Circolari

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@I. Circ. (Min. trasp.) 13 settembre 2005, Prot. n. 4697/M305 - File avviso n. 43/2005: Incremento dell'importo della voce tariffaria di cui al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 ad euro 7,80.

Si rende noto che è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale dispone che, a decorrere dal 19 settembre 2005, l'importo della voce tariffaria di cui al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 è pari ad euro 7,80.

Al riguardo, si ritiene soltanto di dover evidenziare che, per tutte le istanze presentate sino al 18 settembre 2005, gli importi già versati secondo la tariffa previgente (euro 5,16) non necessitano di integrazione, anche se il provvedimento richiesto (rilascio della carta di circolazione, rilascio della patente di guida, ecc.) non sia ancora stato emesso.

@II. Circ. (Min. trasp.) 13 settembre 2005, Prot. n. 4574/M300 - File avviso n. 42/2005: Artt. 1, comma 3, ultimo capoverso, e 4 del decreto 11 agosto 2004, n. 246 («Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale»). Ulteriori istruzioni applicative.

Con riferimento alla normativa in oggetto, e facendo seguito alle istruzioni già impartite con circolare prot. n. 2795/ M300 del 17 maggio 2005, si ritiene di dover precisare che il rilascio delle patenti di servizio, da parte dei competenti SIIT -settore trasporti, su istanza dell'ANAS per i propri dipendenti, è subordinato al preventivo pagamento della tariffa prevista dalla legge n. 870/1986 per le certificazioni inerenti ai conducenti, che attualmente è pari ad euro 5,16 da versare, per ciascuna patente richiesta, sul c/c postale n. 9001.

Ciò in considerazione del fatto che l'ANAS Spa è persona giuridica estranea alla organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pertanto, in assenza di una norma di miglior favore, debbono ritenersi applicabili i medesimi criteri tariffari che la legge n. 870/1986 prevede a carico di qualsivoglia utente acceda ai servizi erogati da questa amministrazione.

Peraltro, è prevedibile che, nella generalità dei casi l'ANAS formulerà con un'unica istanza la richiesta di rilascio di una pluralità di patenti di servizio; conseguentemente:

- deve ritenersi ammesso il pagamento cumulativo, mediante un unico versamento, della su richiamata tariffa prevista dalla legge n. 870/1986, trattandosi di operazioni omogenee che fanno capo ad un medesimo soggetto;

- a prescindere dal numero di patenti di servizio per le quali è richiesto il rilascio, l'istanza formulata dall'ANAS è da ritenersi assoggettata ad un'unica imposta di bollo, la cui tariffa è attualmente pari ad euro 14,62, da versare sul c/c postale n. 4028.

@III. Circ. (Min. trasp.) 8 settembre 2005, Prot. n. 2932/80. Rinnovo e conversione delle autorizzazioni internazionali per Paesi non comunitari. Termini di presentazione delle domande.

Si ricorda che il termine di presentazione delle domande per ottenere il rinnovo della quota nonché la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni internazionali di cui ai contingenti bilaterali, ottenute ed utilizzate in via precaria nel periodo dal 1º ottobre 2004 al 30 settembre 2005 per i Paesi non comunitari, rimane fissato al 30 settembre dell'anno in corso così come previsto dal decreto dirigenziale 27 luglio 2004 (articolo 10).

Si precisa, invece, che il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento, come previsto dall'art. 10 del decreto dirigenziale 27 luglio 2004, è spostato al 30 novembre, esclusivamente per la presentazione delle domande di rinnovo e di graduatoria per l'ottenimento delle autorizzazioni CEMT.

@IV. Circ. (Min. trasp.) 6 settembre 2005, n. 189. Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo codice della strada (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 213 del 13 settembre 2005).

A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento concernenti la corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si è reso opportuno predisporre la presente circolare, al fine di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e gli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.

Si richiama per correttezza espositiva il testo del comma 2, lett. b), in esame che dispone:

È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi Page 1278 prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei massi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile

.

Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalità del trasporto, sempre limitatamente alle tre classi merceologiche richiamate e segnatamente: blocchi di pietra naturale; elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia; prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso, nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalità delle merci sopra richiamate, al fine della possibilità di integrare il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/ 1992;

2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

3) che l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi merceologici, fino al completamento della massa complessiva dell'autoveicolo o del complesso di veicoli.

B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sarà possibile completare il carico con «generi della stessa natura merceologica», al fine di occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/ 1992;

2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto legislativo n. 285/1992;

3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non superino le 6 unità;

5) che l'occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.

In entrambi i casi è quindi evidente che non è consentito il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi con coils, ecc.) ovvero l'integrazione di carico con classi merceologiche diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).

Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia a quanto già espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997 dell'allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene utile precisare che per «stessi generi merceologici» si deve intendere il concetto di associazione per compatibilità ed uso - per esempio se il trasporto eccezionale riguarda una trave esso potrà integrarsi solamente con altre travi.

Quindi, per «stessi generi merceologici», deve intendersi la tipologia (come morfologia generale nonché come omogeneità di destinazione d'uso) del materiale che è quindi dotato di una propria caratteristica merceologica che ne consente una chiara classificazione come ad esempio: serbatoio, turbina, macchina industriale, mentre le strutture in cemento armato verranno differenziate in due categorie: trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).

A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia definita dal...

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