Circolari

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@I. Circ. (Min. trasp.) 25 marzo 2005. prot. MOT3/5520/ M361: Dispositivi di limitazione della velocità, o sistemi analoghi, montati a bordo degli autoveicoli delle categorie M2, M3, N2, N3: - prima immatricolazione a far data dal 1º gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE; - adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.

Premessa

Con decreto ministeriale del 14 maggio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2004, e decreto ministeriale del 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, sono state recepite rispettivamente:

- la direttiva 2004/11/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/ CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore;

- la direttiva 2002/85/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità ai fini dell'utilizzo su strada di talune categorie di autoveicoli.

L'innovazione introdotta dalle direttive predette rispetto alle precedenti, consiste nell'estensione anche ai veicoli delle categorie M2 ed N2 e della categoria M3 (con massa massima fino a 0 t) dell'obbligo di essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi. Tale obbligo, infatti, era previsto dalle direttive 92/24/CEE e 92/6/CEE per i soli veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3.

Il quadro applicativo risultante dal «combinato disposto» delle due direttive in questione è particolarmente complesso, tenuto conto che, in sede di recepimento della direttiva 2002/ 85/CE, è stata accordata la deroga consentita dall'articolo 4, punto 3, della direttiva 92/6/CEE e che, inoltre, l'amministrazione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle disposizioni della direttiva 2004/11/CE, applicare, su richiesta dei costruttori interessati, la procedura di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni. Premesso quanto sopra, si forniscono, di seguito, le disposizioni attuative, derivanti dall'azione combinata delle citate direttive, in relazione:

- alla prima immatricolazione a far data dal 1º gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE;

- all'adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE.

  1. Prima immatricolazione a far data dal 1º gennaio 2005 di veicoli non conformi alla direttiva 2004/11/CE

    Come già evidenziato, la direttiva 2004/11/CE impone, a far data dal 1º gennaio 2005, a tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, di essere dotati, ai fini dell'immatricolazione, di dispositivi limitatori di velocità, o sistemi analoghi, aventi le caratteristiche individuate dalla direttiva 92/24/CEE. Conseguentemente, in relazione a quanto esposto nella premessa, si ritiene di poter individuare i seguenti tre casi:

    1.1. veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3: per tali veicoli l'obbligo della conformità alla direttiva 92/24/CEE ai fini dell'immatricolazione è già, da tempo, a regime e, quindi, nulla è variato rispetto alle procedute di immatricolazione;

    1.2. veicoli della categoria M3 (con massa massima fino a 10 t) ed N2 (con massa massima superiore alle 7,5 t): per tali categorie di veicoli si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati, ma non conformi alla direttiva sopra indicata, conformemente alla consueta procedura di «fine serie» adottando il criterio previsto nell'allegato XII alla direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2.

    In allegato si fornisce l'elenco delle Case costruttrici che hanno presentato le domande di deroga;

    1.3. Veicoli delle categorie M2 ed N2 (con massa massima inferiore o pari a 7,5 t): tali veicoli sono esonerati dall'obbligo di essere muniti di dispositivi limitatori di velocità fino al 31 dicembre 2007. Nessuna ulteriore deroga è consentita oltre tale termine.

  2. Adeguamento del parco circolante alle disposizioni della direttiva 2002/85/CE

    La direttiva 2002/85 prevede che i veicoli appartenenti alle categorie M2 - M3 - N2 - N3 (vedi successiva precisazione), ai fini dell'utilizzo su strada, siano muniti di un dispositivo, conforme alla pertinente direttiva, che ne limiti la velocità entro i valori stabiliti dalla medesima direttiva 2002/ 85/CE. Tale prescrizione, con riferimento ai veicoli circolanti non dotati all'origine del limitatore di velocità, entro i termini massimi indicati nella tabella di seguito riportata.

