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@I. Circolare (Min. trasp.) 17 settembre 2004, Prot. n. 846/US2/I. L. 350/03: Pagamento on line dei corrispettivi. Determinazione della data di avvio delle nuove modalità di pagamento.

Come è noto l'articolo 4, commi 171 e 172, della L. 350/03 (Legge Finanziaria 2004) dispone che:

171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste Italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.

172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni già previste dal servizio universale

.

Al fine di dare concreta attuazione alla citata disposizione di legge, il Dipartimento dei trasporti terrestri ha stipulato in data 22 marzo 2004, con Poste Italiane Spa, la Convenzione di cui al suddetto comma 171, approvata con successivo D.M. 11T del 3 maggio 2004, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto 166/DTT del 12 agosto 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 200 del 26 agosto 2003 è stato approvato il nuovo modello di bollettini per i versamenti sui ccp nn. 9001, 4028, 121012, 551002 e 24927006, disposta la stampa e distribuzione esclusiva da parte di Poste Italiane Spa dei suddetti moduli è rimandata, all'emanazione della presente, la determinazione della data a partire dalla quale sarebbe stato autorizzato il pagamento dei corrispettivi sui conti correnti postali detti per via telematica è consentito il versamento presso gli Uffici Postali soltanto a mezzo dei nuovi modelli di bollettini.

Si dispone quindi che, in prima fase di attuazione della norma citata in oggetto, a partire dal 20 settembre 2004 sarà possibile il pagamento per via telematica dei bollettini sopra indicati all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it soltanto per gli utenti privati, essendo tuttora in corso di perfezionamento una procedura specifica di pagamento telematico per gli utenti professionali.

A partire dalla suddetta data del 20 settembre non sarà più consentito, per i ccp citati, il pagamento presso gli Uffici Postali con moduli di bollettino diversi da quelli approvati nel decreto 166/ DTT. Resta inteso che i bollettini di conto corrente pagati in data anteriore al 20 settembre 2004 saranno accettati dagli Uffici della Motorizzazione e dai CPA anche per operazioni e servizi che saranno resi successivamente a detta data.

Nulla è innovato in merito a norme e procedure per l'accettazione delle pratiche e dei relativi versamenti (i.e.: versamenti cumulativi, etc.) nonché all'erogazione dei servizi da parte degli Uffici.

@II. Circolare (Min. trasp.) 17 settembre 2004, Prot. n. 847/US2/I - File avviso n. 75/2004, L. 350/03: Pagamento on line dei corrispettivi. Determinazione della data di avvio delle nuove modalità di pagamento.

In merito a quanto in oggetto si informa che la data di avvio delle nuove procedure di pagamento è fissata al 20 settembre 2004. Da quella data Poste Italiane Spa non accetterà più, ai propri sportelli, versamenti sui ccp nn. 9001, 121012, 551002 e 24927006 su modelli di bollettino diversi da quelli approvati con DD n. 166/ DTT del 12 agosto 2004 pubblicato su G.U.R.I. n. 200 del 26 agosto 2004.

Come è noto, infatti, i nuovi bollettini sono provvisti di codici a barre indispensabili per le successive operazioni di riscontro pagamenti.

A partire dalla suddetta data del 20 settembre 2004 gli utenti privati potranno utilizzare la modalità di pagamento on line dei suddetti bollettini accedendo all'applicazione disponibile all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it.

La possibilità di pagamento on line è invece temporaneamente preclusa agli operatori professionali.

È essenziale che la procedura di riscontro pagamenti sia effettuata su tutti i versamenti effettuati on line al fine di accertare l'autenticità della ricevuta.

