Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine441-448

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@I. Circolare (Min. Trasp.) 15 marzo 2002, Prot. n. 1096-MOT2/C Modello della scheda di omologazione

Le direttive CE relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riportano di norma, tra gli allegati, il modello della scheda di omologazione che lo Stato membro è tenuto a redigere per il rilascio della relativa omologazione parziale CE.

Viceversa, le seguenti direttive:

- 70/222/CEE targa posteriore;

- 70/388/CEE avvisatore acustico;

- 71/127/CEE specchi retrovisori;

- 74/297/CEE arretramento e collassabilità dello sterzo;

- 73/483/CEE sporgenze esterne;

- 76/114/CEE targhette ed iscrizioni;

- 77/649/CEE campo di visibilità;

- 78/317/CEE sbrinamento e disappannamento parabrezza;

- 78/548/CEE riscaldamento dell'abitacolo;

- 89/297/CEE protezione laterale;

- 92/22/CEE vetri di sicurezza; non riportano la scheda di omologazione bensì un modello da allegare al certificato di omologazione del veicolo.

Per queste direttive la scheda di omologazione, emessa fino ad oggi, si compone dell'allegato al certificato di omologazione del veicolo e, di sovente, di una scheda (estratto della scheda di omologazione del veicolo riportata nella direttiva quadro 70/156/CEE) redatta e firmata dal direttore del Centro prove autoveicoli presso il quale sono state effettuate le relative prove di omologazione.

A tal riguardo, al fine di uniformare i documenti realtivi ai provvedimenti di omologazione, si ritiene opportuno utilizzare in via generalizzata il precitato modello della scheda di omologazione.

Tale modello, riportato in allegato, è composto di una parte I, con i dati relativi al veicolo ed al costruttore, e da una parte II, relativa al verbale di prova.

È pertanto possibile utilizzare ad integrazione dell'allegato prevsito nelle precitate direttive, la scheda di omologazione.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare (Min. Trasp.) 12 marzo 2002, Prot. n. 956/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, della direttiva n. 98/14/CE; prima immatricolazione, a far data dall'1 aprile 2002, dei veicoli non conformi alle direttive . 98/12/CE (frenatura), 2001/27/CE (emissioni inquinanti)

Dal 1º aprile 2002, data di entrata in vigore delle direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo di immatricolare per la prima volta talune categorie di veicoli rispondenti alle direttive medesime sulla base del prospetto che segue:

Direttiva 98/12/CE; Argomento: Frenatura; Categorie veicoli: M, N, O

Direttiva 2001/27/CE; Argomento: Emissioni motori diesel a gas (gpl e gn); Categorie veicoli: M2, M3, N1, N2, N3.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione oltre la data del 31 marzo c.a. anche dei veicoli omologati non conformi alle direttive sopra indicate.

In merito, si evidenzia, che la deroga per l'immatricolazione dei veicoli «fine serie», oggetto della presente deroga è concessa secondo il criterio previsto nell'allegato XII alla direttiva 98/14/CEE parte B punto 2.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1º aprile 2002, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformaizoni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delle Case costruttrici che hanno presentato, a questo ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

(Si omettono gli allegati)

@III. Circolare (Min. Trasp.) 4 marzo 2002, Prot. n. 916/MOT2/F. Enti ed Organizzazioni accreditati ai sensi del D.M. 15 maggio 1997 (C.F.P. - A.D.R.)

Si comunica che questa Amministrazione ha predisposto l'elenco degli Enti ed Organizzazioni accreditati ai sensi del D.M. 15 maggio 1997, per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada C.F.P. - A.D.R., aggiornato al 28 febbraio 2002.

Lo stesso potrà essere reperito su Internet al sito: http:www.trasportinavigazione.it

(Si omette l'allegato)

@IV. Circolare (Min. Trasp.) 28 febbraio 2002, Prot. n. 796/M360. Sportello telematico dell'automobilista. Pagamento delle imposte di bollo e delle tariffe dovute per le operazioni in materia di motorizzazione (legge 870/1986)

L'Automobile Club d'Italia - Direzione Centrale Servizi delegati (D.S.D.) ha chiesto a questa sede, con nota del 21 febbraio u.s., di consentire agli uffici provinciali del medesimo ente, che gestiscono il PRA e che hanno attivato lo sportello telematico dell'automobilista, di avvalersi di versamenti prepagati per la corresponsione delle imposte di bollo e delle tariffe dovute per le operazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

A tale riguardo, nel segnalare che nulla osta all'accoglimento della predetta richiesta, si fa presente che nel caso di specie trovano applicazione le istruzioni già impartite sull'argomento con circolare n. 81/1992 del 21 maggio 1992, il cui paragrafo f) testualmente prescrive:

