Circolari

Pagine313-332

Page 313

@I. Circolare (Min. int.) 30 dicembre 2004, n. 300. /A/1/ 36006/101/3/3/14: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) (Nuovo Codice della Strada).

Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 - Serie generale. del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 dicembre 2004 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, c.d.s., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada e che troverà applicazione dal prossimo 1º gennaio 2005.

Il decreto ha individuato, altresì, una serie di norme (all. 1), entrate in vigore in data successiva all'1 gennaio 2003, le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.

Per semplificare l'attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell'utenza, l'articolo 1, comma 529, della c.d. legge finanziaria 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha introdotto nell'articolo 195 c.d.s. il comma 3-bis che impone, a decorrere dall'1 gennaio 2005, l'arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (es. 50,01 diventa 50,00; 50,50 diventa 51,00; 50,98 diventa 51,00).

La norma richiamata deve essere applicata in sede di irrogazione della sanzione. Ne consegue che il decreto ministeriale di cui all'art. 195 c.d.s. continuerà a calcolare l'entità delle sanzioni amministrative considerando anche eventuali numeri decimali, mentre sul verbale di contestazione o nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento la somma deve subire gli aggiustamenti sopra delineati. Inoltre il tenore del comma 3-bis dell'art. 195 c.d.s., introdotto dalla legge finanziaria 2005, deve essere interpretato in un'ottica di semplificazione delle procedure e del rapporto con l'utenza, nel senso che l'arrotondamento in argomento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, ancorché non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 c.d.s.

Per immediatezza di consultazione ed uniformità di comportamento, in allegato alla presente sono riportati gli importi delle sanzioni pecuniarie oggetto di adeguamento da parte del richiamato decreto ministeriale, per ciascuno dei quali è stato già calcolato l'arrotondamento (all. 2). Analoga operazione di arrotondamento è stata effettuata per le sanzioni amministrative che non sono state oggetto di adeguamento (all. 3).

L'arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, c.d.s. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.d.s. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, c.d.s. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro (es. 69,666 diventa 69,67; 69,664 diventa 69,66; 69,665 diventa 69,67).

Anche se, per effetto dell'arrotondamento sopraindicato, saranno minori le problematiche connesse a casi di pagamento insufficiente o erroneo, soprattutto per la prima fase di applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative, si richiama l'attenzione dei Compartimenti della Polizia Stradale, sul contenuto della circolare del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. M/ 2413/13 del 20 novembre 2003 (applicazione dell'art. 389 del Regolamento di Esecuzione c.d.s.) trasmessa a Codesti Uffici con nota n. 300/A/45864/101/20/21/10 del 15 dicembre 2003, che, nella gestione amministrativa dei verbali, evidenziava l'esigenza di tener adeguatamente in considerazione i possibili errori in cui l'utenza poteva incorrere nell'effettuazione del pagamento in misura ridotta, soprattutto quando assolutamente irrisoria appariva la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto richiesto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Per ogni utilità, si comunica che copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

ALLEGATO 1

Elenco delle sanzioni amministrative introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1º agosto 2003, n. 214, escluse dall'adeguamento della somma a partire dal 2005:

Articolo 7 comma 14 ultimo periodo
Articolo 7 comma 15 bis -
Articolo 13 comma 13 bis -
Articolo 79 comma 4 ultimo periodo

Page 314

Articolo 85 comma 4 bis -
Articolo 86 comma 2 -
Articolo 86 comma 3 -
Articolo 97 commi 7, 8, 9, 11, 12,13 -
Articolo 116 comma 13 bis -
Articolo 143 commi 11 e 12 -
Articolo 145 comma 10 -
Articolo 146 comma 3 -
Articolo 148 commi 15 e 16 -
Articolo 168 commi 9, 9 bis e 9 ter -
Articolo 170 comma 6 -
Articolo 171 comma 2 -
Articolo 172 commi 8 e 9 -
Articolo 173 comma 3 -
Articolo 174 commi 4, 5 e 7 bis -
Articolo 178 commi 3, 4 e 4 bis -
Articolo 179 commi 2 bis e 3 -
Articolo 189 comma 5 -
Articolo 191 comma 4 -
Articolo 213 comma 2 ter -
Articolo 214 commi 1 e 8 -
ALLEGATO 2

Elenco delle sanzioni amministrative aggiornate dal decreto 22 dicembre 2004, e arrotondate ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, c.d.s.

Ove era prevista la sanzione da Euros 19,95 a Euros 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 21,00 a

Euros85,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 33,60 a Euros 137,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 35,00 a Euros 143,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 40,95 a Euros 81,90 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 43,00 a Euros 85,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 68,25 a Euros 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 71,00 a Euros 286,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 81,90 a Euros 164,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 85,00 a Euros 172,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 102,90 a Euros 205,80 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 107,00 a Euros 214,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 127,05 a Euros 509,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 132,00 a Euros 530,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 137,55 a Euros 550,20 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 143,00 a Euros 573,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 270,90 a Euros 1.083,60 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 282,00 a

Euros 1.128,00.

Page 315

Ove era prevista la sanzione da Euros 287,70 a Euros 1.441,65 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 300,00 a Euros 1.501,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 343,35 a Euros 1.376,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 357,00 a Euros 1.433,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 541,80 a Euros 2.168,25 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 564,00 a Euros 2.257,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 576,45 a Euros 2.884,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 600,00 a Euros 3.003,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 631,05 a Euros 2.548,35 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 657,00 a Euros 2.653,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 656,25 a Euros 2.628,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 683,00 a Euros 2.736,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 687,75 a Euros 2.754,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 716,00 a Euros 2.867,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 1.083,60 a Euros 4.337,55 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 1.128,00 a Euros 4.515,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 1.626,45 a Euros 6.506,85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 1.693,00 a Euros 6.774,00.

Ove era prevista la sanzione da Euros 2.168,25 a Euros 8.676,15 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 2.257,00 a Euros 9.032,00.

N.B. La metà del massimo non si arrotonda.

ALLEGATO 3

Elenco delle sanzioni amministrative introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 9 aprile 2003, n. 72 e del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 214, escluse dall'adeguamento previsto dall'art. 195, comma 3 c.d.s., che tuttavia ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis c.d.s., sono oggetto del solo arrotondamento laddove necessario:

Articolo 7, comma 14, ultimo periodo. Ove era prevista la sanzione da Euros 68,25 a Euros 275,10 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euros 68,00 a Euros 275,00.

Articolo 7, comma 15-bis Sanzione da Euros 652,00 a Euros 2.620,00.

Articolo 23, comma 13-bis Sanzione da Euros 4.000,00 a Euros 16.000,00.

Articolo 79, comma 4 ultimo periodo Sanzione da Euros 1.000,00 a Euros 10.000,00.

Articolo 85, comma 4-bis Sanzione da Euros 70,00 a Euros 280,00.

Articolo 86, comma 2 Sanzione da Euros 1.500,00 a Euros 6.000,00.

Articolo 86, comma 3 Sanzione da Euros 70,00 a Euros 280,00.

Articolo 97, comma 7 Sanzione da Euros 131,00 a Euros 524,00.

Articolo 97, comma 8 Sanzione da Euros 65,00 a Euros 262,00.

Articolo 97, comma 9...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT