Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine355-360

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@I. Circolare (Min. trasp.) 21 dicembre 2001, prot. n. 0943/M3S1: Bollettini di conto corrente postale in euro

Sono in corso di distribuzione i bollettini di conto corrente in euro necessari per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza di codesti uffici periferici.

Al riguardo, poiché le quantità dei bollettini consegnati dal Poligrafico è di gran lunga inferiore alla quantità richiesta dal Magazzino Centrale Stampati si prevede che i bollettini in distribuzione non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno presunto; se ne raccomanda pertanto una oculata distribuzione, tenendo conto che nei primi mesi del nuovo anno si provvederà alla consegna di ulteriori quantitativi di bollettini in euro.

Si fa comunque presente che da disposizioni impartite dalle Poste italiane risulta che i bollettini in lire potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2002 conseguentemente, dal 1° marzo 2002 l'utenza e tutte le organizzazioni che operano nel settore di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri, dovranno utilizzare esclusivamente i bollettini in euro.

(Si omettono gli allegati)

@II. Circolare (Min. trasp.) 18 dicembre 2001, prot. n. 3888/M361: Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, della Direttiva n. 98/14/CE; prima immatricolazione, a far data dall'1 gennaio 2002, dei veicoli non conformi alle Direttive n. 98/69/CE (emissioni inquinanti), 1999/100/CE (consumo carburante)

Dal 1° gennaio 2002, stante l'entrata in vigore delle Direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo di immatricolare per la prima volta talune categorie di veicoli rispondenti alle Direttive medesime sulla base del prospetto che segue:

(Omissis)

Ciò premesso, si consente la immatricolazione oltre la data del 31 dicembre c.a. di veicoli omologati non conformi alle Direttive sopra indicate.

In merito, si evidenzia, che la deroga per l'immatricolazione dei veicoli «fine serie», oggetto della presente deroga è concessa secondo il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 92/53/CEE parte B punto 2, così come indicato nella circolare n. 1101/CA del 13 aprile 2001.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, rispettivamente di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si comunica, inoltre, con riferimento a quanto previsto nel terz'ultimo capoverso della nota 1101/C4 del 13 aprile 2001, che al fine di snellire e velocizzare le operazioni, è stato predisposto un fac-simile della dichiarazione integrativa del certificato di conformità (che si allega in copia) che contiene anche una dichiarazione di responsabilità del costruttore in merito al fatto che per il tipo di veicolo ivi indicato, il costruttore medesimo ha già presentato istanza ed ha ottenuto la deroga da questa Sede centrale.

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delle Case costruttrici che hanno presentato, a questo ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

(Si omettono gli allegati).

@III. Circolare (Min. trasp.) 17 dicembre 2001, prot. n. N3 4231: Art. 17 legge 6 marzo 1976, n. 51, Adempimenti per la conversione della tassa di stazionamento in euro

In conseguenza dell'adozione definitiva dell'euro quale moneta unica dei Paesi dell'Unione Europea Monetaria a far data dal 1° gennaio 2002 e della conseguente cessazione del corso legale della lira, si rende necessario dettare istruzioni in materia di tassa di stazionamento per le unità da diporto al fine di garantire la leggibilità degli importi e facilitare le operazioni di calcolo e di pagamento da parte dei cittadini.

Al riguardo, sentito il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che gli importi espressi in lire dall'art. 17, comma 2, della legge 6 marzo 1976, n. 51, subiscono le seguenti variazioni:

L. 360.000 in 185,92 euro;

L. 1.500 in 0,77 euro;

L. 4.000 in 2,07 euro;

L. 6.000 in 3,10 euro;

L. 8.000 in 4,13 euro.

Il testo del citato art. 17 dovrà pertanto così leggersi: «L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di euro 185,92 le seguenti somme:

a) Euro 0,77 per ogni cm eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri;

b) Euro 2,07 per ogni cm eccedente dodici metri e fino a diciotto metri;

c) Euro 3,10 per ogni cm eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri;

d) Euro 4,13 per ogni cm eccedente ventiquattro metri.». Tali modifiche sono state effettuate rispettando le regole di conversione da valuta nazionale ad euro fissate a livello comunitario, inderogabili e uguali per le valute di tutti i Paesi aderenti all'Unità europea monetaria ed in particolare i criteri contenuti nell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

La conversione operata rispetta il principio della neutralità del passaggio all'euro, senza alcun onere per i cittadini.

