Circolari

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@I. Circolare (Min. svil. econom.) 3 agosto 2006, n. 2. Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005.

L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «ta chigrafo digitale» è stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2135/98 del consiglio, nella parte in cui si prevedeva che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 2135/1998, ha previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, è entrata in vigore il 1º maggio 2006.

Nelle more dell'entrata in vigore della predetta disciplina, il decreto ministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2006, in considerazione della non preventivabilità dei tempi tecnici necessari per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ha dettato disposizioni integrative del predetto decreto 11 marzo 2005, prevedendo, tra l'altro che «il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere altresì attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale.

Ciò premesso, in considerazione della predetta entrata in vigore delle disposizioni di rango comunitario, e con riferimento alla necessità di consentire agli operatori di poter adempiere agli obblighi ivi previsti, occorre evidenziare che le prime esigenze applicative hanno già manifestato taluni profili problematici, riferiti, in particolare, agli effetti restrittivi della situazione di mercato derivante dalla frammentazione delle attività autorizzate ai centri tecnici per i prodotti dei diversi dei fabbricanti, con la conseguente drastica riduzione delle officine effettivmente utilizzabili dagli operatori, che ha determinato la scelta, invero non ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali, di consentire il possibile utilizzo alternativo dei tachigrafi digitali e analogici.

Si pone pertanto l'esigenza di disciplinare e limitare al più breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovrà comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all'esistenza di favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine.

Sulla base delle pregresse considerazioni, si specifica quanto segue:

1) Al fine di permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi più brevi possibili:

a) la fase di esame dell'istanza da parte della competente Camera di commercio sarà svolta in parallelo con quella del Ministero dello sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto ente di una copia della istanza di autorizzazione, comunicherà il codice identificativo del centro tecnico;

b) la Camera di commercio, sulla base della richiesta di emissione della carta dell'officina presentata unitamente all'istanza, provvederà all'esame tecnico e contemporaneamente all'inoltro della richiesta della carta dell'officina;

c) quanto sopra è finalizzato a consentire il rilascio della carta dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto, entro un termine che non dovrà superare, salvo motivate eccezioni per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda;

2) al fine di assicurare l'effettiva operatività di centri tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l'autorizzazione, dovranno richiedere l'effettuazione di tutti gli interventi tecnici come definiti di cui all'art. 2, lettera h) del precitato decreto 11 marzo 2005;

3) al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario da parte degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione di veicoli dotati dell'apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui all'art. 2, lettera h), del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un fabbricante, possono effettuare le operazioni di «calibratura» definite al capitolo I, lettera f) dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, compresa la determinazione degli errori di cui al capitolo VI, numero 5, del preci-Page 1000tato regolamento (CEE), anche sui tachigrafi digitali di fabbricanti diversi da quello per il quale è concessa l'autorizzazione, comunque utilizzando strumenti sottoposti a controlli legali;

4) fermo restando quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati, in ragione della conoscenza tecnica già in possesso di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le operazioni descritte al precedente punto 3 sin alla data di pubblicazione della presente circolare;

5) tali misure sono da considerarsi transitorie e tese a consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.

@II. Circolare (Min. trasp.) 28 luglio 2006. 22286: Impianti GPL/Metano. Certificato di approvazione.

Si è avuto modo di riscontrare un errore nell'invio del testo della circolare n. 20366 del 24 luglio 2006. Pertanto, se ne ripropone di seguito la stesura corretta (la parte rettificata è riportata in grassetto) che sostituisce integralmente la precedente.

Pervengono a questa Sede numerosi quesiti sia dagli Uffici motorizzazione civile (U.M.C.) che dagli Operatori di settore in ordine alla possibilità di rilasciare il certificato di approvazione per veicoli non ancora immatricolati, a seguito della installazione di impianto di alimentazione GPL/Metano.

Poiché sull'argomento esistono dubbi interpretativi, si ritiene opportuno, al fine di uniformare le procedure, fornire le seguenti indicazioni.

Com'è noto, il rilascio del certificato di approvazione, regolamentato dall'articolo 76 del codice della strada, consegue all'esito favorevole di visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del codice medesimo (procedura di collaudo in «unico esemplare»).

Alla richiesta di tale accertamento deve essere allegato il certificato di origine del veicolo, tranne che nei casi previsti dal citato articolo 75, commi 4 e 6, ricorrendo i quali in luogo del certificato di origine viene presentata, quando si tratti di veicoli omologati, la dichiarazione di conformità ovvero l'equivalente certificazione di conformità (C.O.C.).

Tutto ciò premesso, il rilascio del certificato di approvazione per l'installazione di impianto GPL/Metano su autoveicoli non ancora immatricolati potrà avvenire secondo la procedura di seguito descritta, che ha decorrenza immediata.

La richiesta deve essere presentata dalla Ditta allestitrice all'U.M.C. territorialmente competente (articolo 236 del Regolamento di esecuzione c.s.).

Alla domanda dovranno essere allegati, tra l'altro:

- la consueta documentazione relativa all'impianto di alimentazione GPL o metano;

- il nulla osta del Costruttore del veicolo, individuato per numero di telaio, all'allestimento, con l'indicazione della Ditta allestitrice;

- il certificato di origine del veicolo, integrato con il riferimento al codice OE/numero di omologazione;

- l'attestazione del Costruttore del veicolo, reso anche in uno con il certificato di origine, di rispondenza alle pertinenti Norme (direttive comunitarie, regolamenti ECE/ONU, norme nazionali) vigenti per l'omologazione, indicando la data della prima di esse in scadenza per l'immatricolazione...

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