Si aggiungono infine alcune informazioni in risposta di quanto da più parti richiesto negli ultimi giorni: la nuova modalità di pagamento non coinvolge, in questa prima fase di attuazione della norma in oggetto, gli operatori professionali se non per la necessità di utilizzare i nuovi modelli di cui detto. Dal prossimo mese di gennaio 2005, invece, sarà disponibile un adeguato strumento attualmente in corso di definizione anche con il contributo delle associazioni di categoria degli operatori professionali - di supporto al pagamento on line dei corrispettivi. i nuovi modelli di bollettino contengono ancora il campo «codice causale». Si precisa a tal proposito che la compilazione di detto campo è opzionale. nella compilazione dei nuovi modelli di bollettini da parte degli operatori professionali autorizzati al pagamento per conto di terzi non è più necessario aggiungere la dicitura «effettuato per conto di...». Tale dicitura, infatti, alla luce del nuovo layont dei bollettini che comprende due codici a barre di identificazione potrebbe coprire e/o rendere illeggibili detti codici. per i bollettini pagati presso uffici postali, nulla è da considerarsi innovato in tema di norme e procedure per l'accettazione delle pratiche e dei relativi versamenti (i.e.: versamenti cumulativi, etc.) nonché di erogazione dei servizi da parte degli uffici in indirizzo. i bollettini di conto corrente pagati in data anteriore al 20 settembre 2004 saranno accettati dagli Uffici della Motorizzazione e dai cpa anche per operazioni e servizi che saranno resi successivamente a detta data. nel corso della prima fase di attuazione della norma di cui trattasi saranno anche progressivamente installati, presso gli Uffici della Motorizzazione, chioschi di pagamento automatico con moneta elettronica. Detti chioschi rilasceranno ricevute di pagamento non nominative (i.e.: «al portatore») e potranno quindi essere accettate soltanto se presentate da parte di soggetti privati per la richiesta di servizi nel proprio interesse o di soggetti muniti di apposita delega scritta o, infine, di soggetti abilitati al pagamento per conto di terzi e, quindi, muniti di idonea autorizzazione. Ì di tutta evidenza che, al pari dei versamenti effettuati on line, sarà necessario effettuare le procedure di riscontro pagamenti su tutte le pratiche con ricevute rilasciate da chiosco di pagamento automatico. Nella primissima fase di attuazione della nuova metodologia sa-Page 1212ranno installati alcuni dei suddetti chioschi presso i quali è previsto un presidio costante di dipendenti di Poste Italiane al fine di poterne monitorare con cura l'utilizzo. Successivamente si procederà alla distribuzione capillare di dette apparecchiature presso tutti gli Uffici della Motorizzazione.

Si invitano infine gli uffici a consultare il sito istituzionale del Ministero per al lettura, la stampa e la divulgazione della circolare di pari oggetto riguardante l'argomento di cui trattasi.

Per eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie è possibile rivolgersi alla segreteria dello scrivente (06 4158 6650/1) oppure mandare una mail al seguente indirizzo p.danzi@infrastrutturetrasporti.it.

@III. Circolare (Min. trasp.) 15 settembre 2004, Prot. n. 3575/M360. Immissione in circolazione di veicoli oggetto di confisca o facenti parte di massa fallimentare.

Com'è noto a codesti Uffici, da tempo si è posta una questione interpretativa concernente l'immissione in circolazione di veicoli oggetto di confisca o provenienti da massa fallimentare tenuto conto che, nelle more del perfezionamento dell'acquisto, in molti casi i veicoli stessi non risultano rispondenti alle direttive comunitarie vigenti al momento della richiesta di immatricolazione.

Al riguardo, questa sede ha avuto modo di ribadire, anche confortata da pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione non concerne i veicoli già immatricolati in Italia o in un altro Paese della U.E., poiché si tratta di veicoli già dichiarati idonei alla circolazione in base alle norme comunitarie illo tempore vigenti.

Il problema, invece, si è posto con riguardo ai veicoli mai immatricolati, attesa la perentorietà dei termini fissati dalle norme comunitarie in tema di prima immissione in circolazione, che non consentono l'immatricolazione bensì al protrarsi nel tempo delle procedure fallimentari o di confisca e delle successive procedure di alienazione, lo scrivente Dipartimento ha ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio di Stato la questione interpretativa in parola.

Ciò premesso, si porta a conoscenza che il Consiglio di stato ha reso il proprio parere nell'adunanza della Sezione Seconda del 19...

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