Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 10 ottobre 2005, Prot. n. 3461- MOT2/U. Organismi notificati ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

In ottemperanza con le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, a seguito dell'attività di valutazione ancora in corso da parte della Commissione preposta a tale compito ed istituita con decreto dirigenziale 2 aprile 2003, il Dipartimento dei Trasporti Terrestri ha provveduto alla designazione di alcuni organismi, risultati in possesso dei requisiti, per lo svolgimento delle attività previste agli articoli 8 e 9, conformemente con le procedure di cui all'allegato IV del sopra richiamato decreto legislativo.

Si acclude alla presente comunicazione l'elenco aggiornato degli organismi non dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento notificati ed autorizzati o che sono in corso di ottenimento della notifica da parte dei competenti organi comunitari, che si aggiungono agli Uffici della Motorizzazione Civile ed ai Centri Prove Autoveicoli rispettivamente già autorizzati e notificati.

Allegato alla circolare 10 ottobre 2005, prot. n. 3461-MOT2/U

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI ED AUTORIZZATI NON DIPENDENTI DALLO STATO, CON SEDE SUL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002 N. 23 AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2005

Organismi notificati

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Dipartimento Omologazione e Certificazione (ISPESL)

Via Urbana, 167 - 00184 Roman. notifica 0100

Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)n. notifica 1131

Certification Safety Institute spa

Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI)n. notifica 0497

European Certifying Organization spa Via Mengolina, 31 - 48018 Faenza (RA)n. notifica 0714

Consorzio Italcert

Viale Sarca, 336 - 20216 Milanon. notifica 0426

Istituto Giordano spa

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marina (RN)n. notifica 0407

Ecosim srl

Via Traversa Fiorentina, 10 - 50047 Praton. notifica 1091

Icepi srl

Via P. Belizzi, 29/31/33 - 29100 Piacenza (comunicato concernente il decreto in corso di pubblicazione)n. notifica 0066

Organismi autorizzati

@II. Circolare (Min. trasp.) 6 ottobre 2005, n. 4/2005/CC, prot. n. 3163/ATM681: Iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.

Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 che ha dato attuazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione, alle disposizioni contenute nel D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395, così come modificato dal D.L.vo 28 dicembre 2001 n. 478.

Il Comitato Centrale ha intrapreso - unitamente alla Direzione Generale A.P.C. - un'attività di disamina, alla luce delle disposizioni recentemente entrate in vigore, della normativa concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci, che dovrà concretizzarsi nell'emanazione di precise disposizioni applicative.

Nel frattempo, anche al fine di corrispondere a numerose richieste avanzate dagli Organismi preposti alla tenuta degli Albi provinciali, il Comitato Centrale, d'intesa con la suindicata Direzione Generale A.P.C. e nell'ambito di quanto normativamente previsto dalla legge 1 marzo 2005, n. 32, in tema di garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, reputa soggette alle nuove disposizioni le istanze di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori presentate a partire dal 17 agosto 2005.

Conseguentemente, si ritiene che gli Uffici in indirizzo debbano applicare la disciplina normativa previgente all'entrata in vigore del succitato D.M. 28 aprile 2005, n. 161, per tutte le domande di iscrizione all'Albo presentate entro la data del 16 agosto 2005.

@III. Circolare (Ag. entr.) 5 ottobre 2005, n. 43/E. Tasse automobilistiche - Gestione delle procedure di interpello.

Si riporta qui di seguito il contenuto della nota prot. 18818/2004/DPF/UFF del 29 luglio 2004, nella quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale ha escluso la competenza dell'Agenzia delle Entrate sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche posti nelle regioni a statuto ordinario:

In riferimento all'istanza di interpello indicata in oggetto, con la quale il contribuente chiede se la propria autovettura possa fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in armonia a quanto previsto dall'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la scrivente declina la propria competenza alla trattazione della procedura.

