Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 16 febbraio 2005, Prot. n. 105- MOT2/B. Autoveicoli per il trasporto specifico, dotati di attrezzature finalizzate al carico, alla compattazione e allo scarico di rifiuti solidi urbani. Norma UNI EN 1501-1.

Con la circolare n. 172/83 del 13 luglio 1983 sono state individuate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza del personale addetto al ciclo di lavoro degli autoveicoli in oggetto.

Allo scopo di rendere il quadro delle vigenti disposizioni nazionali attuale e coerente con le norme comunitarie che hanno disciplinato il campo delle attrezzature di lavoro installate sugli autoveicoli, si ritiene opportuno riesaminare quanto disposto con la predetta circolare.

Si premette, innanzitutto, che ai sensi della norma comunitaria meglio conosciuta quale «direttiva macchine» e recepita nella legislazione nazionale con D.P.R. 24 giugno 1996 n. 459, tutte le attrezzature installate sugli autoveicoli, ma non connesse con la loro funzione di spostamento, sono considerate macchine e sono conseguentemente regolate dalla medesima direttiva. Resta sempre, fra i compiti d'istituto di questa Amministrazione, la verifica dell'idoneità degli autoveicoli ai fini della circolazione; finalità connessa quindi con la sola fase del trasporto.

È anche opportuno segnalare che i requisiti di sicurezza degli autoveicoli di cui trattasi sono dettati dalla norma europea UNI EN 1501-1 «Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore» che, ai sensi del precitato decreto, rappresenta il riferimento essenziale per la verifica della rispondenza degli stessi autoveicoli alla direttiva macchine, di cui sopra.

È conseguentemente evidente che l'allestimento di un qualunque autoveicolo, finalizzato al carico, alla compattazione, al trasporto e allo scarico di rifiuti solidi urbani, debba rispondere a quanto prescritto dalla direttiva macchine.

A completamento del quadro generale introdotto nella premessa si rammenta che il soggetto che procede all'installazione dell'attrezzatura sull'autotelaio è designato dalla direttiva quale «fabbricante» ed in quanto tale è responsabile della procedura di certificazione prevista dalla norma UNI EN 1501-1.

In relazione a quanto sopra esposto ed in particolare per ciò che concerne la sicurezza del funzionamento nel ciclo di lavoro dell'attrezzatura installata, l'Ufficio periferico del D.T.T., presso il quale è svolto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo, verifica che sull'attrezzatura sia stato apposto il marchio CE, che testimonia la rispondenza della stessa attrezzatura alle pertinenti norme di sicurezza di cui alla certificazione citata nel precedente capoverso.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi con la calcolazione degli elementi di fissaggio della sovrastruttura (attrezzatura) al telaio dell'autoveicolo, si utilizzano le modalità di calcolo ed i coefficienti di sicurezza minimi previsti dalla circolare B74 del 20 ottobre 1999.

Si rammentano, per ultimo, due prescrizioni ritenute importanti:

a) l'installazione sull'autoveicolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, rispondente al Regolamento UN/ECE n. 65 inerente le «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione per autoveicoli prioritari»;

b) la presenza di un sistema di sicurezza, previsto dalla norma UNI EN 1501-1 al punto 6.6.4.3, a tutela della sicurezza degli addetti al ciclo di lavoro su pedane esterne, che deve impedire «se qualcuno è presente sulla pedana, che l'autoveicolo possa viaggiare ad oltre 30 km/h ed in retromarcia».

Non sussiste la necessità di apporre alcuna specifica annotazione sulla carta di circolazione degli autoveicoli di cui trattasi.

La circolare n. 172/83 del 13 luglio 1983 è abrogata.

@II. Circolare (Min. trasp.) 15 febbraio 2005, Prot. n. 525/ MOT2/C. Macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico.

Come è noto con circolare prot. n. 382/4811 del 19 marzo 1987 è stato stabilito che le macchine agricole munite di sollevatore a braccio telescopico, in base alle norme del codice della strada, potevano essere classificate quali macchine agricole operatrici semoventi, ma non quali trattori agricoli. Nella medesima circolare è stato disposto, inoltre, che le omologazioni locali dei veicoli indicati in oggetto, classificati trattori agricoli, già concesse con validità temporanea, non potessero essere prorogate alla loro scadenza.

Successivamente con circolare prot. 1352/4871 del 12 novembre 1999, al fine di eliminare ogni disparità di trattamento tra costruttori, è stato consentito, su richiesta del costruttore, il rilascio di omologazioni limitate per piccole serie a veicoli indicati in oggetto, classificati quali trattori agricoli, aventi validità temporanea con scadenza improrogabile alla data 6 maggio 2002.

Tanto premesso, considerato che la proposta dell'Amministrazione, rivolta alla Commissione incaricata delle modifiche al Codice della strada, di modificare al punto 2) lettera b) dell'articolo 57 le parole «trainabili dalle trattrici agricole» con le parole «trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) numero 3», non ha avuto riscontro, e visto che, allo stato attuale, in ambito comunitario alle macchine indicate in oggetto vengono già riconosciute da altre Amministrazioni dell'Unione Europea omologazioni comunitarie quali trattori agricoli a ruote, si ritiene opportuno che per le suddette macchine possano essere rilasciate omologazioni comunitarie, all'ovvia condizione che le medesime risultino rispondenti a tutte le direttive particolari dirette ai trattori agricoli a ruote.

Con l'ottenimento dell'omologazione comunitaria, avrà corso anche la procedura di trasposizione per l'immatricolazione degli esemplari della macchina, secondo le disposizioni contenute nella circolare prot. n. 576/M3/B2 del 4 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Page 558

@III. Circolare (Min. trasp.) 14 febbraio 2005, Prot. n. 34/DTT - File avviso n. 5/2005: Patente a punti. Sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005.

A seguito della sentenza indicata in oggetto la emissione del provvedimento di revisione della patente da disporsi ai sensi dell'art. 126 bis del codice della strada resta subordinata alla verifica che per nessuna delle infrazioni, che hanno concorso a determinare l'azzeramento del punteggio, la contestazione e la conseguente decurtazione dei punti siano state effettuate a carico dell'intestatario del veicolo in quanto tale, essendo rimasto sconosciuto l'effettivo conducente.

Codesti uffici per acquisire le necessarie informazioni al riguardo dovranno rivolgersi ai comandi degli organi accertatori che risultano indicati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, chiedendo agli stessi di procedere anche allo storno degli eventuali verbali che abbiano comportato decurtazioni di punti a persona diversa dall'effettivo conducente.

Nelle more di definitive indicazioni in merito ai provvedimenti di revisione a suo tempo emessi si ritiene necessario che codesti uffici si astengano per il momento dal disporre la sospensione della patente di guida a carico dei conducenti che, invitati a revisione per azzeramento del punteggio, non abbiano ancora ottemperato.

@IV. Circolare (Min. trasp.) 11 febbraio 2005, Prot. n. 208- MOT2/B. Pneumatici per veicoli eccezionali per massa.

È stato chiesto all'Ufficio scrivente se è ancora ammissibile accettare, per i veicoli eccezionali per massa, dichiarazioni dei fabbricanti dei pneumatici, attestanti caratteristiche tecniche diverse da quelle ricavabili dai codici di marcatura.

Si premette che i veicoli eccezionali per massa non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria per i pneumatici (direttiva 92/23/CEE, da ultimo modificata dalla direttiva 2001/43/CE).

Si rileva, altresì, che la lettera circolare 1638/M3/C1 del 4 ottobre 2000, relativa all'inammissibilità ad accettare, da parte degli Uffici dell'Amministrazione, dichiarazioni...

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