Il pagamento del dovuto, da effettuarsi obbligatoriamente in euro a partire dal 1° marzo 2002, dovrà essere eseguito sull'apposito bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento della tassa di stazionamento ovvero, qualora questo non sia disponibile presso l'ufficio postale prescelto, sugli ordinari modelli di bollettini di conto corrente postale, come, peraltro, già attualmente consentito.

In tal caso si rammenta che l'importo da corrispondere dovrà essere versato su c.c. postale n. 21524004 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, riportando nella causale del versamento la seguente dizione: «legge n. 171/89», specificando inoltre:

- il numero e la sigla dell'ufficio di iscrizione;

- la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri;

- il tipo di imbarcazione (motore, motoveliero, vela con motore ausiliario);

- l'anno di costruzione;

- la data di immatricolazione. Si invitano gli uffici in indirizzo, in ragione della vicinanza ai cittadini-utenti, di svolgere un ruolo primario nell'attività di informazione in merito agli importi in euro da corrispondere per la tassa di stazionamento.

In considerazione della natura di interesse generale della presente comunicazione se ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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@IV. Circolare (Min. trasp.) 12 dicembre 2001, prot. n. 4790 - MOT2/C: Circolare prot. n. 2072/4938/11 - DC IV n. 5053 del 22 settembre 1998 - Veicoli con carrozzeria intercambiabile per il trasporto di materie pericolose

Con circolare prot. n. 2072/4938/11 - DC IV n. 5053 del 22 settembre 1998 sono state dettate disposizioni per la progettazione e l'approvazione delle carrozzerie intercambiabili e delle strutture di collegamento ai veicoli.

All'approssimarsi delle scadenze presenti ai punti 7 e 12 della predetta circolare, valutate le specifiche esigenze del settore e sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene, al momento, apportare alcune modifiche alla circolare di cui trattasi in considerazione dell'aggiornamento della normativa conseguente al recepimento della Direttiva 2001/7/CE.

Per facilitarne la lettura, si ripropone il nuovo testo, con evidenziato in grassetto le modifiche apportate.

  1. Premesse.

    Il mercato dell'autotrasporto evolve verso forme e modalità di servizio che necessitano di veicoli dotati di notevole flessibilità e che consentano un uso più economico dello stesso.

    Quanto sopra in considerazione che veicoli con carrozzeria permanentemente installata, hanno un campo di utilizzazione limitato alla carrozzeria specifica (cassoni, furgoni, cisterne).

    Il problema è particolarmente sentito nel caso specifico del trasporto di materie pericolose, anche se la stessa esigenza è peraltro comune a tutte le materie oggetto di trasporto.

    Sull'argomento questa Direzione Generale ha nel tempo emanato una serie di circolari, ed in particolare nel campo delle carrozzerie intercambiabili destinate al trasporto delle materie pericolose, più precisamente le seguenti:

    - circolare D.G. n. 81/86 del 24 aprile 1986;

    - circolare D.G. n. 1/90 del 4 gennaio 1990;

    - circolare D.G. n. 127/92 del 30 luglio1992;

    - circolare D.G. n. 5/96 del 22 gennaio 1996;

    - circolare D.G. n. 135/95 del 22 ottobre 1996. Al fine di consentire una più versatile utilizzazione dei veicoli, si ritiene opportuno procedere ad un riesame completo della materia, cui si provvede con la presente circolare.

    È necessario ricordare che la scelta del modo di trasporto da utilizzare, per la singola materia pericolosa, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme particolari delle singole classi della normativa ADR.

    Il trasporto intermodale realizzato mediante l'utilizzo di contenitori ovvero casse mobili non viene esaminato nella presente circolare perché disciplinato in altra specifica normativa.

    La progettazione e l'approvazione della carrozzeria intercambiabile e delle strutture di collegamento al veicolo devono essere effettuati con le modalità indicate nei successivi punti.

  2. Normativa di riferimento.

    Nei marginali da 10105 a 10500 dell'allegato tecnico alle direttive n. 94/55/CE, n. 96/86/CE, 1999/47/CE e 2000/61/CE recepite con i decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e 3 maggio 2001 sono riportate le prescrizioni generali...

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