Infatti, come prescritto dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e come ampiamente illustrato nella Risoluzione n. 1/Uff del 23 gennaio 2002, le procedure di interpello devono essere istruite dall'ente impositore, nel caso di specie dalla regione cui è affidata la gestione del tributo. Questa impostazione è d'altronde coerente con l'assetto del nostro or- Page 116 dinamento, ove il Ministero dell'economia e delle finanze non possiede alcun potere gerarchico nei confronti delle autonomie territoriali, le quali possono autonomamente regolare la gestione e l'amministrazione dei tributi propri, come le tasse automobilistiche, il cui gettito è loro attribuito.

Di conseguenza, attribuire allo Scrivente ufficio il compito di interferire nella procedura di interpello significherebbe ledere l'autonomia degli enti locali nella gestione delle proprie entrate tributarie. Ne consegue che la procedura di interpello può instaurarsi esclusivamente tra contribuente ed ente impositore.

L'unica eccezione - che non fa che confermare quanto finora sostenuto - riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in ordine alla quale la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, partendo dalla constatazione che la competenza a gestire l'interpello "compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento", ha precisato che "ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.L.vo n. 446 del 1997, la potestà di accertamento in materia di Irap è attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia". In tal caso, pertanto, l'individuazione dell'esatto organo a cui inviare l'istanza di pende da quanto eventualmente stabilito dalla regione competente.

Occorre chiarire, infine, che le su esposte argomentazioni sono in perfetta aderenza anche con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 296 e n. 297 del 26 settembre 2003, chiamata ad intervenire sulla problematica delle attribuzioni di competenza tra Stato e regioni in materia tributaria a seguito delle modifiche del titolo V della Costituzione.

Infatti, se è vero che la Corte afferma che la tassa automobilistica costituisce un tributo di esclusiva competenza legislativa statale - poiché è stato istituito con legge statale - la Corte ribadisce che l'attività amministrativa connessa alla gestione della tassa spetta alla regione, alla quale sono attribuite competenze di carattere solo attuativo. Nell'ambito di queste competenze, quindi, non può non farsi rientrare la gestione delle procedure di interpello. Si ribadisce, infatti, che alle regioni è precluso esclusivamente ogni intervento normativo in ordine alla disciplina sostanziale della tassa in esame, mentre la gestione concreta di tale entrata è loro demandata dalle norme vigenti.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte non può che ribadirsi quanto si evince dalla citata risoluzione n. 1 del 2002, e cioè che competente ad istruire le istanze di interpello non è né il Dipartimento politiche fiscali né l'Agenzia delle entrate, ma è esclusivamente il soggetto attivo del rapporto tributario e quindi, nel caso in esame, la regione, alla quale si trasmette l'istanza del sig. Gianluca Zanazzo.

Le direzioni regionali vorranno attenersi alle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

@IV. Circolare (Min. trasp.) 4 ottobre 2005. U5637/60G1 - File avviso n. 49/2005: Nuovo prezzo delle targhe per veicoli.

Si comunica che è in via di pubblicazione il D.M. 18 luglio 2005, che fissa il nuovo prezzo delle targhe per veicoli come sotto riportato.

Questo ufficio renderà nota, mediante file avvisi e con il massimo anticipo, la data di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto.

Nuovo prezzo delle targhe per veicoli:
Tipo di targa Prezzo di vendita (Per AO, BZ, TN)
Autoveicoli tipo A 37,79 [41,33]
Autoveicoli tipo B 37,44 [41,00]
CC, CD, NU 30,02 -
Motoveicoli 20,13 [21,92]
Rimorchi auto 17,49 -
Ripetitrici auto tipo A 22,40 -
Macchine agricole semoventi 16,64 -
Rimorchi agricoli 17,49 -
M. Operatrici semoventi 16,64 -
M. Operatrici trainate 17,49 -
Ripetitrici macch. Agricole 16,64 -
Ripetitrici macch. Operatrici 16,64 -
E.E. Autoveicoli 30,02 -
E.E. Motoveicoli 16,64 -
Prova 16,64 -
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