I soggetti abilitati in base alle disposizioni vigenti possono chiedere agli Uffici periferici della M.C.T.C. che sia loro accordatoPage 442 il nullaosta ad effettuare versamenti, in c/c postale, dei diritti di spettanza della M.C.T.C. e delle imposte di bollo, intestando i versamenti a loro nome e aggiungendo all'attestazione dei versamenti stessi, prima di presentare la domanda per l'operazione che interessa, (a macchina, a stampatello o con timbro ad inchiostro indelebile) l'indicazione "per conto di ..." con la precisazione delle generalità della persona fisica o dell'Ente o organizzazione alla quale è riferibile il versamento. I soggetti che ricorrono a tali modalità di pagamento non possono utilizzare postagiro a carico del proprio c/c postale, in quanto, essendo il versamento riferito a terzi, non è ammessa tale forma di utilizzo del c/c postale individuale.

Il Direttore dell'Ufficio che ritenga ammissibile la richiesta in quanto avanzata dai soggetti indicati, esprimerà il benestare, non in bollo, al richiedente, utilizzando il modello all. 1.

.

Pertanto, ciascun ufficio provinciale dell'ACI che gestisce il PRA ed abbia attivato lo sportello telematico dell'automobilista che sia interessato alla procedura dei versamenti prepagati, può proporre apposita istanza al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione il quale, in ottemperanza alle istruzioni contenute nella presente circolare, provvederà a comunicare per iscritto il proprio consenso.

@V. Circolare (Min. Trasp.) 26 febbraio 2002, Prot. n. 826-MOT2/C. D.M. 2 maggio 2001 n. 277. Chiarimenti sulle procedure di omologazione per le macchine agricole e per le macchine operatrici

Come è noto nell'allegato l/b al D.M. 2 maggio 2001, n. 277, tra gli elementi essenziali delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la cui modifica comporta un'estensione di omologazione, è riportata, anche, la massa massima complessiva.

Appare opportuno chiarire cosa debba intendersi per massa massima complessiva e in quali condizioni una sua modifica comporti l'assegnazione di un'estensione dell'omologazione di base.

Per le tipologie di macchine indicate in oggetto molto frequentemente vengono previste varie configurazioni di circolazione in alternativa fra di loro, differenziate per masse e/o dimensioni. A titolo di esempio si citano gli assetti differenziati conseguenti all'equipaggiamento con pneumatici di tipo diverso, con cabina o telaio di protezione (tipicamente nei trattori agricoli), con o senza zavorre, con o senza dispositivo sollevatore anteriore, con varie tipologie di attrezzi di lavoro montabili sugli appositi sistemi di attacco rapido.

Ne consegue che ogni variazione di configurazione del veicolo porta all'individuazione di una massa complessiva e, conseguentemente, un'alternativa dell'assetto di circolazione previsto dal costruttore.

Al fine di semplificare le procedure di omologazione, tenuto conto di quanto già previsto dal vigente codice della strada (art. 57 comma 1 per le macchine agricole e art. 58 comma 1 per le macchine operatrici, nonché i corrispondenti articoli 206 e 211 del Regolamento), si ritiene che i vari assetti ponderali, assunti in fase di circolazione e riconosciuti in alternativa in sede di omologazione, possano essere ricompresi entro un determinato valore massimo tecnicamente previsto dal costruttore per quel tipo di veicolo: tale valore massimo, che corrisponde all'assetto di maggior massa, si definisce massa massima complessiva.

Alla luce di quanto precedentemente stabilito, ne consegue che, qualora il costruttore preveda di aggiornare l'omologazione conseguita con nuove configurazioni di circolazione che comportano variazioni di massa, si rilascerà un'estensione di omologazione solo nel caso in cui si determini una nuova massa massima complessiva, come in precedenza definita. Negli altri casi (e cioè qualora i nuovi assetti ponderali non eccedano il valore di massa massima complessiva già riconosciuta) si procederà unicamente all'aggiornamento dell'allegato tecnico alla carta di circolazione.

Si fa presente che le disposizioni precedentemente emanate, che risultino in contrasto con la presente circolare, si intendono abrogate.

@VI. Circolare (Min. Trasp.) 25 febbraio 2002, Prot. n. 1098/60G1/MOT6. Deterioramento di targhe di immatricolazione

In merito al verificarsi di casi di deterioramento di targhe di immatricolazione, si fa presente che, al fine di attivare la procedura prevista dalla convenzione stipulata tra il Provveditorato generale dello Stato e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione delle targhe dei veicoli a motore, gli uffici della Motorizzazione dovranno provvedere al ritiro delle targhe deteriorate ed al loro invio, unitamente...

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