Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 18 ottobre 2004, Prot. n. 3855-MOT2/C. Fac-simile della relazione conclusiva relativa alle verifiche e prove per l'omologazione.

Si fa seguito alla lettera prot. n. 108/MOT2/C del 10 gennaio 2003 per trasmettere l'elenco aggiornato della seconda parte del fac-simile indicato in oggetto, riguardante le norme nazionali, le direttive comunitarie ed i regolamenti ECE/ ONU.

(Si omette l'Allegato)

@II. Circolare (Min. trasp.) 15 ottobre 2004. MOT6/T6638/60/ C4 - File avviso n. 80/2004: Ricusazioni S.T.A.

Ad integrazione del file avvisi n. 63 del 29 luglio 2004 (prot. n. MOT6/T5240/60/C4) nel quale sono state descritte le modalità per la riattivazione delle pratiche S.T.A. ricusate per errore, si comunica quanto segue:

1) oltre ai casi già evidenziati gli Uffici provinciali del D.T.T. dovranno provvedere alla riattivazione di targhe ricusate, anche nel caso di mancata presentazione dell'atto di proprietà, se quest'ultimo viene consegnato in ritardo ma con la data valida, cioè redatto entro dieci giorni dalla presentazione della pratica S.T.A.

Le modalità per il ripristino della targhe ricusate sono le stesse riportate nel file avvisi cui si fa riferimento.

2) Se la ricusazione ha riguardato un passaggio di proprietà, l'Ufficio provinciale dovrà provvedere all'emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente.

In entrambi i casi la riattivazione deve essere effettuata solo in presenza della prevista comunicazione scritta da parte del locale ufficio dell'A.C.I.

@III. Circolare (Min. trasp.) 11 ottobre 2004, Prot. n. 209/DTT. Esami per il conseguimento di patenti di guida e di certificati di abilitazione e formazione professionale da parte di candidati «fuori provincia».

La presente circolare operativa si inserisce nell'alveo di una serie di recenti misure avviate dallo scrivente Dipartimento che se da un lato hanno il fondamentale obiettivo di garantire sempre il massimo livello di trasparenza dell'attività istituzionale, dall'altro puntano a conseguire un livello parimenti alto di tutela dell'azione amministrativa nei confronti di possibili azioni illecite che hanno come conseguenza lo scadimento dell'immagine dell'amministrazione e delle sue componenti.

A seguire si forniscono quindi le indicazioni operative per la gestione dei casi di candidati provenienti da «fuori provincia».

Il candidato deve produrre, in duplice esemplare, una istanza in carta semplice nella quale deve dichiarare che la richiesta di sostenere l'esame presso l'ufficio adito, diverso da quello della provincia di residenza, è giustificata da consistenti motivazioni di natura logistica, di lavoro, di studio, etc.

L'istanza, della quale è allegato alla presente un fac-simile, deve essere rivolta al Direttore dell'Ufficio provinciale adito e deve essere sostenuta da documentazione idonea a comprovare le motivazioni addotte (copia del certificato di iscrizione universitaria, attestazione del datore di lavoro etc.).

Il direttore dell'Ufficio, od uno dei funzionari da questi eventualmente delegato per gli scopi della presente circolare, valuterà l'istanza e sulla stessa, ove ritenuta ammissibile, apporrà un visto formale di accettazione, restituendo una delle due copie dell'interessato od a chi per suo conto l'avrà prodotta, archiviando la seconda copia agli atti dell'Ufficio per la conservazione per un periodo non inferiore a due anni.

Soddisfatte tali condizioni, il candidato potrà seguire l'iter degli esami senza vincoli di nessun tipo e potrà quindi, in particolare, sostenere gli esami anche presso le sedi esterne riconosciute, alla pari degli altri candidati residenti nella provincia.

Ove invece il candidato non si trovi nelle condizioni di poter adeguatamente motivare tale richiesta si potrà procedere alla prenotazione per sostenere l'esame - sia teorico che pratico - esclusivamente presso la sede dell'ufficio, in tal caso la Direzione dell'Ufficio curerà, ove possibile, di effettuare sessioni specifiche per tali candidati.

La procedura di cui sopra si applicherà con riguardo sia agli esami per il conseguimento delle patenti di guida (di tutte le categorie) sia agli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (CAP) o di formazione professionale (CFP).

Tale procedura riguarderà, almeno in una prima fase, soltanto candidati provenienti da province non limitrofe, a quella adita, potendosi ritenere del tutto fisiologico uno scambio di candidati tra province limitrofe, anche in ragione della collocazione geografica specifica di taluni uffici provinciali.

Eventuali fenomeni di più ampia portata dovranno essere attentamente seguiti e segnalati a questa Sede.

La procedura in questione ha principalmente l'obiettivo di coinvolgere la piena consapevolezza del candidato «fuori provincia», affinché l'operazione da questi richiesta rientri inequivocabilmente nel quadro di una sua libera scelta.

Si sottolinea inoltre come con tale disposizione venga fatto comunque salvo il diritto del cittadino, ovunque residente in Italia, di rivolgersi a qualsiasi espressione territoriale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato, salvo gli esami già prenotati; esse vengono emanate in via sperimentale per mesi sei, con riserva di aggiustamenti o di conferma definitiva sulla base dell'esperienza che si andrà ad acquisire. Page 84

In proposito si chiede ai sigg. Direttori dei SIIT settore trasporti di voler riferire a questa sede sugli effetti della presente, trascorso il primo trimestre di applicazione.

(Si omette l'allegato).

@IV. Circolare (Min. trasp.) 30 settembre 2004, Prot. n. 335- M361. Pneumatici da neve.

Com'è noto, con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente «pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti», sono state fornite, tra l'altro, indicazioni sull'equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.

In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l'equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.

Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H - 205/55 R 16 91 V e 205/55 R 16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell'esempio, corrisponderebbero a 205/55 R 16 91 H (M + S).

Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a «Q», corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

@V. Circolare (Min. trasp.) 29 settembre 2004, Prot. n. 4085/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 1º ottobre 2004, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2000/3/ CE (cinture di sicurezza: 3 punti con arrotolatore per i posti centrali).

Dal 1º ottobre 2004, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l'obbligo per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alla direttiva medesima.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di «fine serie» adottando il criterio previsto nell'allegato XII della Direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1º ottobre 2004, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delle Case costruttrici che hanno presentato, a questo Ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

(Si omette l'allegato).

@VI. Circolare (Min. trasp.) 28 settembre 2004. T6294/6016: Modalità di collegamento al Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Si comunica che, per evitare i disservizi legati ai fenomeni di linea ISDN occupata o guasta, verrà attivato, per gli utenti che utilizzano tale modalità per il collegamento alla banca dati del Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, un Numero Telefonico Unico in sostituzione degli attuali numeri utilizzati.

In tale occasione verrà attivata al momento della connessione ISDN, in aggiunta agli attuali controlli, la funzionalità d'autenticazione dell'utente tramite «Nome utente» («user name») e .

Tutti gli utenti che si collegano ai numeri ISND del CED del Dipartimento dei Trasporti Terrestri dovranno operare in due fasi distinte, come di seguito descritto:

- fase 1. Si deve modificare la connessione di accesso remoto specificando anche «Nome utente» e Password (allegato 1). L'utente deve...

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