Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 13 aprile 2006. Prot. n. 2166/M340: Rilascio di categorie superiori per conversione di patenti filippine. Sospensione.

Da tempo è in corso, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, la procedura per la realizzazione di un'intesa bilaterale con le Filippine per disciplinare la conversione reciproca delle patenti di guida.

Attualmente si è nella fase finale di tale processo e dallo studio comparato della normativa italiana e filippina è emerso che non esiste un'esatta corrispondenza fra le categorie di patente dei due Paesi. Pertanto, d'intesa con le competenti Autorità estere, sono state predisposte delle tabelle di equipollenza, allegati tecnici dell'accordo, che prevedono, reciprocamente, il rilascio per conversione solo di patenti che consentano la conduzione di veicoli relativi alle categorie A e B italiane e non professionali filippine.

Alla luce di quanto esposto, in attesa che venga definito l'iter per la conclusione dell'accordo in esame, codesti Uffici, a partire dall'1 maggio 2006, non accetteranno più istanze per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B.

Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categoria C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.

@II. Circolare (Min. trasp.) 6 aprile 2006. Prot. n. 4052/R.U. -File avviso n. 16/2006: Sistema informativo per lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida (pat. A, B). Calendario entrata in esercizio quiz patenti informatizzato.

Facendo seguito alla nota prot. n. 1726/RU/ST del 1º marzo 2006 ed alla luce delle ricognizioni effettuate e dei contatti intercorsi con codesti Uffici anche per le vie brevi, si comunica il seguente calendario dell'entrata in esercizio del c.d. «quiz patenti informatizzato». primo lotto di uffici (cfr. allegato 1) a partire dal 5 giugno 2006; restanti uffici a partire dal 4 settembre 2006.

Nell'allegato suddetto, accanto al nome di ciascun ufficio appartenente al primo lotto compaiono due date: la prima indica il giorno a partire dal quale dovranno essere svolte sedute d'esame informatizzate in luogo delle attuali sedute di quiz, la seconda indica il giorno a partire dal quale dovranno essere svolte sedute d'esame informatizzato in luogo delle prove attualmente svolte a colloquio.

Il primo lotto comprende n. 22 uffici che effettuano esami esclusivamente in sede e n. 6 sedi presso le quali saranno attivati i quiz sostitutivi delle prove a colloquio. L'esame sostitutivo delle prove a colloquio sulle 28 sedi sarà attivato a partire dal 3 luglio p.v. Le prenotazioni per le sedute d'esame con quiz informatizzato andranno effettuate con il nuovo modulo software appositamente realizzato.

I rimanenti uffici (68 sedi), che fanno parte del secondo lotto, partiranno tra settembre ed ottobre con gli esami sostitutivi della prova a colloquil. I soli uffici che tra questi svolgono esami esclusivamente presso la propria sede inizieranno anche con l'esame a quiz informatizzato. Il calendario dettagliato verrà comunicato successivamente a valle di alcune verifiche tecniche tuttora in corso.

L'avvio dell'esame informatizzato sostitutivo della prova a colloquio su tutto il territorio nazionale, fatta esclusione della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, avverrà quindi tra i mesi di luglio ed ottobre.

Si avrà quindi un periodo transitorio limitato, nel quale, con riferimento ai candidati che attualmente sostengono l'esame a colloquio, siano essi italiani o stranieri, gli uffici subito attivati con il quiz informatizzato potranno offrire scadenze, rispetto alle prenotazioni, diverse da quelle assicurate dagli uffici dove gli esami si svolgono ancora a colloquio.

Ad evitare che ciò susciti fenomeni di migrazione anomala di candidati da una provincia ad un'altra, che introdurrebbero elementi distorsivi per l'azione amministrativa, si invitano i direttori del S.I.I.T: a voler impartire le necessarie disposizioni per le prove a colloquio da efefttuarsi nel periodo transitorio compreso tra i mesi di luglio ed ottobre, affinché non sia consentita la prenotazione di candidati residenti fuori dalla provincia di competenza.

A partire dal mese di novembre saranno inoltre attivate, limitatamente ad alcune province, alcune sedi esterne agli uffici e conseguentemente gli uffici provinciali, in ottemperanza al principio di omogeneità delle modalità d'esame in ciascuna provincia, mentre tra i mesi di gennaio e marzo 2007 il quiz sarà esteso su tutto il territorio nazionale.

