza della ralla (min÷max). A tale proposito si rammenta che sulla targhetta di identificazione, posta su ogni ralla e piastra (se omologata separatamente) sono riportati, oltre ovviamente al tipo ed al numero di omologazione delle stesse, anche i valori dei parametri D ed U inerenti gli specifici tipi di dispositivo.

Premesso quanto sopra esposto si evidenzia che qualunque trattore per semirimorchi o autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi è o deve essere dotato di dispositivi di attacco meccanico omologati, caratterizzati da valori di D ed U, compatibili con i valori dei corrispondenti parametri attribuiti in fase di omologazione al veicolo e rispondenti ai valori G ed H prescritti per lo stesso veicolo.

È opportuno, anche rammentare che:

- un trattore per semirimorchi omologato è evidentemente dotato fin dall'origine di piastra di appoggio e di ralla rispondenti alle prescrizioni di cui al punto precedente. In questo caso non è prevista alcuna operazione di verifica dell'idoneità dei tipi di dispositivi, né della loro corretta installazione, in quanto essi risultano parti del veicolo verificate in fase di omologazione dello stesso;

- un autotelaio destinato ad essere attrezzato quale trattore per semirimorchi deve essere oggetto di installazione di piastra di appoggio e di ralla, rispondenti alle stesse prescrizioni citate nel punto precedente. In questo caso è invece richiesta l'operazione di verifica della idoneità dei tipi di dispositivi e della loro corretta installazione; analoga operazione di verifica è prevista nel caso di sostituzione dei dispositivi di...

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