    Si precisa che l'obbligo di cui sopra riguarda le seguenti categorie di veicoli:

    - veicoli delle categorie M3 (con massa massima superiore a 10 t) ed N3 immatricolati a partire dal 1º gennaio 1988;

    - veicoli delle categorie M3 (con massa massima fino a 10 t), M2 ed N2 immatricolati dal 1º ottobre 2001 la cui omologazione/approvazione sia avvenuta, per quanto concerne la verifica delle emissioni inquinanti, in conformità alla direttiva 88/77/CEE come modificata dalla direttiva 1999/96/CE e successive;

    - veicoli immatricolati dal 1º gennaio 2005, fruendo di quanto disposto ai precedenti punti 1.2 e 1.3.

    Si precisa, altresì, che l'obbligo di cui sopra non riguarda, comunque, tutti i veicoli la cui velocità massima è, per costruzione, inferiore a quella prescritta, in relazione alla categoria di appartenenza, dalla direttiva 2002/85/CE. Page 664

    Tabella riepilogativa delle prescrizioni recate dalla direttiva 2002/85/CE

    Dal 01.01.2005 Dal 01.01.2006 Dal 01.01.2007 Dal 01.01.2008
    Categoria/Massa Transporto Nazionale Transporto internazionale Transporto nacionale Transporto internazionale Transporto Nacionale Transporto internazionale
    M2 NO SI (1) NO SI NO - SI (*)
    5 NO SI (1) NO SI SI (*) - -
    M3>10 già obbligatorio
    3,5 NO SI (1) NO SI NO - SI (*)
    7,5 NO SI (1) NO SI SI (*) - -
    N3 già obbligatorio

    N.B. Dalla data indicata per l'obbligatorietà ai fini del trasporto internazionale, i veicoli non possono essere utilizzati per tale scopo fino all'adeguamento alla direttiva a seguito del montaggio e/o della taratura del limitatore di velocità.

    [1] Esclusi i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2004 incluso.

    Con riferimento alle scadenze ultime per l'adeguamento, contrassegnate con [*] nella precedente tabella, gli Uffici periferici del D.T.T. provvederanno a verificare, alla prima revisione utile successiva al termine applicabile, che i veicoli per cui ricorre l'obbligo siano muniti di dispositivo limitatore di velocità rispondente alle caratteristiche fissate, mediante controllo degli elementi che saranno indicati nel decreto dirigenziale relativo alle procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità, di prossima emanazione.

ALLEGATO

(Omissis)

@II. Circ. (Min. trasp.) 25 marzo 2005. prot. MOT3/1570/ M368: Inquadramento dei veicoli in circolazione della categoria M1 alla categoria N1. Note introduttive

Com'è noto, con circolare n. 2979M368 del 28 luglio 2003 sono state regolamentate talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, a norma dell'art. 78 del codice della strada.

A seguito di approfondite analisi concernenti gli effetti che le disposizioni introdotte con detta circolare hanno prodotto sul sistema delle trasformazioni e tenuto conto dei pareri espressi, per le vie brevi, da alcuni uffici periferici, si è ritenuto opportuno modificare i contenuti della citata circolare proponendone una nuova versione.

I principi di base delle presenti disposizioni trovano, peraltro, origine dalle considerazioni, di seguito specificate, riguardanti la classificazione dei veicoli e le norme applicabili, seppure in fase di omologazione, alle diverse categorie dei veicoli ed, in particolare, delle implicazioni sull'argomento mutuabili dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Premesse

La vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive, individua:

- i veicoli della categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- i veicoli della categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

Appare, pertanto, necessario che un'eventuale classificazione di un veicolo in una categoria diversa da quella originaria non possa prescindere, in primo luogo, dal rispetto delle condizioni riportate nell'allegato II - lettera C - della direttiva 70/156/CEE così come modificata dalla direttiva 2001/ 116/CEE.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardia ambientale si ritiene che l'inquadramento in una categoria diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti, al momento stesso dell'allestimento e riguardanti gli elementi oggetto di modifica, per la categoria nella quale è richiesto l'inquadramento. Tuttavia, si deve ritenere che, fatti salvi alcuni aspetti particolari comunque verificabili secondo le modalità appresso indicate, la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 è data automaticamente dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1, queste ultime notoriamente più restrittive.

Tutto ciò premesso, sottolineando che la presente circolare è diretta solo alle modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l'allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico), si riportano di seguito i casi e le condizioni in cui è ammesso il...

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