La presente comunicazione sarà trasmessa anche via e-mail agli indirizzi di posta elettronica di tutti gli uffici:

direzione_upxx@infrastrutturetrasporti.it

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(Si omette l'allegato).

@III. Circolare (Min. trasp.) 3 aprile 2006. Prot. n. 1678/M350: Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Variazione della ragione sociale o della denominazione delle società agricole - Aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole - Tariffa applicabile.

A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 99/2004, la ragione sociale o la denominazione sociale delle società, il cui oggetto sociale è l'esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.), deve contenere l'indicazionePage 786 di «società agricola»; ed il successivo comma 2, pertanto, impone un obbligo di adeguamento anche per le società già esistenti.

A tal fine, il medesimo comma 2, nel testo novellato dal decreto legislativo n. 101/2005, ha disposto che le società in parola «sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario».

Essendo insorti dubbi interpretativi in ordine alla portata applicativa della norma riferita, la scrivente ha provveduto a richiedere apposito parere all'Agenzia delle entrate, affinché fosse chiarito se l'esenzione disposta dal legislatore si estendesse anche all'aggiornamento dei dati contenuti nelle carte di circolazione delle macchine agricole in disponibilità delle predette società.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con nota prot. n. 954-15538/2006 del 15 marzo 2006, ha evidenziato che l'esonero in esame non è limitato «all'adeguamento della nuova ragione sociale degli atti catastali e dei pubblici registri immobiliari, ma comprende tutti gli altri adempimenti a tal fine necessari, tra i quali rientra la modifica della ragione sociale sui libretti di circolazione. Conseguentemente, l'imposta di bollo ed i diritti di cui alla legge 1º dicembre 1986, n. 870, dovuti su tale ultimo adempimento, non sono più dovuti».

Pertanto, si fa presente che, nel caso di specie, dovrà procedersi alla emissione di un duplicato della carta di circolazione (causale 99), al fine di aggiornare la ragione sociale o la denominazione dell'intestatario con la dizione «società agricola».

Il rilascio di detto duplicato è esente dal versamento sia dell'imposta di bollo sia dei diritti previsti dalla legge n. 870/ 1986.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad assicurare una corretta informazione dell'utenza interessata.

@IV. Circolare (Min. trasp.) 27 marzo 2006. Prot. n. 4298-MOT2/H: Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. Integrazione.

Si fa seguito alle note dispositive prot. nn. 3171-MOT2/ C del 19 settembre 2005 e 131-MOT2/C del 16 gennaio 2006 per fornire la seguente indicazione suppletiva.

Con riferimento al punto 5 della richiamata nota potrà ammettersi in conformità con quanto stabilito dal regolamento ECE-ONU n. 110 che per le bombole della tipologia CNG-1 i dati da apporre a seguito di revisione con esito favorevole possono essere anche punzonati sulle ogive con le modalità previste dalle norme EN 1089-1.

@V. Circolare (Min. trasp.) 20 marzo 2006. Prot. n. 1687/M352: Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo - Rilascio documenti di guida e di circolazione - Chiarimenti.

Codesti Uffici hanno avuto modo di segnalare, a questa sede, difficoltà operative ed interpretative in ordine alla possibilità di rilasciare documenti di circolazione e di guida in capo a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo; conseguentemente, trattandosi di questione strettamente connessa ad interessi di ordine pubblico, questo Dipartimento ha provveduto a proporre apposito quesito al Ministero dell'interno.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in talune realtà territoriali (in particolare, Forlì-Cesena e Rimini) sono intercorsi specifici accordi tra i locali Uffici della Motorizzazione e le competenti Questure e Prefetture nell'ammettere la possibilità del rilascio dei documenti in parola in favore dei cittadini che avessero in corso il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

In tali specifici casi, le Autorità di polizia interessate hanno regolamentato una apposita procedura che prevede una prenotazione (attestata da apposita ricevuta) per la presentazione della richiesta di rinnovo che viene accettata solo previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge; cosicché, alla data programmata, il cittadino presenta la domanda (con rilascio della relativa ricevuta) e nei quindici giorni successivi è rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sebbene delle iniziative...

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