Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine627-631

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@I. Circolare (Min. trasp.) 14 maggio 2002, Prot. n. 1823/M360. Applicazione di tende parasole per autocaravan

Diversi Uffici Provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del codice della strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad un'altezza da terra superiore a 2,00 m.

In merito si osserva quanto segue.

L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con decreto ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CEE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore, che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterna dei veicoli al di sopra di 2,00 m di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 del codice della strada, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo.

Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del codice della strada.

@II. Circolare (Min. trasp.) 8 maggio 2002, Prot. n. 1680/M360. Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli

Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.

Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli artt. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.

Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:

1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;

2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

È appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del codice della strada.

@III. Circolare (Min. trasp.) 2 maggio 2002, Prot. n. 1668-MOT2/C. Sostituzione del tipo di motore sugli autobus urbani, suburbani ed interurbani in circolazione

  1. Premessa

    Con circolare n. 68/77 dell'8 novembre 1977 sono state impartite puntuali disposizioni volte a fornire indirizzi uniformi alle procedure relative alle operazioni tecniche di sostituzione del tipo di motore agli autoveicoli che hanno un'anzianità non superiore a 7 anni.

    Ferma restando la piena validità della predetta circolare per tutte le altre categorie di veicoli, pressanti considerazioni di carattere ambientale suggeriscono - limitatamente al settore degli autobus urbani, suburbani ed interurbani già in circolazione - di attivare una deroga provvisoria, quindi limitata ad una precisa scadenza.

    Infatti il crescente fenomeno dell'inquinamento atmosferico, avvertito soprattutto nei centri urbani, evidenzia l'urgente necessità di disporre di veicoli a basso impatto ambientale.

    Il soddisfacimento di tale esigenza ha comportato e sta comportando una radicale rivisitazione dei criteri inerenti la progettazione e costruzione dei motori di autotrazione, circostanza questa che, per la sua evidente complessità, rende il rinnovo del parco circolante meno spedito di quanto sarebbe auspicabile a fini ambientali.

    È dunque necessario, volendo imprimere un'accelerazione al contenimento dell'inquinamento, adottare misure provvisorie - quali quelle di seguito esplicitate concernenti il settore degli autobus - che, integrando il rinnovo del parco circolante, consentano di raggiungere in tempi brevi risultati più incisivi.

    Tenendo conto che il parco autobus adibito a servizio pubblico è costituito, in quantità non marginale, da veicoli con anzianità compresa tra sette e dieci anni, si ritiene che una riduzione signfiicativa del loro carico inquinante possa realizzarsi attraverso la sostituzione del motore, con altro di ultima generazione.

    Considerata la rilevanza del problema e valutate le connesse implicazioni tecniche ed operative, pur confermando in linea generale le disposizioni emanate con la circolare n. 68/77 dell'8 novembre 1977, si ritiene opportuno consentire, in via provvisoria, che possa procedersi alla sostituzione del motore originario di autobus urbani, suburbani ed interurbani in circolazione da non più di dieci anni, con un motore nuovo, alle condizioni sotto specificate.

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  2. Condizioni previste per la sostituzione del motore

    La sostituzione del motore originario può avvenire a condizione che il nuovo motore:

    a) sia della stessa casa costruttrice del motore da sostituire;

    b) abbia lo stesso tipo di ciclo termodinamico (otto o diesel) del motore da sostituire, ovvero diverso, purché il motore sia alimentato con GPL o CNG;

    c) garantiscaun livello di inquinamento conforme alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie per l'omologazione, in vigore al momento della sostituzione. Il nuovo motore, nel caso b) di cui al successivo punto 4 deve essere certificato quale entità tecnica;

    d) sia caratterizzato da valori di potenza e coppia massima non superiori al 30% dei corrispondenti parametri del motore da sostituire.

  3. Caratteristiche conferite all'autobus oggetto delle modifiche

    In relazione all'operazione di sostituzione del motore, disciplinata, come è noto, dall'art. 78 del codice della strada e dall'art. 236 del Regolamento di esecuzione, occorre aggiornare alcune caratteristiche del veicolo figuranti nella carta di circolazione, fra le quali il tipo di motore, la potenza max, la tara e la massa complessiva del veicolo ed il livello delle emissioni sonore emesse a veicolo fermo.

    L'autobus dotato...

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